Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
In tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 16296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16296 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 23.03.2004
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 612
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Rel. Consigliere - N. 8911/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI GR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila in data 10.11.2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.11.2000 la Corte di Appello dell'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa in data 12.7.199 dal Tribunale di Lanciano, con la quale GR ZI era stato dichiarato colpevole dei delitti di furto, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione e per l'effetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno mesi sei di reclusione e L.. 1.000.000 di multa. Riteneva la Corte territoriale che l'impugnazione fosse tardiva essendo valida ed efficace la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale effettuava ai sensi dell'art. 157 c.p.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 161, commi 1^ e 4^ c.p.p., perché, avendo egli eletto domicilio all'alto della dimissione dalla Casa Circondariale, la notifica non poteva essere effettuata al domicilio effettivo, ma l'atto andava consegnalo al difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnala riferisce che all'atto della scarcerazione l'imputalo dichiarò il proprio domicilio in Lanciano, Via Ettore Fieramosca 26; che l'ufficiale giudiziario incaricalo della notifica dell'estratto contumaciale verificò che lo ZI si era trasferito in Via Cipollone 18; che il medesimo ufficiale non rinvenne nessuno al suddetto nuovo indirizzo, per cui depositò l'atto presso la casa comunale, affisse l'avviso alla porta e inviò la prescritta raccomandata;
che io lezzi ritirò l'estratto contumaciale in data 13.9,1999, mentre l'appello venne depositalo il 18.10.1999. La Corte territoriale ha ritenuto regolare la notifica sul rilievo che, essendo obbligatoria l'elezione o la dichiarazione di domicilio, consegue per l'imputato che abbia effettuato la dichiarazione l'onere di comunicare ogni successivo mutamento del domicilio dichiarato e che, in difetto, in base all'art. 161 c.p.p. la notifica al difensore viene configurala come ultima rado facendo salva l'applicazione degli arti. 157 e 159 c.p.p.. Il ricorrente assume che l'affermazione della Corte territoriale non è condivisibile perché urta contro il chiaro disposto dell'art. 161 c.p.p., il cui comma 3^ impone all'imputato di eleggere o dichiarare il domicilio all'atto della scarcerazione e il cui comma 4^ stabilisce che, ove la dichiarazione di domicilio manchi o sia insufficiente o sia inidonea (come nel caso di specie), la notificazione va eseguita mediante consegna al difensore e l'applicabilità degli art. 157 (che è stato utilizzato nella specie) e 159 c.p.p. è limitala alla diversa ipotesi in cui l'imputalo non sia stato nelle condizioni di comunicare il mutamento del luogo dichiarata o eletto per caso fortuito o forza maggiore. La sentenza impugnata non merita censura essendosi uniformata alla giurisprudenza di questa Corte.
Premesso che e pacifico che il ricorrente ha ritirato personalmente l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ne discende la conseguenza che al momento del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale egli ne ha acquisito a tutti gli effetti la conoscenza legale.
La mancata effettuazione della notifica secondo la previsione dell'art. 163 c.p.p. non ha compromesso in alcun modo la sua conoscenza dell'atto notificatogli e, quindi, la sua facoltà di esercitare i conseguenti diritti di difesa. La notificazione ai sensi dell'art. 1.61, comma 1^ e 4^ c.p.p. è stata introdotta dal legislatore per soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale e non per creare un assetto di garanzie a favore dell'imputato, il quale anzi è maggiormente garantito quando la notifica è eseguita in modo tale da consentirgli di avere materialmente nelle proprie mani il relativo atto. È per questa ragione che la notificazione eseguita personalmente all'imputato può essere validamente effettuata in qualsiasi luogo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004