Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21064
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l'avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale - originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3, cod. civ. - ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa - non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del d.lgs. n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Nè sono applicabili - trattandosi di violazione antecedente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 61 del 2002 - le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l'art. 2, comma terzo, cod. pen., in quanto tale previsione disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l'autorità amministrativa può applicare alla violazione dell'art. 2623 n. 3 cod. civ. una sanzione ai sensi dell'art. 2625 c.c. come modificato.

Sussiste l'interesse dell'imputato, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (violazione dell'illecito originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3 cod. civ. successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 2625 cod. civ., introdotto dal d. lgs. n. 61 del 2002) - ad impugnare con ricorso per cassazione la statuizione concernente l'ordine di trasmissione all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, in quanto l'avvio dell'accertamento, da parte della competente autorità, circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area della illiceità penale, integra ex se un pregiudizio prodotto dall'effetto gravato, per la concreta possibilità che l'accertamento si traduca nell'applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime. Ne consegue che sussiste nella specie sia l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole, sia la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo e, pertanto, sussiste l'interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21064
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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