Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di evasione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 cod. pen., nella parte in cui sanziona colui che si allontana dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un qualunque lasso di tempo, dedotta in relazione alla diversa disciplina prevista dalla legge di ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti (art. 30 comma 3, art. 30-ter comma 6 e art. 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare) poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone un particolare affidamento nei confronti del beneficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di punire qualunque tradimento della fiducia accordata all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2003, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
1 2 78/0 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI Sezione penale composta dagli Ill.mi signori:
Udienza pubblica del 9 dicembre 2003 dott. Luigi Sansone Presidente
Bruno Oliva Consigliere
Antonio Stefano Agrò 15
R.G. n. 6820/03
" Giovanni Conti s 14 Nello Rossi 51 Sent. n.1648
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da FO FA BR contro la sentenza 29 ottobre 2002 della Corte
d'Appello di Milano.
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò.
Udito il P.G. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto 1. Rodolfo Fabio Fabris, ritenuto responsabile di evasione, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe. 2. Ripropone in questa Sede questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 c.p., ritenendo irragionevole che assurga a reato il comportamento di colui che trovandosi agli arresti domiciliari, in esecuzione di misura cautelare, si allontani dall'abitazione per breve periodo, quando lo stesso comportamento, tenuto da colui che condannato rientri in carcere in ritardo, ha soltanto un rilievo amministrativo.
4. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il legislatore fonda sulla fiducia che accorda al soggetto l'istituto degli arresti domiciliari, talché non è affatto irragionevole, ma anzi appare del tutto congruo, sanzionare penalmente il tradimento di tale fiducia.
5. Il giudizio di pericolosità del ricorrente, causa del diniego delle generiche, è congruamente motivato e a questa Sede non è dato sovrapporre proprie valutazioni a quelle spettanti al giudice di merito.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2003
Presidente
241224
IL CANCELLIERE C1 Depositato in Cancelleria Lidia Scalla
!
Seele 20 GEN. 2004 oggi
IL CANCELLIERE C1
Все се 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. Si duole poi che non si sia tenuto conto, ai fini delle attenuanti generiche, dello sforzo da lui compiuto per uscire dallo stato di tossicodipendenza, da cui s'è tratto fuori in modo definitivo.