Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. non determina alcuna invalidità delle indagini preliminari ma consente, tuttavia, al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; ne deriva che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione e che il relativo accertamento non è censurabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua e logica motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2006, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/09/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1116
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 015736/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS AN, N. IL 24/06/1973;
avverso ORDINANZA del 29/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Fogliata Renzo, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte di Cassazione.
OSSERVA
Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza in data 29 dicembre 2005, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AN AT, indagato per falsità dell'autocertificazione e costruzione abusiva e, ritenuti sussistenti il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un immobile in danno del AT emesso dal GIP presso il Tribunale di Venezia in data 12 dicembre 2005. Con il ricorso per Cassazione AN AT deduceva:
1) la inutilizzabilità di atti di indagine compiuti a termine scaduto se l'indagato fosse stato tempestivamente iscritto nel registro degli indagati, dovendosi il termine fare decorrere non dal momento della iscrizione, ma da quello in cui tale iscrizione si sarebbe dovuta fare;
in subordine il ricorrente ha eccepito la incostituzionalità dell'articolo 405 c.p.p.;
2) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.
Il primo motivo di impugnazione non è fondato.
Secondo l'articolo 335 c.p.p.. Il Pubblico Ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
Naturalmente la parola immediato non può essere interpretata in maniera rigida come un termine correlato ad ore o giorni, ma certamente denota la volontà del legislatore che si provveda all'iscrizione nel più breve tempo possibile (vedi Cass. 11 maggio 1994 n. 2193, in CED 198140). Nel caso di specie, però, dalla prima informativa alla iscrizione del AT nel registro degli indagati sono trascorsi - ingiustificatamente secondo il ricorrente - diversi mesi e da ciò la sua eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 405 c.p.p.. Secondo una rigida interpretazione della Suprema Corte (SS.UU. 21 giugno 2000 n. 16 in CP 00, 3259) però l'omessa tempestiva annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'articolo 335 c.p.p., comma 1, non determina la inutilizzabilità degli atti di indagine sino al momento della effettiva iscrizione nel registro, poiché il termine di durata massima delle indagini al cui scadere consegue la inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dal momento in cui il nome venga effettivamente iscritto sul registro e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe potuto iscriverla.
Siffatto indirizzo lascia però una discrezionalità troppo ampia al Pubblico Ministero sul momento di effettuare la iscrizione nel registro, con le inevitabili conseguenze in materia di termini e con la conseguente inutilità di fatto della sanzione prevista dall'articolo 407 c.p.p., comma 3; siffatta interpretazione finiva, quindi, con il comprimere i diritti della difesa.
Giurisprudenza successiva sempre della Suprema Corte, anche se non a Sezioni Unite (vedi Cass. Sez. 5^, 8 ottobre 2003 n. 41131, in CED 229578 e CP 05, 1327) ha precisato che l'omessa o tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'articolo 335 c.p.p., se pure non determina alcuna invalidità delle indagini stesse, tuttavia consente al giudice di rideterminare il termine iniziale delle indagini, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato.
Di conseguenza, la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali, ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione.
Tale ultimo indirizzo, in verità, sembra quello da seguire perché riconosce all'imputato maggiori garanzie e precisa l'ambito di discrezionalità del PM, evitando che la sanzione di cui all'articolo 407 c.p.p., comma 3, sia di fatto inutilmente prevista.
È anche opportuno precisare che l'accoglimento di siffatto indirizzo giurisprudenziale rende manifestamente infondato il rilievo di costituzionalità dell'articolo 405 c.p.p. sollevato dal ricorrente. Ed, infatti, la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 335 c.p.p., comma 1 e art. 407 c.p.p., comma 3, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost., aveva suggerito un siffatta interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali (Corte Costituzionale ordinanze nn. 306 e 307 del 3 luglio 2005). Riprendendo il ragionamento, va detto che se è vero che l'articolo 335 c.p.p., afferma che l'iscrizione nel registro deve avvenire immediatamente, come si è già detto, è pure vero che l'obbligo del P.M. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale il reato è attribuito, postula che a carico di detta persona, quando la stessa non sia formalmente indicata nella stessa notizia di reato come soggetto asseritamene responsabile, emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non già di meri sospetti (Cass. 26 giugno 1996 n. 4384, in CP 98, 297 e Cass. 11 marzo 1999, Testa, CED 213927). Si tratta di interpretazione assolutamente corretta perché evidentemente non è lecita alcuna iscrizione quando manchino elementi per ritenere la sussistenza di un reato e non è consentito iscrivere nel registro degli indagati, con conseguente pendenza di un procedimento penale a carico, persone nei confronti delle quali non vi siano elementi nemmeno per iniziare delle indagini. Ebbene il Tribunale di Venezia ha fatto corretto uso di tali indirizzi giurisprudenziali ed ha spiegato che a seguito dell'esposto di tale ON FA, che, comunque, non aveva mosso accuse specifiche nei confronti di precise persone, furono avviate delle indagini per approfondire alcune posizioni. Soltanto quando a seguito di indagini delegate emersero elementi per ritenere sussistente il delitto di falsità di cui all'articolo 483 c.p., nonché elementi per attribuire tale reato ad AN AT il P.M. dispose la iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, facendo da tale momento decorrere il termine per le indagini.
Siffatto accertamento compiuto dal Tribunale è frutto di una valutazione di merito degli elementi processuali che, essendo sorretta da una motivazione congrua e logica, non è censurabile in sede di legittimità.
In conclusione del tutto corretta e legittima appare la decisione impugnata sul punto.
È, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione concernente l'assenza di motivazione in ordine al ritenuto periculum in mora. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudice nella motivazione deve indicare con precisione quale sia il pericolo concreto nell'utilizzo della cosa pertinente all'illecito penale - nel caso di specie dell'opera abusiva - (vedi SS. UU. 29 gennaio 2003, Innocenti). Il provvedimento impugnato, invece, per motivare la sussistenza del periculum in mora, ha sostanzialmente utilizzato formule di stile senza rispondere ai precisi rilievi dell'istante e senza indicare il pericolo concreto che con il sequestro si intendeva evitare. Sul punto appare, perciò, opportuno un nuovo esame.
Per le ragioni indicate la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto relativo al periculum in mora.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto relativo al periculum in mora. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007