Sentenza 16 dicembre 1998
Massime • 1
Il capo della sentenza relativo alla trasmissione degli atti alla P.A. per la eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative, è inoppugnabile. Il relativo ricorso è inammissibile anche per mancanza dell'interesse alla impugnazione, posto che nessun pregiudizio attuale, immediato e concreto deriva al ricorrente, con riguardo al "thema decidendum", in ordine al quale dovrà pronunciarsi la autorità amministrativa, le cui valutazioni non sono condizionate da quelle effettuate in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/1998, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Avitabile Davide Presidente del 16.12.1998
1 Dott. Accattavis Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " ZU AN " N. 3856
3. " De MA UI " REGISTRO GENERALE
4. " Schettino Olindo " N. 23401/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HI CA n. il 14.6.1966 a Quaregna avverso la sentenza del Pretore di Biella in data 25
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Schettino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di rinvio degli atti alla Provincia di Biella.
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe, HI NR è stata assolta dai reati di cui agli artt.81 c.p., 9 octies co.3, p.2^ e 3 co.5 L.475/88 (capo a), e artt.81 c.p., 9 octies co.3, p. 1^ e 3 co. L.475/88 (capo b), accertati in Quaregna il 14-4-1994, "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", per l'effetto del D.Lvo 5-2-1997 n.22; con la stessa sentenza il pretore ha disposto, ai sensi dell'art.55 del D.Lvo ora citato, la trasmissione degli atti alla Provincia di Biella per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza.
Ricorre l'imputata per "l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli. atti alla Provincia di Biella "per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza" e conferma nel resto", deducendo:
l)Art.606 lett.b) c.p.p. Erronea applicazione dell'art.55 D.Lvo n.22/97. Violazione del principio di legalità e di irretroattività dell'illecito amministrativo espresso in via generale., dall'art. 1 L.24-11-1981 n.689.
La ricorrente con il dedotto motivo di gravame, censura la sentenza:
del pretore con esclusivo riferimento all'ordine di trasmissione, degli atti alla Provincia di Biella "per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza" sotto il seguente duplice profilo:
a) l'art.55 co.3 del D.Lvo n.22/97 prevede che "per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle, sanzioni amministrative"; e, poiché nel caso di specie è intervenuta sentenza di proscioglimento - non potendosi qualificare diversamente, secondo la ricorrente, quella, emessa dal pretore con la formula "perché- il fatto non è più previsto dalla legge come reato", ne consegue che il giudice, proprio In base al citato art. 55, non avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Provincia, di Biella.
b) nel caso del fatto- reato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo, così come avvenuto nella fattispecie in esame, per il principio della irretroattività dell'illecito amministrativo, espresso in via generale dall'art.1 L.689/81, l'autorità, alla quale fossero trasmessi gli atti dall'A.G. che ha prosciolto l'imputato, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla nuova legge, non potrebbe giammai irrogare dette sanzioni, trattandosi, appunto, di fatto che all'epoca in cui fu commesso non era previsto quale illecito amministrativo;
e, dunque, la condotta, all'origine penalmente sanzionata e successivamente, per effetto di legge sopravvenuta, colpita soltanto da sanzione amministrativa, viene ad essere, in definitiva, non più sanzionata, in vì rtù del richiamato principio di cui all'art.1 L.689/81. Anche per tale motivo, il pretore, secondo la ricorrente, non avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Provincia di Biella.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile sotto vari profili, che qui di seguito vengono indicati.
L'inammissibilità deriva, innanzitutto, dal tipo e dalla natura del provvedimento impugnato, che, come è precisato nel ricorso, è costituito soltanto dalla disposizione, contenuta nella sentenza del pretore, di "trasmissione degli atti alla Provincia di Biella per l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative"; trattasi, all'evidenza, di un provvedimento del giudice, che, sebbene contenuto formalmente nella sentenza, non ne fa per alcun verso parte integrante, costituendone, tutt'al più, una necessaria appendice imposta dalla legge, che serve esclusivamente a dare impulso ad un iter di carattere burocratico amministrativo e che nulla aggiunge o toglie al "decisum", per cui è più che lecito affermare che per esso non è previsto alcun mezzo di impugnazione (art.568 co.1 c.p.p.). Ma il ricorso è inammissibile, a ben vedere, anche per mancanza dell'interesse alla impugnazione (art.568 co.4 c.p.p.), posto che nessun pregiudizio attuale, immediato e concreto deriva alla ricorrente, con riguardo evidentemente al thema decidendum, in ordine al quale dovrà pronunciarsi l'autorità amministrativa, le cui valutazioni non sono ovviamente condizionate in alcun modo da quelle effettuate in sede giurisdizionale penale e men che meno dall'ordine del pretore di cui qui si discute.
Il ricorso è, inoltre, inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi art.606 co.3 c.p.p.), essendo insostenibile la tesi, prospettata dal ricorrente, secondo cui per l'intervenuta sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore non sorgerebbe l'obbligo di disporre la trasmissione degli atti agli enti indicati ecc...., previsto dall'art.52 co.3 del D.Lvo n.22/97, in quanto, se così fosse, - se, cioè, per qualsiasi sentenza di proscioglimento, a prescindere dalla formula adottata, non dovesse operare siffatta disposizione -, la stessa praticamente non sarebbe mai applicabile, con la conseguenza che il fatto depenalizzato, ma non sottratto del tutto dalla legge a sanzione per la sua illiceità di altro genere rimarrebbe sempre impunito.
In altri termini, se si vuole - come si deve- dare una ragionevole e corretta interpretazione e applicazione della legge, con riguardo alla disposizione di cui si discute, la norma che la prevede deve essere interpretata nel senso che l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa può essere omesso, nel caso di proscioglimento, soltanto quando questo sia pronunciato perché il fatto non sussiste, o perché l'imputato non lo ha commesso, o ancora perché lo ha commesso in presenza di una causa oggettiva di giustificazione (adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, stato di necessità o di legittima difesa); altrimenti, come si è già detto, la disposizione de qua non avrebbe senso, dal momento che, intervenuta l'abolitio criminis, il procedimento, salvo il caso dell'archiviazione, non potrebbe che concludersi con un proscioglimento, e la trasmissione degli atti non avrebbe, quindi, mai luogo (ved.Cass. sez. III, 6-10-1993 n. 9096, La Piccirella ed altri).
Per quanto riguarda, infine, la pretesa illegittimità dell'ordine impartito dal pretore, sotto il profilo - sembra di capire - che, per effetto di tale ordine, l'autorità, alla quale perverranno gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, si troverebbe ad applicare la sanzione prevista dalla nuova legge per un fatto che nel momento in cui fu commesso non costituiva un illecito amministrativo, e ciò in evidente violazione del principio di legalità sancito dall'art.1 L.689/81, è appena il caso di osservare che con l'ordine in parola non è stato violato e neppure minimamente scalfito tale principio, il quale dovrà essere tenuto presente, se mai, dall'autorità chiamata ad esaminare il caso e ad applicare, all'esito, eventualmente le sanzioni previste dalla legge.
Segue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile Il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma, che si ritiene di determinare in lire 1.000.000, a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16-12-1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999