Sentenza 5 giugno 2017
Massime • 1
Sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento.
Commentari • 2
- 1. Art. 461 - Opposizionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 464-bis - Sospensione del procedimento con messa alla provahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2017, n. 30721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30721 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2017 |
Testo completo
3072 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEL 05.06.2017 - Presidente - Dott. Domenico CARCANO SENTENZA - Consigliere - Dott.ssa Angela TARDIO N. 2029/2017 Dott. Francesco Silvio Maria BONITO - Consigliere - Dott. Stefano APRILE Rel. Consigliere - REGISTRO - Consigliere - Dott. Antonio CAIRO GENERALE N. 50350\2016 Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza proposto da: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani
contro
Tribunale di Trani Nel procedimento nei confronti di: EN AC nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 30 novembre 2016 pronunciata dal Tribunale di Trani;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Trani;
dato atto dell'assenza dei difensori. во RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha sollevato conflitto con il Tribunale monocratico della stessa sede che, investito dal decreto di giudizio immediato emesso dal primo, ha declinato la competenza a esaminare l'istanza di messa alla prova avanzata nell'interesse di EN CE nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza a norma dell'art. 186 cod. strada, ritenendo la generale competenza del giudice dibattimentale, in difetto di una specifica previsione che attribuisca al GIP la competenza a esaminare l'istanza, a differenza di quanto è espressamente previsto per i riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre chiarire quale avrebbe dovuto essere il corretto sviluppo della domanda del ricorrente di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata in via principale con l'opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen.. 2. Al proposito va, innanzitutto, rilevato che l'innovazione di cui alla legge n. 67 del 2014 costituisce una probation giudiziale nella fase istruttoria assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile e che il nuovo istituto è caratterizzato da un doppio profilo, sostanziale e processuale: da un lato, esso costituisce una causa di estinzione del reato, collocata nel Capo I del Titolo VI del codice penale, subito dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena;
dall'altro, costituisce un'ipotesi di definizione alternativa della vicenda processuale, inserita nell'apposito Titolo V bis del Libro VI (Procedimenti speciali) del codice di rito. Quanto alla disciplina processuale, ai fini che qui interessano, l'art. 464-bis cod. proc. pen., individua espressamente il termine finale della richiesta, con diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali, così come accade per i procedimenti speciali tipici: le conclusioni formulate dalle parti, a norma degli - artt. 421 e 422 cod. proc. pen., al termine dell'udienza preliminare, nel procedimento ordinario;
la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo - grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento a citazione diretta;
- quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla 2 + comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato;
- il medesimo termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen., per l'opposizione nei procedimenti per decreto. L'art. 464-ter cod. proc. pen. prevede, poi, che la richiesta possa essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari, mentre il successivo articolo 464-quater cod. proc. pen. individua i criteri della decisione giudiziale sull'ammissione: a) l'insussistenza delle ragioni che, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., impongono l'immediato proscioglimento;
b) l'idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione, che viene assunta dal giudice nel corso della stessa udienza oppure in apposita udienza in camera di consiglio fissata secondo le modalità di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. I successivi articoli del codice di rito disciplinano l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'acquisizione di prove (non rinviabili>> o di quelle che «possono condurre al proscioglimento dell'imputato») durante la sospensione del procedimento («con le modalità stabilite per il dibattimento»), gli esiti della messa alla prova (l'estinzione del reato, che costituisce l'epilogo naturale della probation;
la ripresa del processo, in caso di esito negativo della probation stessa) e la revoca dell'ordinanza di sospensione. L'espressione adoperata dall'art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. (in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso») e dall'art. 464-octies, comma 4,cod. proc. pen. («quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti») legittima l'interpretazione che il corso del processo dovrà riprendere dal momento in cui si è verificata l'interruzione e cioè gli incombenti conclusivi delle indagini preliminari, nel caso previsto dall'art. 464- ter;
l'udienza preliminare, nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata presentata in quella fase del procedimento ordinario;
la dichiarazione di apertura del dibattimento, nell'ipotesi di richiesta presentata nel giudizio direttissimo e nel procedimento per citazione diretta o nel caso di sospensione recuperata> a seguito di primitivo rigetto o del dissenso del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 464-ter, comma 4, e 464-quater, comma 9, cod. proc. pen.; la costituzione 3 delle parti nel dibattimento nel caso di richiesta presentata dopo l'emissione di giudizio immediato. Per quanto riguarda il procedimento per decreto, posto che l'art. 464-bis, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., prevede che la richiesta è presentata con l'atto di opposizione, il corso del processo dovrà riprendere dall'emissione da parte del G.I.P. del decreto di giudizio immediato, salvo che siano state presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare (cfr. Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014, 2015, Galeandro, Rv. 263228; Sez. 2, n. 10462 del 08/01/2016 Ahmetovic, Rv. 266124 ). E ciò in applicazione del principio di diritto fissato per i casi analoghi, secondo cui «in tema di procedimento per decreto, nell'ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l'opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest'ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino presupposti per l'accesso agli altri riti» ( Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2009, Paglierini, RV. 220796].
3. Da quanto sopra esposto emerge che il sistema individua per l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sedi, limiti temporali e scansioni analoghi a quelli previsti per l'accesso al giudizio abbreviato o al patteggiamento, tanto che il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall'imputato non può che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, «procede». Sicché, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel Giudice per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice che (ancora) procede (cfr., mutatis, Sez. u, n. 3088 del 17/01/2006, Bergamasco, Rv. 232360, nonché, tra molte, in tema di abbreviato richiesto con l'opposizione a decreto penale di condanna, Sez. I, n. 38595 del 30/09/2005 Galbignani, Rv. 232948, e successive conformi). Il Collegio non condivide la soluzione adottata in altro caso (Sez. I, n. 25867 del 03/02/2016, RV. 267062), ritenendo preferibile il diverso orientamento 4 + recentemente affermato da Sez. 1, sentenza n. 21324 del 02/02/2017, Pini, non massimata). Del diverso orientamento non convince l'affermazione secondo cui militerebbe in favore dell'opposta soluzione «l'obiettiva diversità della richiesta di messa alla prova rispetto a quella di ammissione a un rito alternativo>>; e ciò in quanto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è comunque disciplinato nell'introdotto Titolo V-bis del Libro VI del codice di rito che regola appunto i «procedimenti speciali»; così come non convince l'affermazione secondo la quale il Giudice delle indagini preliminari dovrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe poi ad essere celebrato dal giudice del dibattimento, tenuto conto che l'art. 464-sexies, cod. proc. pen., specificamente prevede e regola tale evenienza.
4. Conclusivamente, va affermata la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani a valutare l'istanza di messa alla prova avanzata nell'interesse dell'imputato in sede di tempestiva opposizione al decreto penale di condanna.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trani cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 5 giugno 2017. ✓ estensoIl Consigliere estensore Presidente Demenico Carcano Stefano Aprile DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GIU 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA