CASS
Sentenza 9 ottobre 2023
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2023, n. 40991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40991 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA ER nato a [...] il [...] TT VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'UI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Biasetto, per il ricorrente NA, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Forlin, nell'interesse di BE, riportandosi al ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40991 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati NA e BE, il primo nella qualità di amministratore unico ed il secondo quale amministratore di fatto della Edilstrutture srl, per ì delitti dì bancarotta fraudolenta per distrazione di beni sociali, nonchè bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, dichiarando la prescrizione del secondo ed assolvendo gli imputati dalla bancarotta distrattiva quanto ai beni sociali acquistati in leasing. Epoca del fallimento: Dicembre 2009. Deve chiarirsi che i due ricorrenti avevano seguito iter processuali diversi, essendo stato giudicato in primo grado in rito abbreviato NA mentre BE col rito ordinario ed avendo il Giudice di appello riunito i due processi. Ha presentato ricorso l'imputato NA tramite difensore fiduciario, articolando due motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp. 1.Con il primo - strutturato in più paragrafi - ha lamentato, al primo punto, l'illogicità di motivazione quanto alla ritenuta mancanza di contrasti tra gli imputati in relazione a documentazione in senso contrario allegata alla relazione del curatore, analiticamente indicata nell'atto di ricorso e di cui si deduce l'omessa ponderazione. 1.1.Nel secondo punto ci si duole della illogicità di motivazione nella parte in cui il Giudice di appello ha sostenuto l'irrilevanza delle informazioni rese da dipendenti, clienti e fornitori, giustificando il giudizio con la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'attività di competenza dei cantieri. La Corte territoriale avrebbe errato nel valutare irrilevanti i suddetti elementi dai quali, nella visione difensiva, emergerebbe il ruolo meramente formale del ricorrente 1.2. Nel terzo paragrafo si sviluppano censure quanto alla motivazione relativa alla rilevanza accusatoria delle informazioni date dai professionisti che cooperavano con la fallita, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalla commercialista;
la difesa puntualizza che la Polizia giudiziaria aveva rimarcato che da tali informazioni sarebbe emerso che era il coimputato BE ad assumere ogni decisione strategica in seno alla società. 1.3.Tramíte il quarto punto si rappresenta ancora vizio di motivazione illogica quanto alla considerazione che la versione offerta dall'imputato, secondo la quale egli si sarebbe prestato per amicizia con BE a firmare atti ed assegni in bianco, sarebbe smentita dalla logica comune. In proposito il ricorrente elenca ì dati informativi dai quali sì evincerebbe la veridicità della tesi dell'imputato. 1.4.Con il quinto paragrafo si censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto il carattere ammissivo di responsabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 14.9.2011, osservando che la Corte territoriale avrebbe travisato il senso delle dichiarazioni. 1.5. Tramite la sesta doglianza si lamenta manifesta illogicità di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la versione dell'imputato sarebbe smentita dalla sua stessa condotta. La difesa 1 ripete i passaggi argomentativi resi in sentenza e vi contrappone le sue osservazioni facendo riferimento ad elementi presenti in atti. 1.6.Nel settimo punto si prospetta ancora vizio di motivazione illogica quanto al rilievo dato in sentenza all'intestazione delle quote sociali in capo all'imputato, socio unico, mentre la stessa Corte di appello aveva accertato che il denaro necessario ad acquistarle gli era stato elargito dal coimputato BE, trattandosi di un'intestazione fittizia, dunque non significativa allo scopo di ritenere Fantìnatì amministratore dì fatto. 1.7.Con l'ottavo paragrafo si lamentano ancora vizi motivazionali quanto al ritenuto elemento psicologico del delitto dì bancarotta per distrazione. La difesa evidenzia che erroneamente il Giudice di appello aveva ritenuto che le condotte distrattive dei beni aziendali sarebbero avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 in base ad informazioni fornite da due dipendenti. Si pone in rilievo che altri dipendenti avrebbero affermato che il trasferimento dei beni sarebbe avvenuto tra Marzo ed Aprile, quando ormai NA si era allontanato, risultando, così, confermata la tesi difensiva della sua estraneità alle condotte ritenute distrattive. 2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, determinate in primo grado nella misura fissa di dieci anni e confermata in sede di appello. Ha presentato ricorso l'imputato BE tramite difensore fiduciario, articolando due motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp. 3.Col primo ha dedotto la violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt 17,12 34 e 190 cpp e la violazione degli artt 3,24,25 e 111 Cost. per l'arbitraria riunione in appello dei giudizi celebrati nei confronti degli imputati con il rito abbreviato ed il rito ordinario, alla quale aveva mosso opposizione. Sostiene la difesa che l'acquisizione del fascicolo relativo al rito abbreviato a carico di NA, contenente tutto il materiale di indagine avrebbe contaminato la sfera cognitiva ed intellettiva del Giudice di appello;
aggiunge che, nonostante le intenzioni manifestate, di tener separato il materiale probatorio formatosi nel giudizio ordinario a carico di BE, da quello posto a fondamento del rito abbreviato, la Corte territoriale non sarebbe riuscita a separare le rispettive valutazioni. Esemplifica il suo assunto citando il brano della motivazione nel quale si è fatto riferimento alle testimonianze dei consulenti, giudicate consistenti prove a carico mentre, secondo il ricorrente, si tratterebbe di testimonianze scarne. Per altro verso la riunione dei processi ìn appello avrebbe consentito ai Giudici di leggere le informazioni rese in indagine e l'informativa della Polizia giudiziaria trascritte ampiamente nell'atto di appello di NA. A supporto della tesi si citano tutte le sentenze della Corte Cost.le sull'art 34 cpp e sulle ipotesi di incompatibilità, segnalando che il Giudice delle leggi ha ritenuto che non la semplice conoscenza di atti determina il pregiudizio ma la valutazione di essi finalizzata all'assunzione di una decisione. 4. Nel secondo motivo ci si duole di violazioni di legge e travisamento della prova in relazione alla confermata responsabilità per la distrazione dei beni strumentali aziendali. La difesa ..._ 2 premette dì aver chiesto ed ottenuto l'acquisizione del contratto dì affitto d'azienda sottoscritto tra l'imputato, in veste di affittante e la fallita, quale cessionaria nel Giugno 2003, del quale riproduce il contenuto quanto all'elenco ed alla descrizione dei beni. Cita le testimonianze rese sul punto dai dipendenti e sostiene che si tratterebbe in sostanza dei medesimi beni, già in uso alla fallita, che secondo l'accusa, sarebbero oggetto della distrazione. Ne conclude che i beni strumentali per i quali era intervenuta condanna non erano entrati a far parte del patrimonio di Edil strutture, essendo rimasti in titolarità del proprietario BE, che li aveva affittati alla società, essendo pertanto, inconfigurabile il delitto di bancarotta per distrazione per assenza del presupposto necessario dell'avvenuto ingresso nel patrimonio societario dei beni, secondo l'accusa sottrattì. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di NA ha depositato memoria di replica, con la quale ha ribadito gli argomenti a sostegno del ricorso, ivi compreso quello circa l'illegalità delle pene accessorie, ed ha richiesto, in caso dì non manifesta infondatezza dei motivi, la prescrizione del delitto compiutasi a Giugno 2022. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG,dr d'Avino, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, richiamando la memoria scritta. L'avvocato Biasetto, per il ricorrente NA e l'avvocato Forlin, nell'interesse di BE hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Fantìnatì è fondato quanto al secondo motivo e l di conseguenza / occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essersì il reato estinto per intervenuta prescrizione. 1. Come segnalato dalla difesa, anche nei motivi aggiunti, il Collegio deve constatare l'illegalità delle pene accessorie determinate in misura fissa dal Tribunale in dieci anni, con sentenza emessa nel Novembre 2014, cioè prima della pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018 e che la Corte di appello nella decisione in data 7.4.2022, non si è occupata di riformare. Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 1.1. La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale 3 ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.(SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000) Rv. 216239 - Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione. Infatti, il termine prolungato ex art 161 cp della prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva quanto ai beni della società in proprietà della fallita è di dodici anni e sei mesi, che pure tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi nel giudizio di merito, risulta compiuto nel mese di Agosto 2022. Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi dì motivazione della sentenza impugnata - come quelli denunziati con i ricorsi di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni dì cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511). 2.Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato. La declaratoria di estinzione del reato si estende ex art 587 cpp anche al coimputato non ricorrente,. Infatti l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. . In una fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile). (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 8.9.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'UI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Biasetto, per il ricorrente NA, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Forlin, nell'interesse di BE, riportandosi al ricorso ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40991 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 08/09/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Venezia ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati NA e BE, il primo nella qualità di amministratore unico ed il secondo quale amministratore di fatto della Edilstrutture srl, per ì delitti dì bancarotta fraudolenta per distrazione di beni sociali, nonchè bancarotta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, dichiarando la prescrizione del secondo ed assolvendo gli imputati dalla bancarotta distrattiva quanto ai beni sociali acquistati in leasing. Epoca del fallimento: Dicembre 2009. Deve chiarirsi che i due ricorrenti avevano seguito iter processuali diversi, essendo stato giudicato in primo grado in rito abbreviato NA mentre BE col rito ordinario ed avendo il Giudice di appello riunito i due processi. Ha presentato ricorso l'imputato NA tramite difensore fiduciario, articolando due motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp. 1.Con il primo - strutturato in più paragrafi - ha lamentato, al primo punto, l'illogicità di motivazione quanto alla ritenuta mancanza di contrasti tra gli imputati in relazione a documentazione in senso contrario allegata alla relazione del curatore, analiticamente indicata nell'atto di ricorso e di cui si deduce l'omessa ponderazione. 1.1.Nel secondo punto ci si duole della illogicità di motivazione nella parte in cui il Giudice di appello ha sostenuto l'irrilevanza delle informazioni rese da dipendenti, clienti e fornitori, giustificando il giudizio con la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'attività di competenza dei cantieri. La Corte territoriale avrebbe errato nel valutare irrilevanti i suddetti elementi dai quali, nella visione difensiva, emergerebbe il ruolo meramente formale del ricorrente 1.2. Nel terzo paragrafo si sviluppano censure quanto alla motivazione relativa alla rilevanza accusatoria delle informazioni date dai professionisti che cooperavano con la fallita, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalla commercialista;
la difesa puntualizza che la Polizia giudiziaria aveva rimarcato che da tali informazioni sarebbe emerso che era il coimputato BE ad assumere ogni decisione strategica in seno alla società. 1.3.Tramíte il quarto punto si rappresenta ancora vizio di motivazione illogica quanto alla considerazione che la versione offerta dall'imputato, secondo la quale egli si sarebbe prestato per amicizia con BE a firmare atti ed assegni in bianco, sarebbe smentita dalla logica comune. In proposito il ricorrente elenca ì dati informativi dai quali sì evincerebbe la veridicità della tesi dell'imputato. 1.4.Con il quinto paragrafo si censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto il carattere ammissivo di responsabilità dell'interrogatorio reso dall'imputato in data 14.9.2011, osservando che la Corte territoriale avrebbe travisato il senso delle dichiarazioni. 1.5. Tramite la sesta doglianza si lamenta manifesta illogicità di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la versione dell'imputato sarebbe smentita dalla sua stessa condotta. La difesa 1 ripete i passaggi argomentativi resi in sentenza e vi contrappone le sue osservazioni facendo riferimento ad elementi presenti in atti. 1.6.Nel settimo punto si prospetta ancora vizio di motivazione illogica quanto al rilievo dato in sentenza all'intestazione delle quote sociali in capo all'imputato, socio unico, mentre la stessa Corte di appello aveva accertato che il denaro necessario ad acquistarle gli era stato elargito dal coimputato BE, trattandosi di un'intestazione fittizia, dunque non significativa allo scopo di ritenere Fantìnatì amministratore dì fatto. 1.7.Con l'ottavo paragrafo si lamentano ancora vizi motivazionali quanto al ritenuto elemento psicologico del delitto dì bancarotta per distrazione. La difesa evidenzia che erroneamente il Giudice di appello aveva ritenuto che le condotte distrattive dei beni aziendali sarebbero avvenute tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 in base ad informazioni fornite da due dipendenti. Si pone in rilievo che altri dipendenti avrebbero affermato che il trasferimento dei beni sarebbe avvenuto tra Marzo ed Aprile, quando ormai NA si era allontanato, risultando, così, confermata la tesi difensiva della sua estraneità alle condotte ritenute distrattive. 2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, determinate in primo grado nella misura fissa di dieci anni e confermata in sede di appello. Ha presentato ricorso l'imputato BE tramite difensore fiduciario, articolando due motivi ora sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp. 3.Col primo ha dedotto la violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt 17,12 34 e 190 cpp e la violazione degli artt 3,24,25 e 111 Cost. per l'arbitraria riunione in appello dei giudizi celebrati nei confronti degli imputati con il rito abbreviato ed il rito ordinario, alla quale aveva mosso opposizione. Sostiene la difesa che l'acquisizione del fascicolo relativo al rito abbreviato a carico di NA, contenente tutto il materiale di indagine avrebbe contaminato la sfera cognitiva ed intellettiva del Giudice di appello;
aggiunge che, nonostante le intenzioni manifestate, di tener separato il materiale probatorio formatosi nel giudizio ordinario a carico di BE, da quello posto a fondamento del rito abbreviato, la Corte territoriale non sarebbe riuscita a separare le rispettive valutazioni. Esemplifica il suo assunto citando il brano della motivazione nel quale si è fatto riferimento alle testimonianze dei consulenti, giudicate consistenti prove a carico mentre, secondo il ricorrente, si tratterebbe di testimonianze scarne. Per altro verso la riunione dei processi ìn appello avrebbe consentito ai Giudici di leggere le informazioni rese in indagine e l'informativa della Polizia giudiziaria trascritte ampiamente nell'atto di appello di NA. A supporto della tesi si citano tutte le sentenze della Corte Cost.le sull'art 34 cpp e sulle ipotesi di incompatibilità, segnalando che il Giudice delle leggi ha ritenuto che non la semplice conoscenza di atti determina il pregiudizio ma la valutazione di essi finalizzata all'assunzione di una decisione. 4. Nel secondo motivo ci si duole di violazioni di legge e travisamento della prova in relazione alla confermata responsabilità per la distrazione dei beni strumentali aziendali. La difesa ..._ 2 premette dì aver chiesto ed ottenuto l'acquisizione del contratto dì affitto d'azienda sottoscritto tra l'imputato, in veste di affittante e la fallita, quale cessionaria nel Giugno 2003, del quale riproduce il contenuto quanto all'elenco ed alla descrizione dei beni. Cita le testimonianze rese sul punto dai dipendenti e sostiene che si tratterebbe in sostanza dei medesimi beni, già in uso alla fallita, che secondo l'accusa, sarebbero oggetto della distrazione. Ne conclude che i beni strumentali per i quali era intervenuta condanna non erano entrati a far parte del patrimonio di Edil strutture, essendo rimasti in titolarità del proprietario BE, che li aveva affittati alla società, essendo pertanto, inconfigurabile il delitto di bancarotta per distrazione per assenza del presupposto necessario dell'avvenuto ingresso nel patrimonio societario dei beni, secondo l'accusa sottrattì. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di NA ha depositato memoria di replica, con la quale ha ribadito gli argomenti a sostegno del ricorso, ivi compreso quello circa l'illegalità delle pene accessorie, ed ha richiesto, in caso dì non manifesta infondatezza dei motivi, la prescrizione del delitto compiutasi a Giugno 2022. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG,dr d'Avino, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, richiamando la memoria scritta. L'avvocato Biasetto, per il ricorrente NA e l'avvocato Forlin, nell'interesse di BE hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Fantìnatì è fondato quanto al secondo motivo e l di conseguenza / occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essersì il reato estinto per intervenuta prescrizione. 1. Come segnalato dalla difesa, anche nei motivi aggiunti, il Collegio deve constatare l'illegalità delle pene accessorie determinate in misura fissa dal Tribunale in dieci anni, con sentenza emessa nel Novembre 2014, cioè prima della pronunzia della Corte Costituzionale nr 222 del 2018 e che la Corte di appello nella decisione in data 7.4.2022, non si è occupata di riformare. Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 1.1. La rilevata illegalità delle pene accessorie lascia aperta una delle possibili questioni che è necessario affrontare e risolvere ai fini dell'emissione di una pronunzia definitiva e, per tale 3 ragione, la sentenza impugnata non ha ancora natura di giudicato ed è possibile rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.(SU Sentenza n. 1 del 19/01/2000 Ud. (dep. 28/06/2000) Rv. 216239 - Tuzzolino, in tema di cosa giudicata e prescrizione. Infatti, il termine prolungato ex art 161 cp della prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva quanto ai beni della società in proprietà della fallita è di dodici anni e sei mesi, che pure tenendo conto dei periodi di sospensione verificatisi nel giudizio di merito, risulta compiuto nel mese di Agosto 2022. Ed è noto che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi dì motivazione della sentenza impugnata - come quelli denunziati con i ricorsi di cui si discute - né nullità anche di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Si è, altresì, chiarito che in tal caso l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni dì cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. sulla base di un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento, giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt. 129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), c.p.p. (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274-75; Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511). 2.Dalla motivazione della sentenza impugnata e dai motivi di ricorso non emergono elementi che consentano di ritenere sussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito dell'imputato. La declaratoria di estinzione del reato si estende ex art 587 cpp anche al coimputato non ricorrente,. Infatti l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. . In una fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile). (Sez. 2 , Sentenza n. 189 del 21/11/2019 Ud. (dep. 07/01/2020 ) Rv. 277814. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 8.9.2023