Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
In materia di ordinamento penitenziario, le disposizioni legislative che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari, in quanto attinenti alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti ed alle condanne pregresse. (Nel caso di specie, si trattava di diniego di permesso premio in relazione ad un reato commesso anteriormente all'introduzione dell'art. 4 bis ord. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2006, n. 32000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32000 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero Presidente del 06/07/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio Consigliere N. 2350
Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 012354/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HACISULEYMANOGLU ISMAIL, N. IL 03/01/1943;
avverso ORDINANZA del 27/10/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. (conformi).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo di HACISULEYMANOGLU Ismail, avverso provvedimento di diniego di permesso premio in data 10/06/2005.
L'interessato ricorre per Cassazione denunciando vizio della motivazione e violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter. Un primo motivo di doglianza investe il rilievo del Magistrato di sorveglianza circa la mancanza di una relazione comportamentale;
trattasi di questione irrilevante, poiché relativa ad una incidentale osservazione del provvedimento reclamato, non ripresa dall'ordinanza impugnata, che ha invece ritenuto assorbente il titolo di reato in espiazione, compreso fra quelli ostativi al beneficio in mancanza di collaborazione con la giustizia ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 4 bis. Sul punto il ricorrente osserva: 1) la collaborazione sarebbe impossibile o irrilevante alla stregua della giurisprudenza della Corte Costituzionale (in particolare, della sentenza n. 68/1995) per essere stata "interamente definita" la sua posizione con il giudicato e perché, dato il lungo tempo trascorso, "gli imputati che sarebbero stati interessati nei reati contestati... sono in gran parte deceduti". Trattasi di circostanze ininfluenti, che non valgono a configurare - ed anzi implicitamente escludono - "l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile", presupposto per il riconoscimento, nei termini di cui alla sentenza costituzionale citata, dell'impossibilità della collaborazione;
ne' vengono dedotti i requisiti (limitata partecipazione al fatto criminoso, assodata dal giudicato) della collaborazione irrilevante (sentenza n. 357/1994 della Corte Costituzionale); 2) l'aliquota di pena imputabile al reato ostativo sarebbe stata interamente espiata. Trattasi di questione non prospettata in sede di reclamo e non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità; 3) il fatto e l'arresto sono anteriori all'introduzione della L. ordinamento penitenziario n. 354 del 19975, art. 4 bis ad opera del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, e della Legge Conversione 12 luglio 1991, n. 203; tale normativa non potrebbe essere applicata retroattivamente, introducendo nel percorso rieducativo un requisito (collaborazione) ad esso estraneo e non previsto dall'art. 27 Costituzione. Anche questa doglianza è infondata. Va ricordato che il D.L. n. 152 del 1991, nello stabilire una serie di misure limitative ai benefici concedibili a soggetti autori di determinati delitti di grave allarme sociale e significativi di contiguità o inserimento nella criminalità organizzata, ha dettato all'art. 4 una apposita disciplina transitoria, stabilendo espressamente che varie disposizioni da esso introdotte non si applicano ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore;
fra tali disposizioni non è compreso l'art. 1, comma 1, che ha inserito nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis. È quindi chiaro che il legislatore ha inteso applicare immediatamente il detto art. 4 bis anche alle detenzioni in corso per delitti anteriormente commessi. Circa la compatibilità di tale disciplina con i principi costituzionali, basterà ricordare, quanto allo specifico istituto, che - dopo ulteriori modifiche introdotte prima dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e dalla Legge Conversione 7 agosto 1992, n. 356, poi dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 - la Corte Costituzionale, con sentenze n. 137/1999 e 257/2006, ha sancito - in forza dell'art. 27 della Legge fondamentale - l'irretroattività delle nuove disposizioni in tema di permessi premio esclusivamente nei confronti dei detenuti che, al momento della loro entrata in vigore, avevano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al conseguimento del beneficio (situazione non prospettata dal ricorrente), mentre ha ritenuto per il resto manifestamente infondate le questioni di legittimità sull'applicazione della normativa restrittiva anche nelle ipotesi in cui la condanna era intervenuta, o ^esecuzione della pena era già iniziata, al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica (ordinanze n. 280 e 308 del 2001). Va dunque ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale le disposizioni che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari, in quanto attengono alle sole modalità di esecuzione della pena, sono di immediata applicazione anche ai fatti ed alle condanne pregresse (cfr. da ultimo Sez. Un., c.c. 30/05/2006, Alci).
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006