Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma sesto, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento all'omessa previsione tra i requisiti del decreto di citazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace, a differenza di quanto previsto per il procedimento ordinario dall'art. 552, comma primo, lett. f), cod. proc. pen., dell'avvertenza della possibilità di definire il giudizio con oblazione. in considerazione della peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace, tenuto conto della possibilità offerta dall'art. 29, comma sesto del D.Lgs. citato, di presentare la domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2004, n. 47962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47962 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 28/10/2004
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1434
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 036388/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE RI N. IL 25/06/1973;
avverso SENTENZA del 13/11/2002 GIUDICE DI PACE di CIVITANOVA MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 13 novembre 2002 il Giudice di Pace di Civitanova Marche condannava BE AN alla pena ritenuta di giustizia per violazione dell'art. 186, comma secondo, del codice stradale, per aver circolato alla guida di auto in stato di ebbrezza. All'udienza dibattimentale, il giudicante rigettava, con apposita ordinanza, le eccezioni in rito sollevate dalla difesa dell'imputato e concernenti: a) l'asserita nullità del decreto di citazione, per l'omessa indicazione della facoltà di definizione del procedimento con oblazione;
b) la prospettata incostituzionalità dell'art. 20, comma sesto, del Decreto Legislativo n. 274/2000, per la mancata previsione, tra i requisiti del decreto di citazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, dell'avvertenza della possibilità di definizione del giudizio con oblazione. Il giudicante rigettava altresì la richiesta difensiva di escutere i testi indicati dal P.M. e non citati.
Ricorre per Cassazione il BE, riproponendo le eccezioni già dedotte dinanzi al Giudice di Pace e da questi, come detto, respinte. Il ricorso non merita accoglimento.
L'omessa indicazione - nel decreto di citazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace - dell'avvertenza della possibilità di definire il giudizio con oblazione non comporta alcuna nullità dell'atto, come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente, trattandosi di indicazione non contemplata tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio (art. 20 D. L.vo 274/2000). Nè la mancata previsione di detto avviso - rispetto al decreto di citazione a giudizio nel procedimento ordinario (art. 552, comma primo, lett. f) c.p.p.) - presenta profili di incostituzionalità: e ciò, avuto riguardo alla peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace, che legittima e giustifica una disciplina diversa rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, e tenuto altresì conto che comunque l'art. 29, comma sesto, del citato decreto legislativo, prevede espressamente che l'imputato può presentare domanda di oblazione prima dell'apertura del dibattimento. Di tal che appare manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Nè dagli atti si rileva che da parte dell'interessato sia stata formalmente avanzata richiesta di oblazione prima dell'apertura del dibattimento;
risultano sollevate in proposito, negli atti preliminari all'apertura del dibattimento, solo le eccezioni di nullità e di incostituzionalità nei termini sopra ricordati: il che non equivale ad una tempestiva, formale ed espressa domanda di oblazione (con conseguente irrilevanza della richiesta di oblazione avanzata in sede di conclusioni).
Infondata è infine anche la doglianza concernente il rigetto della richiesta di controesame dei testi del P.M., da quest'ultimo citati ma non comparsi: a prescindere da qualsiasi altra considerazione, risulta assorbente e decisiva la considerazione della superfluità della prova, avendo il P.M. indicato, come oggetto dell'esame testimoniale, le circostanze risultanti dal verbale ed essendo stato tale atto acquisito al fascicolo del dibattimento, senza obiezione alcuna, e quindi legittimamente utilizzato per la decisione. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004