Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 1278
CASS
Sentenza 9 dicembre 2003

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In tema di evasione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 cod. pen., nella parte in cui sanziona colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo, dedotta in relazione alla diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30 comma 3, art. 30-ter comma 6 e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare) poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 1278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1278
    Data del deposito : 9 dicembre 2003

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