Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela e dichiarato contumace, non integra l'accettazione tacita della remissione di querela ma costituisce, di per sé, mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2009, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 03/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 2193
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 21672/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI, nei confronti di:
1) HI TR N. IL 15/07/1951;
avverso la sentenza n. 175/2006 GIUDICE DI PACE di TEMPIO PAUSANIA, del 15/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLDI Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 15 gennaio 2009 il giudice di pace di Tempio Pausania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CH IE in ordine al reato di percosse in danno di AN EL Lai, per intervenuta remissione di querela. Ha ritenuto il giudicante di poter attribuire alla contumacia dell'imputato il valore di una tacita accettazione della remissione di querela formulata dalla persona offesa.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce violazione dell'art. 155 c.p., osservando che la contumacia dell'imputato non può essere confusa con una tacita accettazione della remissione, in quanto egli deve essere messo in condizione di ricusare espressamente o tacitamente la remissione fatta dal querelante, essendo suo diritto ottenere eventualmente una decisione assolutoria nel merito. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con un recente deliberato questa stessa sezione, nel solco di un indirizzo ermeneutico già manifestatosi in precedenza (Cass. sez. 5^ 7 marzo 2006 n. 15855; contra: Cass. sez. 4^ 13 novembre 2008 n. 47483), ha riaffermato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale la mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sè, costituisce mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa (Cass. sez. 5^ 26 febbraio 2009 n. 15613). Nel caso di specie non risulta che l'imputato abbia avuto conoscenza della remissione di querela, presentata nella stessa udienza dibattimentale alla quale egli non ha partecipato;
sicché, non potendosi presumere che ne abbia avuto notizia aliunde, deve ritenersi che egli non abbia avuto la possibilità di ricusare - espressamente o tacitamente - gli effetti dell'intervenuta remissione, rispetto alla quale non può riconoscersi alla mancata comparizione il significato di una qualsiasi presa di posizione. Ne consegue che la sentenza di proscioglimento, emessa in antitesi col suesposto principio, deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice di pace affinché, in persona di altro magistrato onorario, faccia luogo a nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Tempio Pausania per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010