Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 7346
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Sentenza 22 gennaio 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Francesco Romano, il 22 gennaio 2004. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha contestato la condanna per minaccia a pubblico ufficiale, sostenendo che il fatto non rientrasse nella fattispecie di reato contestata, ma piuttosto in un reato abrogato, e ha sollevato questioni riguardanti la mancanza di intimidazione e l'inesistenza del reato impossibile. La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha argomentato che la minaccia, indipendentemente dalla conoscenza dell'imputato riguardo all'inoltro della notizia di reato, costituiva l'elemento consumativo del reato di cui all'art. 336 c.p. Inoltre, ha chiarito che la genericità della minaccia non ne riduceva la gravità, e che la valutazione della pena era rimessa al giudice di merito. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e imponendo il pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Nel delitto di cui all'art. 336 cod. pen. l'atto contrario contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento. Ne consegue che se l'agente agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate sia che ancora debbano esserlo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il delitto indicato nella minaccia diretta a due agenti della polizia municipale per costringerli ad omettere l'inoltro alla Procura della Repubblica della notitia criminis concernente taluni abusi edilizi, poi risultata già inviata dagli stessi nei giorni precedenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2004, n. 7346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7346
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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