Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
La notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato sebbene in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2011, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 25/01/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 212
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 27022/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RÌ HE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, 1^ sezione penale, in data 7/4/2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. Baglione Tindari, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7/4/2010, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del Tribunale di Sanremo, Sezione di Ventimiglia, in data 24/10/2008, che - all'esito di giudizio abbreviato - aveva condannato RÌ HE alla pena di anni uno di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 161, 162, 163 e 164 c.p.p.. Al riguardo si duole che, avendo egli eletto domicilio presso il difensore appellante, avv. Luca Titzu del foro di Sanremo, erroneamente il decreto di citazione gli veniva notificato presso il civico n. 231 di via Col Aprosio in Valle Corsia, luogo indicato quale domicilio eletto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Come risulta dalla relata di notifica il decreto di citazione in appello è stato notificato all'imputato, in data 15 marzo 2010 "a mani proprie", conseguentemente costui ha avuto piena e diretta conoscenza dell'atto notificato, rimanendo così superflua ed irrilevante la notifica al domicilio eletto.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti: "In tema di notificazioni vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16296 del 23/03/2004 Ud. (dep. 07/04/2004) Rv. 228638). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011