Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 871
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Riconoscimento aggravante art. 577, comma 2, cod. pen.

    La Corte di assise di appello ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, riconoscendo l'aggravante di cui all'art. 577, secondo comma, cod. pen. ed escludendo le circostanze attenuanti generiche.

  • Accolto
    Esclusione circostanze attenuanti generiche

    La Corte di assise di appello ha accolto l'appello del Pubblico Ministero, escludendo le circostanze attenuanti generiche.

  • Rigettato
    Violazione principio correlazione accusa-sentenza per riconoscimento aggravante art. 577, comma 2, cod. pen.

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la diversa qualificazione giuridica del delitto aggravato ai sensi dell’art. 577, primo comma, cod. pen., originariamente contestato, in quello aggravato ai sensi dell’art. 577, secondo comma, cod. pen., sia un epilogo decisorio prevedibile, in ragione dell’iter processuale, e che non vi sia stata trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Omessa rinnovazione istruttoria dibattimentale in appello

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius della sentenza di primo grado, quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga 'a sorpresa' e l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le diverse valutazioni non fossero affette da vizi, poiché la Corte di assise di appello non ha operato un diverso apprezzamento delle prove dichiarative, ma ha valorizzato diversi e ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione rafforzata sull'aggravante e sulle attenuanti

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la Corte di assise di appello abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, avendo preso in esame espressamente quanto argomentato dalla sentenza di primo grado e avendo spiegato nel dettaglio le ragioni della non condivisione.

  • Rigettato
    Duplice contestazione aggravanti art. 576, comma 1, n. 5.1, e art. 577, comma 2, cod. pen.

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che non vi sia duplicazione sanzionatoria, in quanto le due aggravanti non presentano un rapporto di specialità o progressione tale da escluderne la concorsualità. L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. si riferisce alla commissione dell'omicidio da parte dell'autore di atti persecutori nei confronti della stessa vittima, mentre l'aggravante di cui all'art. 577, comma 2, cod. pen. si fonda sulla specificità del rapporto personale tra vittima e autore del reato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione art. 612-bis cod. pen. (reato di pericolo concreto vs evento)

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia congruamente e logicamente ricavato la prova dell'idoneità della condotta a integrare la fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., richiamando la condizione di paura della vittima, il suo desiderio di interrompere i contatti, l'innumerevole quantità di messaggi e chiamate, il turbamento sofferto, il radicale mutamento delle abitudini di vita, la consegna del passaporto per timore di essere costretta a tornare nel suo paese d'origine e il timore di dover trovare un'altra sistemazione per dormire.

  • Rigettato
    Erronea esclusione circostanze attenuanti generiche

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che la confessione dell'imputato sia stata logicamente ritenuta non indicativa di una rivisitazione critica, in ragione della palese inverosimiglianza di una negazione della responsabilità e del comportamento tenuto dall'imputato, il quale aveva reso dichiarazioni mendaci per mitigare la propria responsabilità. Il significato della confessione è stato giudicato neutralizzato da un quadro probatorio particolarmente forte a carico dell'imputato, il cui comportamento è stato ritenuto teso a un ridimensionamento della gravità della propria condotta, incompatibile con un sincero pentimento.

  • Rigettato
    Erronea applicazione aggravante motivi abietti o futili

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che le sentenze di merito abbiano congruamente ricondotto il gesto omicidiario alla volontà di possesso e insensibilità a fronte dell'insubordinazione della donna, data la relazione affettiva connotata da condotte reiterate e persecutorie, il generale contesto di prevaricazione e il deciso rifiuto opposto dalla donna di dar seguito al rapporto. Pertanto, la condotta integra pienamente l'aggravante dei motivi abietti e futili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 871
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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