Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 2
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l'avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale - originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3, cod. civ. - ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa - non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del d.lgs. n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Nè sono applicabili - trattandosi di violazione antecedente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 61 del 2002 - le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l'art. 2, comma terzo, cod. pen., in quanto tale previsione disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l'autorità amministrativa può applicare alla violazione dell'art. 2623 n. 3 cod. civ. una sanzione ai sensi dell'art. 2625 c.c. come modificato.
Sussiste l'interesse dell'imputato, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (violazione dell'illecito originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3 cod. civ. successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002) - ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l'ordine di trasmissione all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, in quanto l'avvio dell'accertamento, da parte della competente autorità, circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area della illiceità penale, integra ex se un pregiudizio prodotto dall'effetto gravato, per la concreta possibilità che l'accertamento si traduca nell'applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime. Ne consegue che sussiste nella specie sia l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole, sia la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo e, pertanto, sussiste l'interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21064 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/03/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 436
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 035884/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE MA IO MA N. IL 15/07/1943;
avverso SENTENZA del 14/05/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 27.11.2002, il Tribunale di Sanremo assolveva De AT AN RC dall'addebito di violazione dell'art. 2623 n. 3 cod. civ. - commesso nella qualità di amministratore della S.n.c.
"Panificio Saraceno di De AT RC e C." dal maggio 1999 al giugno 1990 - con formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo nelle more intervenuta la modifica di cui al DLGS 11.4.2002 n. 61, ed ordinava la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per le sanzioni previste dall'art. 2625 cod. civ. nella nuova formulazione. Adita sul gravame dell'imputato in punto di ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, la Corte di Appello di Genova, con sentenza 14.5.2002, confermava la pronuncia di primo grado.
A mezzo del difensore, il De AT ricorre per Cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Rileva il ricorrente che l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa non sarebbe nella specie normativamente prevista, nonché si tradurrebbe in una violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 Legge 689/81, in quanto verrebbe così individuato un illecito amministrativo in forza di una legge entrata in vigore dopo la commissione della violazione, inapplicabili, peraltro, sia l'art. 2 comma 3 cod. pen. - che regola l'ipotesi della successione di disposizioni penali - sia l'art. 40 Legge 689/81, in cui è prevista una retroattività limitata alle violazioni di carattere penale commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Il ricorso è fondato.
Nella specie, invero, il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sull'addebito di violazione dell'art. 2621 n. 3 cod. pen., ha puntualmente applicato la sopravvenuta normativa di cui al DLGS 61/2002, che ha depenalizzato tale illecito prevedendo, con nuova formulazione dell'art. 2625 cod. civ., che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci (fatto nella specie non contestato), sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa (fino ad Euro 10.329,00); il fatto costituente reato, dunque, si è trasformato in un illecito amministrativo per effetto di vera abolitio criminis.
E, tuttavia, l'ordine di trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa, competente ad applicare le sanzioni in ordine allo illecito depenalizzato, è illegittimo. Il DLGS 61/2002, infatti, non contiene - come è, invece, in altre leggi di "depenalizzazioni" - alcuna disposizione transitoria che preveda un siffatto obbligo a carico del giudice penale una volta che egli verifichi essere venuta meno la propria giurisdizione sul fatto. Trattasi di obbligo finalizzato, come è evidente, alla necessità che non sfugga alla verifica di liceità un fatto che è stato ex lege estromesso dall'area di rilevanza penale e, però, introdotto in quella propria dello illecito amministrativo e, ove non portato alla conoscenza della competente autorità tramite un provvedimento ufficioso, rimarrebbe verosimilmente ignorato e privo della sanzione amministrativa;
e, peraltro, ove il legislatore ha voluto stabilire in simili ipotesi, l'obbligo di una tale trasmissione, lo ha fatto in maniera espressa - vv. art. 1 comma 3 L. 21.10.1988 n. 45 per gli illeciti valutar;
art. 14 DLG 480/1994; art. art. 102 D. l.vo n. 507 del 1999 per le violazioni depenalizzate a norma dell'art.
1 - posto che il medesimo si pone pur sempre in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa, sancito dalla legge n. 689 del 1981 e, pertanto, non può trovar deroga se non nelle ipotesi tassativamente previste.
Principio che, poi, non si giustifica per rinvio al comma 3 dell'art. 2 cod. pen., noto essendo che tale norma disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e, dunque, non ricomprende quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Alla fattispecie - che attiene appunto ad una violazione commessa in epoca antecedente l'entrata in vigore del DLGS 61/2002 - non potrebbero peraltro "adattarsi" le disposizioni transitorie di cui alla citata Legge 689/1981; tale Legge, infatti, pure fonte normativa di carattere generale, espressamente prevede la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato "pendenti all'entrata in vigore della presente legge" (art. 40), ovvero l'applicazione "anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge che le ha depenalizzate" (art. 40) e, dunque, regola ipotesi cui la presente (violazione commessa in epoca successiva all'entrata in vigore della legge e poi depenalizzata) non è riconducitele, non risultando conclusivamente applicabile indiscriminatamente per tutti i "futuri" casi di depenalizzazione (V.: Cass. Sez. Un. 16.3.1994 n. 7394, Mazza). Consegue, pertanto, che l'autorità amministrativa mai potrebbe applicare alla violazione de qua una sanzione ai sensi dell'art. 2625 cod. civ. come modificato. Sotto tal profilo, peraltro, sussiste interesse dell'imputato a dedurre la illegittimità dell'ordine di trasmissione.
Vero è, infatti, che l'interesse, richiesto all'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione,
sussiste se il gravame si presenti come idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (Cass. Sez. 5^, 18.6.1999 n. 9135, Lecci ed altri), ed è indubbio che l'avvio dello accertamento da parte della competente autorità - circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area della illiceità penale - integri già ex se un pregiudizio direttamente prodotto dall'effetto gravato, per la concreta possibilità che l'accertamento si traduca nell'applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime. La facoltà di attivare il procedimento di gravame, infatti, è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulti "idoneo" a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata renda "possibile" il conseguimento di un risultato vantaggioso, per modo che è sanzionata di inammissibilità per difetto di interesse l'impugnazione che ha di mira la sola esattezza teorica della decisione (Cass. Sez. Un. 27.9.1995 n. 10372, Serafino); poiché, nella specie, sussiste sia l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole sia la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo, ricorre il minimum di interesse ad impugnare, non potendosi condividere, peraltro, il pur recente p contrario dictum di due pronunce del giudice di legittimità che hanno evidenziato in siffatte ipotesi una mera eventualità di pregiudizio (Cass. Sez. (Cass. Sez. 3^, 20.3.2001 n. 16101, Bondi E.;.Sez. 3^, 16.12.1998 n. 1209, Ghione), atteso che il pregiudizio è attuale e risiede, appunto, nell'apertura di un nuovo procedimento, pur di natura diversa da quella penale, mirante all'applicazione di sanzione pecuniaria.
E l'impugnazione di una sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione, affinché venga emendata dell'ordine di trasmissione degli atti alla competente autorità per le sanzioni amministrative, corrisponde ad un interesse attuale e concreto dell'imputato, risolvendosi l'accoglimento del gravame in una decisione più favorevole di quella adottata;
ben potendosi, sul punto, utilmente richiamare Cass. Sez. 4^, 31.1.1996 n. 4955, Ronco, che ha ritenuto l'interesse in questione ad ottenere, a fronte di sentenza assolutoria con formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per reati valutari conseguenti alla depenalizzazione, la formula perché il fatto non costituisce reato in quanto escludente l'obbligo di trasmissione degli atti all'Ufficio Italiano dei Cambi. L'ordine di trasmissione, pertanto, deve essere eliminato e, in tal senso, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte:
annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 5 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004