Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e 162-bis cod. pen., 521 cod. proc. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la restituzione nel termine dell'imputato per la richiesta di oblazione, nell'ipotesi in cui il giudice in sentenza attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica da quella enunciata nell'imputazione ed a prescindere dalla preventiva istanza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2011, n. 12284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12284 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2123
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 994/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RG N. IL 13/08/1967;
avverso la sentenza n. 2759/2009 TRIBUNALE di BERGAMO, del 20/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
udito il P.G. in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bellacasa Maurizio in sostituzione dell'avv. Andreacci Luciano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 20 ottobre 2010, ha condannato SS ER, in qualità di rappresentante della "G. V. Macero s.p.a.", alla pena di Euro 7.000 di ammenda, dichiarandolo colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 4, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, comma 1, lett. a), così riqualificata l'originaria imputazione, per aver violato il provvedimento autorizzatorio, secondo il quale le fasi di gestione e di recupero dei rifiuti (nella specie cernita, lavorazione, pressatura, stoccaggio e spedizione di materiale plastico - codici CER 150102 e 191204) avrebbero dovuto svolgersi nei locali interni dello stabilimento della società, fatto accertato in Pedrengo il 3 aprile 2008.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Il ricorrente ha posto, preliminarmente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, nella parte in cui esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia applicata la sola pena dell'ammenda per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., chiedendo la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. A parere del ricorrente, il regime di inappellabilità delle sole sentenze con le quali sia stata applicata la pena della ammenda risulterebbe irragionevole, poiché l'imputato verrebbe privato del secondo grado di giudizio, anche se le pene pecuniarie possono incidere sulla libertà personale, come nel caso in cui l'ammenda non eseguita venga convertita nella libertà controllata della durata di sei mesi. Oltre alla violazione dell'art.3 Cost., sarebbe ravvisabile, altresì, la violazione dell'art. 24
per violazione del principio di difesa, nonché dell'art. 111 Cost., comma 2, per violazione del principio di uguaglianza delle parti nel processo.
2, Illegittimità costituzionale degli artt. 162 e 162 bis c.p. e dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la remissione in termini dell'imputato per la richiesta di oblazione, anche nell'ipotesi in cui il giudice in sentenza attribuisca al fatto una diversa definizione giuridica da quella enunciata nei capo d'imputazione e a prescindere dalla preventiva istanza dell'imputato. Il ricorrente ha lamentato, infatti, la mancata remissione in termini per la richiesta di oblazione, sebbene la fattispecie originariamente contestata ammettesse l'estinzione mediante oblazione. Richiamando la decisione della Consulta n. 530 del 1995, che ha ritenuto fondata in riferimento all'art. 3 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 bis c.p., artt. 517 e 519 c.p.p. "nella parte in cui non prevedevano che,
in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procedeva, l'imputato avesse diritto di formulare istanza di oblazione nonostante il decorso del termine di cui all'art. 162 bis c.p.", il ricorrente ritiene irragionevole una disciplina secondo la quale, a fronte del medesimo fatto di reato, l'imputato può chiedere l'oblazione se venga rinviato a giudizio per quel reato o se vi sia una contestazione in dibattimento, mentre non potrebbe richiederla quando l'addebito venga modificato unicamente in sentenza. In subordine, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice di prime cure omesso di disporre la remissione in termini per la richiesta di oblazione.
3. Inoltre è stata censurata l'erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). A parere del ricorrente mancherebbero tanto il presupposto oggettivo quanto quello soggettivo del reato contestato, poiché se è vero che i materiali rinvenuti nel piazzale esterno allo stabilimento dovevano essere caricati sui containers, quanto accertato nel caso di specie non può essere ricondotto alle nozioni di deposito e di stoccaggio, perché il deposito di materiali aveva carattere temporaneo. Più in particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare alcune risultanze probatorie. Difetterebbe altresì l'elemento soggettivo del reato, poiché mancherebbe la consapevolezza che l'accumulo esterno del materiale, funzionale alle operazioni di carico dei rifiuti, costituisse un'operazione di "deposito/stoccaggio"; al contrario, sussisterebbe prova che il ricorrente fosse consapevole che il collocamento del rifiuto fosse un momento fisiologico in vista delle successive operazioni di trasporto e spedizione.
4. Infine, il ricorrente lamenta la condanna ad una pena eccessiva, lontana dai minimi previsti per legge, censurando la contraddittorietà e carenza di motivazione sul punto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché i precedenti penali ritenuti ostativi si riferirebbero a reati ormai estinti ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, trattandosi di due decreti penali di condanna, rispettivamente, del 2001 e del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Con il primo motivo di gravame, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. - nella parte in cui esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia applicata la sola pena dell'ammenda. La questione è manifestamente infondata. Con sentenza n. 85 del 2008 la Corte costituzionale, intervenendo sulla limitazione dei poteri di appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.593 c.p.p., nel testo introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10 (Modifiche al codice di procedura espressamente escluso la possibilità di rimuovere, tramite lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via conseguenziale, la previsione dell'art.593 cod. proc. pen., comma 3, poiché detto intervento avrebbe assunto carattere "marcatamente creativo, determinando un risultato - la caduta di ogni limite oggettivo all'appello - privo di riscontro nel pregresso assetto dell'istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis" (paragrafo 6 del Considerato in diritto). E ciò in considerazione dei fatto che il legislatore della L. n. 46 del 2006 non intendeva innovare il regime anteriore, che aveva sottratto all'appello le sentenze relative alle contravvenzioni di minore gravità, tanto più che l'obiettivo generale della novella era il contenimento, e non già l'ampliamento, dell'area dell'appellabilità. Pertanto, il Giudice delle leggi ha affermato che solo il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può intervenire sul regime dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. Pertanto, un'eventuale questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale sarebbe destinata ad una declaratoria di inammissibilità in quanto conterrebbe un petitum che esorbita dai limiti del sindacato di legittimità costituzionale.
2. Pari menti deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 162 e 162 bis c.p., dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prevedono la remissione in termini dell'imputato per la richiesta di oblazione, anche nell'ipotesi in cui il giudice in sentenza attribuisca al fatto una diversa definizione giuridica da quella enunciata nel capo d'imputazione ed a prescindere dalla preventiva istanza dell'imputato. È pur vero che la Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995 n. 530 - citata anche dal ricorrente - ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 bis c.p., artt. 517 e 519 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,
consentendo la rimessione in termini per avanzare richiesta di oblazione quando la contestazione suppletiva del reato concorrente avvenga in sede dibattimentale. Ma, in tal caso, la Corte costituzionale ha pure precisato che in quel caso la preclusione per la proposizione della domanda di oblazione oltre il limite temporale costituito dall'apertura del dibattimento non era riconducibile ad una libera scelta dell'imputato, o ad un'inerzia allo stesso addebitabile. Al contrario, nella vicenda in esame, proprio la difesa del ricorrente, in sede di discussione, ha sostenuto una diversa qualificazione giuridica del fatto chiedendo che lo stesso fosse ricondotto alla previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 4, senza tuttavia avanzare contestuale istanza di oblazione. Inoltre, la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta priva di rilevanza nel caso di specie. Secondo il costante orientamento della Consulta, infatti, la questione di legittimità costituzionale è rilevante ove ricorra il nesso di pregiudizialità necessaria tra la questione prospettata ed il giudizio incidentale. Questo nesso di necessaria pregiudizialità non ricorre nel giudizio a carico del ricorrente, poiché egli non ha mai avanzato istanza di oblazione, pur ricorrendone i presupposti, tanto con riferimento alla originaria contestazione che a quella successiva, sicché l'imputato non potrebbe giovarsi di un'eventuale pronuncia di accoglimento della Consulta.
3. Parimenti infondata risulta la censura relativa alla mancata rimessione in termini per avanzare istanza di oblazione. Questa Corte non può che condividere l'orientamento delle Sezioni unite (sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006, Antolitano, Rv. 233029) secondo il quale non è previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che il giudice abbia l'obbligo di rimettere in termini ex officio l'imputato, per di più al di fuori di qualsiasi contraddittorio. Peraltro, come già sopra evidenziato, il ricorrente non ha mai presentato istanza di oblazione pur avendone la concreta possibiità, sicché, anche alla luce dell'insegnamento della Consulta, la mancata proposizione dell'istanza di oblazione è riconducibile ad una libera scelta dell'imputato.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Il giudice ha esaustiva mente motivato circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, valutando gli elementi probatori acquisiti nel processo, nel rispetto delle norme di legge. Quanto all'elemento oggettivo, il giudice di prime cure ha espressamente escluso la temporaneità nel deposito, attesa anche la consistenza quantitativa del materiale plastico (circa cinquanta tonnellate): infatti, come risulta dalle deposizioni testimoniali, i rifiuti erano stati collocati all'esterno dello stabilimento da alcuni giorni e, solo in seguito ai controlli, erano stati riportati all'interno, per essere avviati allo smaltimento solo quindici giorni dopo. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, motivatamente il tribunale ne ha ravvisato la sussistenza, tenendo conto che il ricorrente, sia in sede di richiesta di autorizzazione, che in sede di rinnovo della stessa, aveva espressamente richiesto il permesso di compiere le operazioni di stoccaggio temporaneo all'esterno dello stabilimento, ricevendo tuttavia esplicito diniego, per cui non poteva certo ignorare che il deposito all'esterno fosse effettuato senza la prescritta autorizzazione. Pertanto, attesa la coerenza argomentativa della motivazione esposta, la sentenza risulta immune dai lamentati vizi.
5. Anche le censure attinenti alla misura della pena inflitta al ricorrente, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultano infondate, in quanto le stesse si esauriscono in contestazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, stabilito il principio che "la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice. Il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo" (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Strafece, Rv. 248737), e nel caso di specie il giudice ha fornito sul punto una motivazione più che congrua.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012