Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non é efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2017, n. 22945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22945 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
22945 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO CARCANO - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere -N. 1635/2017 Dott. GIACOMO ROCCHI N. 29083/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT DE N. IL 22/10/1980 avverso il decreto n. 426/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 13/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARINA DI NARDO CHE HA CHIFFT CARD WATER Aна RINVIO DEU OF P A Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di TO ID in quanto proposta da difensore privo di mandato ad hoc.
2. Ricorre per cassazione il difensore di ID TO, sottolineando di essere munito di mandato per la fase esecutiva rilasciato il 16/12/2015, allegato al fascicolo per procedimento instaurato davanti al Tribunale di Pordenone relativo a ricorso ex art. 671 cod. proc. pen.. Il ricorrente denuncia violazione di legge sotto il profilo della violazione del diritto di difesa: benché il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non avesse conoscenza dell'esistenza del mandato, di fatto la decisione era stata assunta su presupposto di fatto errato. L'instaurazione del contraddittorio avrebbe evitato una decisione sbagliata. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 678 e 656 cod. proc. pen. e 24 della Costituzione. Ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., la nomina per la fase di merito è efficace anche nella fase esecutiva del procedimento;
tale principio trova applicazione anche in ipotesi differenti da quelle contemplate dall'art. 656 cod. proc. pen. Il mandato difensivo non si estingue con la condanna definitiva. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Non vi è dubbio che la presentazione dell'istanza da parte del difensore del condannato presuppone un valido mandato difensivo: ciò si desume dall'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (applicabile al procedimento di sorveglianza in forza del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen.), in base al quale "il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore"; trova quindi applicazione la norma generale dell'art. 96 comma 2 cod. proc. pen.. 2 Non può essere accolta la prospettazione da parte del ricorrente della permanenza generalizzata del mandato difensivo conferito nel giudizio di cognizione anche in sede di esecuzione: essa non tiene conto che l'art. 656 comma 5 cod. proc. pen. conferma la interpretazione opposta, quella della necessità di un "difensore nominato per la fase dell'esecuzione", sia pure derogandovi per il caso specifico della sospensione dell'esecuzione con termine per la presentazione di istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. Potrebbe essere approfondita, invece, la questione della validità della nomina conferita al difensore in sede di esecuzione per i procedimenti di sorveglianza, tenuto conto che anche la magistratura di sorveglianza è un giudice dell'esecuzione, tanto che le previsioni del codice di rito sono inserite nel Libro X sull'esecuzione. Tuttavia, preclusivo all'esame della questione il fatto che la nomina che TO aveva conferito al difensore in relazione al procedimento per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. pendente davanti al Tribunale di Pordenone non era stata allegata all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata al Tribunale di Sorveglianza di Trieste, cosicché inevitabilmente e correttamente il Presidente aveva rilevato che tale istanza era stata proposta da difensore privo di mandato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi"Rach Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2017 IL CANCELLIERE fania FAIELLA