Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto indicato nella minaccia diretta a due agenti della polizia municipale per costringerli ad omettere l'inoltro alla Procura della Repubblica della notitia criminis concernente taluni abusi edilizi, poi risultata già inviata dagli stessi nei giorni precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 7346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7346 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 22/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 96
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 4402/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI IG RD, n. a Lucca il 24 settembre 1952, nei confronti di:
sentenza in data 2 dicembre 2002 della Corte d'appello di appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. GI Jacopetti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze confermava quella in data 5 aprile 2001 del Tribunale di Lucca, appellata da GI IG NA, con la quale costui era stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 336 c.p. (commesso in comune di Montecarlo il 14 aprile 1999).
In particolare, al NA era stato contestato di avere minacciato i pubblici ufficiali Doriano Salvioni e Frediano Pellegrini della polizia municipale del Comune di Montecarlo per costringerli a omettere un atto del loro ufficio, cioè gli accertamenti relativi alla notitia criminis di cui al protocollo 3820 (concernente abusi edilizi) e il relativo inoltro alla Procura della Repubblica competente, minaccia consistente nel dichiarare, con tono alterato, che avrebbe spedito alla autorità giudiziaria alcune lettere (che mostrava al personale che aveva accertato gli illeciti edilizi) contenenti la denuncia di (presunte) irregolarità commesse dagli stessi vigili urbani e da alcuni impiegati dell'ufficio tecnico del Comune di Montecarlo.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione il NA per mezzo del difensore, che deduce quattro motivi.
Col primo si duole della violazione degli arti 338 c.p., dei "principi in materia di onere della prova" e della mancanza e contraddittorietà della motivazione. Il fatto non sarebbe rientrato nè sotto la specie dell'art. 336 c.p. ne' sotto quella dell'art. 337 c.p., bensì sotto quella dell'abrogato articolo 341 c.p.
(oltraggio). Era, infatti, pacifico che, quando il NA si era recato negli uffici comunali, la lettera contenente la notizia di reato relativa agli abusi edilizi era già stata inoltrata alla competente Procura della Repubblica (il sopralluogo dei vigili volto all'accertamento degli abusi edilizi era stato compiuto il 17 marzo 1999, la denuncia era stata redatta l'8 aprile 1999 ed era stata ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca il 12 aprile 2004). Il reato doveva, quindi, ritenersi insussistente, a nulla rilevando la circostanza, valorizzata dalla Corte d'appello, attinente all'elemento soggettivo, secondo cui l'imputato non sapeva che la denuncia già era stata spedita. Il ricorrente richiama numerose decisioni di questa Corte che hanno, in proposito, distinto chiaramente il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, di resistenza e di oltraggio in base al compimento dell'atto, precisando che il reato cui all'art. 336 c.p. ricorre quando il comportamento dell'agente si esplichi prima del compimento dell'atto, quello di cui all'art. 337 c.p. quando il comportamento si manifesti nel corso del suo compimento e quello di oltraggio dopo il compimento dell'atto stesso, sempre che l'azione sia perpetrata con modalità offensive tali da farla ricadere nell'ambito del reato di cui all'art. 341 c.p., oggi abrogato. Sarebbe stato comunque onere della accusa quello di dimostrare che la minaccia ebbe luogo nella convinzione di poter ancora impedire l'adozione dell'atto per non essere a conoscenza dell'avvenuto inoltro e ricezione, da parte della Procura della Repubblica, della notizia di reato.
Con il secondo motivo di ricorso censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 336 c.p. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione sotto altro profilo, vale a dire quello secondo cui la Corte d'appello avrebbe omesso ogni considerazione in ordine al fatto che le minacce erano inidonee a coartare la volontà, mancando una qualsiasi valutazione sulla gravita del male prospettato, sulla "serietà ed eseguibilità della forma, del luogo e delle modalità dell'azione", sulla personalità del soggetto attivo e sulle condizioni psicologiche del soggetto passivo. Nel caso si trattava di una presunta minaccia del tutto generica e non seria, e gli stessi pubblici ufficiali avevano dichiarato di non essersi affatto intimiditi.
Lamenta, quindi, con il terzo mezzo, la violazione dell'art. 49 c.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione per avere escluso l'ipotesi del reato impossibile: l'azione, ad avviso della difesa, era oggettivamente inidonea a sortire qualsiasi effetto essendo stata già inoltrata la notitia criminis all'organo competente al momento del fatto.
Censura, infine, con l'ultimo motivo, la sentenza impugnata perché non avrebbe speso se non poche parole per confermare una pena superiore al minimo editale senza formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Il ricorso è infondato.
I motivi primo e terzo possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione.
La sentenza impugnata correttamente afferma (pag. 3) che la circostanza che la notizia di reato fosse già stata inoltrata è totalmente priva di rilevanza, dovendo il giudice formulare il suo giudizio al momento in cui l'agente minaccia il pubblico ufficiale, formulando un giudizio ex ante. Correttamente, dunque, la Corte di merito mette al centro della sua indagine la minaccia, che rappresenta (in una delle forme in cui il reato può commettersi in alternativa alla violenza) il momento consumativo del reato di "Violenza o minaccia a pubblico ufficiale". Dalla struttura del reato, così come delineata dall'art. 336, primo comma, c.p., è del tutto evidente che l'atto (contrario ai doveri di ufficio) non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone col suo comportamento ("Chiunque usa ... minaccia ... a un pubblico ufficiale ..., per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio"). La coazione e l'atto dell'ufficio sono, in altri termini, dati che connotano il dolo tipico del reato e che sono, per così dire, al di là degli elementi oggettivi costitutivi del delitto, elementi che sono rappresentati semplicemente dalla minaccia o dalla violenza. Pertanto se l'agente agisca - come si è verificato nella specie - con minaccia e con la intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri oppure a omettere un atto dell'ufficio (nel caso, l'accertamento del reato e l'inoltro alla magistratura della notitia criminis) il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo.
L'istituto del reato impossibile (49 c.p.) non può attagliarsi al caso di specie ne' sotto la forma della inesistenza dell'oggetto ne' sotto quella della inidoneità della azione. L'atto (contrario ai doveri di) ufficio non è l'"oggetto del reato" di cui all'art. 336 c.p. poiché oggetto del reato è il pubblico ufficiale (secondo la dottrina tradizionale che il Collegio condivide, oggetto - materiale - del reato è la cosa o la persona su cui cade l'attività fisica dell'agente, e che nella specie si identifica con il soggetto passivo). D'altra parte, l'inidoneità della azione deve essere valutata ex ante (come pacifico nella giurisprudenza di questa Corte), e, con riferimento al caso del reato di cui all'art. 336 c.p., va riferita a tutte le circostanze della fattispecie e in particolare alla minaccia. Anche per tali versi deve pertanto concludersi per l'assoluta irrilevanza del fatto: nel caso, l'atto d'ufficio era stato già compiuto, questione rilevabile - come è evidente - solo a seguito di un apprezzamento ex post. Passando all'esame del secondo motivo di ricorso, il NA denuncia la mancanza di motivazione sui requisiti della minaccia, come da motivo di appello col quale aveva sostenuto che i pubblici ufficiali non si erano sentiti intimiditi;
che la minaccia non era seria, anche per la sua genericità; che non era stato prospettato un "male grave".
Neppure tale motivo è fondato. Tutti questi problemi sono stati affrontati nella sentenza di primo grado, la cui motivazione, come è noto, integra quella di secondo grado, e con la formulazione dell'appello il ricorrente non ha contrastato le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, limitandosi a ribadire che difettavano i requisiti di idoneità della minaccia come sopra riportati, con ciò formulando un motivo di appello inammissibile per genericità sul quale nessun obbligo di esame particolare incombeva sui Giudici di secondo grado.
E invero, la sentenza di primo grado (pag. 2) aveva già condivisibilmente affermato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, "la capacità del soggetto passivo di mostrarsi sereno a fronte di espressioni chiaramente minatorie non riduce affatto la grave portata delle stesse", e che "il carattere volutamente poco puntuale delle minacce, nonché il generico riferimento a documentazione in possesso dell'imputato (avevano) reso le espressioni usate piuttosto sfuggenti e come tali, non sufficientemente individuabili e, quindi, valutabili in tutta la loro ampiezza", espressione quest'ultima che, in termini diversi, significa proprio che la genericità della minaccia è elemento in grado di far ritenere potenzialmente più pericolosa e insidiosa, e quindi seria e grave, la minaccia stessa.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di ricorso sulla misura della pena e sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, se ne deve dichiarare la inammissibilità, trattandosi di questioni non deducibili nel giudizio di legittimità e manifestamente infondate, costituendo apprezzamenti rimessi al giudice di merito, sui quali v'è adeguata motivazione, basata sulla "notevole gravita del fatto commesso" e sulla presenza di considerevoli precedenti penali, ovvero valutazioni (sulla prevalenza delle attenuanti) neppure sollecitate al Giudice di appello. In conclusione il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004