Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
In tema d'estradizione per l'estero, è legittimo il ripristino d'ufficio della custodia cautelare a fini estradizionali, a seguito della violazione delle prescrizione degli arresti domiciliari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2008, n. 44116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44116 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
IniscantESTO
44 1 16 708 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 02/10/2008
SENTENZA
N. 27161 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LATTANZI GIORGIO PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2. Dott. MILO NICOLA N. 030546/2008 "
3.Dott.CORTESE ARTURO "
4.Dott.DOGLIOTTI MASSIMO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MA UM N. IL 24/10/1969
avverso ORDINANZA del 29/08/2008
CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
* sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco CIANI, che le cluesto l'anu lla t seey reavis rell ordinary impegnata e il rigetta della е ista 27.8.2008 del ricomente isteye
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i difensor Avv. FATTO
Nei confronti di MA UM, già sottoposto alla custodia carceraria, poi sostituita con gli arresti domiciliari, in relazione alla domanda di estradizione avanzata dalle
Autorità della Repubblica di Romania e accolta dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 15.05.2008, venne disposto il ripristino della custodia in carcere con ordinanza del 25.07.2008, a seguito di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari.
Il difensore richiedeva il ripristino degli arresti domiciliari, adducendo che la misura di aggravamento poteva essere disposta solo su esplicita richiesta del Ministro;
che la violazione era dipesa da problemi organizzativi della ditta per la quale il MA lavorava;
che era sufficiente la misura richiesta per tutelare le esigenze cautelari, atteso che il MA ha moglie e un figlio che abitano in Nonantola.
Con ordinanza del 29.08.2008 la Corte d'appello di Bologna rigettava la richiesta, rilevando che:
----la censura in ordine alla legittimità dell'aggravamento della misura era infondata in quanto l'ordinanza del 25.07.2008 (non impugnata) aveva ripristinato la misura più grave che era già stata richiesta dal Ministro della Giustizia;
essendo già stata pronunciata sentenza favorevole alla estradizione, ricorreva il pericolo di fuga, apparendo probabile che, per l'entità della pena da scontare, si sottraesse alla consegna.
Propone ricorso il MA, denunciando che:
1) la Corte di appello di Bologna ha irritualmente provveduto "de plano";
2)- essa Corte era incompetente (come già all'epoca dell'adozione dell'ordinanza di ripristino della custodia carceraria), essendo già pendente avanti alla Corte di cassazione il procedimento sulla domanda di estradizione;
3) il rispritino della misura cautelare era illegittimo, in quanto la modifica della misura cautelare ex art. 718 cpp. può essere disposta d'ufficio solo in senso migliorativo e non anche "in pejus", necessitando in tal caso un'esplicita richiesta del Ministro della Giustizia.
DIRITTO
Deve rilevarsi che effettivamente, allorché la Corte d'appello ha provveduto sulla richiesta di ripristino degli arresti domiciliari, era già pendente avanti alla Corte di cassazione (presso cui si trovavano gli atti) il procedimento sulla domanda di estradizione e, quindi, competente a provvedere sulla richiesta stessa era la Corte di cassazione (cfr. Cass. Ord. 15628 del 2008, Mandache).
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
Questa Corte, che si trova di conseguenza investita del caso, deve ora provvedere essa sulla richiesta. Al riguardo, la prima osservazione da fare è che, per il ripristino della custodia carceraria a seguito della violazione delle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all'art. 276 cod. proc. pen., è da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L'attivazione di tale procedura ha infatti carattere sanzionatorio e prescinde dalla situazione descritta dall'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari. (Cass. Sentenza n. 270del 18/01/2000 Cc.,
Finotto).
Per il resto, non può non rilevarsi che, avendo da un lato il MA già dimostrato di essere poco ligio alle prescrizioni ed essendo già stata pronunciata nei suoi confronti sentenza favorevole alla estradizione, resa per di più oggi definitiva da questa Corte, c'è ragionevole motivo di ritenere che egli, considerata anche la entità della pena (residua) da scontare, cerchi di sottrarsi alla consegna, onde unica misura idonea, allo stato, a scongiurare tale pericolo, appare la custod ia carceraria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 620 e 718 cpp., annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e, decidendo sulla richiesta del MA del 29.08.2008, respinge la medesima. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2008
IL CONSGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
G. Lattanzi A. Cortese
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 NOV 2008
IL CANCELLIERE CI SUPER
Lidia Scala