CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16311 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 215/2026 CC - 19/02/2026 R.G.N. 60/2026 sul ricorso proposto da: HI IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/11/2025 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere DIE LArino;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16311 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO IE Data Udienza: 19/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza depositata in data 26 novembre 2025, in parziale accoglimento del riesame pro- posto da IA HI, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano in data 3 novembre 2025, in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, limitatamente ai dispositivi informatici rinvenuti nella disponibi- lità dell'indagato. Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta in relazione alla somma di denaro (in quanto bene non menzionato nel provvedimento ablato- rio, sequestrato di iniziativa dalla P.G. e non convalidato dal P.M.) e alla sostanza stupefacente in sequestro. Secondo la contestazione, il HI ha acquistato o, comunque, importato dall'estero, a fini di spaccio, 100 g di sostanza stupefacente del tipo «MDMA», occultata all'interno di un plico a lui destinato all'indirizzo di spedizione di Milano,. via Meda n. 25 (reato accertato in Milano, in epoca antecedente o prossima al 3 marzo 2025). 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso IA HI, tramite il difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus del reato oggetto di provvisoria incol- pazione e dei «fondati motivi» di cui all'art. 247 cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea, innanzitutto, il proprio interesse a impugnare, in ra- gione del mantenimento del sequestro sulla somma di denaro e dell'accoglimento del solo motivo concernente la violazione del principio di adeguatezza e proporzio- nalità, tant'è che il Pubblico Ministero aveva emesso nuovo decreto di sequestro dei medesimi dispositivi, indicando i parametri di ricerca e le tempistiche temporali entro cui poter operare la selezione del materiale digitale. Si afferma, quindi, a sostegno della insussistenza del fumus, che il numero di telefono associato al destinatario del pacco non era intestato all'indagato e che aveva agganciato, in diverse occasioni, la cella telefonica, comprendente la sede della società RM e l'indirizzo di residenza del HI, mentre quest'ul- TI era detenuto agli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, in altro luogo, sito nella parte opposta di Milano. Risultava, pertanto, apodittica e indimostrata l'affermazione che avesse trasferito l'utenza in oggetto a persone a lui vicine al fine di proseguire l'attività criminosa. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. v 3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. 2. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione, in materia di misure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di- sposto dell'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu- sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob- bligo di provvedere con decreto motivato imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). 2.1. Va, inoltre, rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a ve- rificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella pro- spettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'e- spletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 - 01). 2.3. Il Tribunale di Milano si è soffermato sulla riconducibilità all'indagato, a livello di fumus, della condotta contestata, alle pag. 4 e 5 del provvedimento im- pugnato. Dopo aver ricordato gli esiti dell'attività di indagine, che aveva avuto inizio dal sequestro effettuato in data 16 dicembre 2014 alla dogana francese di Modane, concernente un plico contenente 10 g di MDMA, i giudici del riesame, hanno valo- rizzato, a tal fine, utilizzando parametri valutativi conformi ai principi sopra deli- neati, la circostanza che il nominativo dello stesso fosse indicato quale destinatario del pacco, contenente lo stupefacente, nella prenotazione per il ritiro acquisita presso la società Fermopoint s.r.I., responsabile per la consegna. Si è, quindi, evi- denziato come tale dato oggettivo avesse trovato riscontro nell'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza indicata sul plico, accanto al suo nominativo, risultata intestata a un soggetto di nazionalità indiana, dai quali emergeva che, prima che il HI fosse sottoposto a restrizione domiciliare (8 gennaio 2025), essa l Il Consigliere estensore IE LA U6(1zDAJe2t. DEPOSITAI° ERA IL NZ IUDIZIARIO Dott.ssa aliendo Il Preside7te if MA Di AL aveva agganciato le celle relative alla sua residenza e quelle relative al luogo dove il plico doveva essere consegnato, a conferma che fosse in uso all'indagato. In tale contesto il Tribunale ha disatteso le osservazioni difensive, con cui si evidenziava che tale utenza aveva continuato ad agganciare le medesime utenze anche quando il HI era ristretto agli arresti domiciliari in altra zona, ritenendo, con un 4.11r4 4,; ragionamento coerente e privo di vizi logici, che siltr~ di evenienza che poteva avere una spiegazione alternativa e che comunque non sminuiva la portata indi- ziante di quanto accaduto in precedenza. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, in presenza di una arti- colata motivazione del provvedimento impugnato, che non risulta né manifesta- mente illogica, né tantomeno mancante. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., n. 186 del 2000) — al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am- mende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 febbraio 2026.
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16311 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO IE Data Udienza: 19/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza depositata in data 26 novembre 2025, in parziale accoglimento del riesame pro- posto da IA HI, ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano in data 3 novembre 2025, in relazione ad imputazione provvisoria ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 otto- bre 1990, n. 309, limitatamente ai dispositivi informatici rinvenuti nella disponibi- lità dell'indagato. Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta in relazione alla somma di denaro (in quanto bene non menzionato nel provvedimento ablato- rio, sequestrato di iniziativa dalla P.G. e non convalidato dal P.M.) e alla sostanza stupefacente in sequestro. Secondo la contestazione, il HI ha acquistato o, comunque, importato dall'estero, a fini di spaccio, 100 g di sostanza stupefacente del tipo «MDMA», occultata all'interno di un plico a lui destinato all'indirizzo di spedizione di Milano,. via Meda n. 25 (reato accertato in Milano, in epoca antecedente o prossima al 3 marzo 2025). 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso IA HI, tramite il difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus del reato oggetto di provvisoria incol- pazione e dei «fondati motivi» di cui all'art. 247 cod. proc. pen. Il ricorrente sottolinea, innanzitutto, il proprio interesse a impugnare, in ra- gione del mantenimento del sequestro sulla somma di denaro e dell'accoglimento del solo motivo concernente la violazione del principio di adeguatezza e proporzio- nalità, tant'è che il Pubblico Ministero aveva emesso nuovo decreto di sequestro dei medesimi dispositivi, indicando i parametri di ricerca e le tempistiche temporali entro cui poter operare la selezione del materiale digitale. Si afferma, quindi, a sostegno della insussistenza del fumus, che il numero di telefono associato al destinatario del pacco non era intestato all'indagato e che aveva agganciato, in diverse occasioni, la cella telefonica, comprendente la sede della società RM e l'indirizzo di residenza del HI, mentre quest'ul- TI era detenuto agli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano, in altro luogo, sito nella parte opposta di Milano. Risultava, pertanto, apodittica e indimostrata l'affermazione che avesse trasferito l'utenza in oggetto a persone a lui vicine al fine di proseguire l'attività criminosa. Si chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. v 3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. 2. Costituisce principio pacifico che il ricorso per cassazione, in materia di misure cautelari reali, è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il di- sposto dell'art. 325 cod. proc. pen.; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclu- sivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'ob- bligo di provvedere con decreto motivato imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). 2.1. Va, inoltre, rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a ve- rificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella pro- spettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'e- spletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 - 01). 2.3. Il Tribunale di Milano si è soffermato sulla riconducibilità all'indagato, a livello di fumus, della condotta contestata, alle pag. 4 e 5 del provvedimento im- pugnato. Dopo aver ricordato gli esiti dell'attività di indagine, che aveva avuto inizio dal sequestro effettuato in data 16 dicembre 2014 alla dogana francese di Modane, concernente un plico contenente 10 g di MDMA, i giudici del riesame, hanno valo- rizzato, a tal fine, utilizzando parametri valutativi conformi ai principi sopra deli- neati, la circostanza che il nominativo dello stesso fosse indicato quale destinatario del pacco, contenente lo stupefacente, nella prenotazione per il ritiro acquisita presso la società Fermopoint s.r.I., responsabile per la consegna. Si è, quindi, evi- denziato come tale dato oggettivo avesse trovato riscontro nell'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza indicata sul plico, accanto al suo nominativo, risultata intestata a un soggetto di nazionalità indiana, dai quali emergeva che, prima che il HI fosse sottoposto a restrizione domiciliare (8 gennaio 2025), essa l Il Consigliere estensore IE LA U6(1zDAJe2t. DEPOSITAI° ERA IL NZ IUDIZIARIO Dott.ssa aliendo Il Preside7te if MA Di AL aveva agganciato le celle relative alla sua residenza e quelle relative al luogo dove il plico doveva essere consegnato, a conferma che fosse in uso all'indagato. In tale contesto il Tribunale ha disatteso le osservazioni difensive, con cui si evidenziava che tale utenza aveva continuato ad agganciare le medesime utenze anche quando il HI era ristretto agli arresti domiciliari in altra zona, ritenendo, con un 4.11r4 4,; ragionamento coerente e privo di vizi logici, che siltr~ di evenienza che poteva avere una spiegazione alternativa e che comunque non sminuiva la portata indi- ziante di quanto accaduto in precedenza. Ciò rende del tutto inammissibile la censura dedotta, in presenza di una arti- colata motivazione del provvedimento impugnato, che non risulta né manifesta- mente illogica, né tantomeno mancante. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., n. 186 del 2000) — al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am- mende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 febbraio 2026.