Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 1410
CASS
Sentenza 21 settembre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità delle indagini preliminari ma consente, tuttavia, al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; ne deriva che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione e che il relativo accertamento non è censurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 1410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1410
Data del deposito : 21 settembre 2006

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