CASS
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7448 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM RE OR nato il [...] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7448 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pisa il 23 febbraio 2022, per aver riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in conseguenza la pena allo stesso inflitta, nonché ridotto la durata della sanzione accessoria della patente di guida - ha confermato l’affermazione di responsabilità di MA OR RI per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen. Il Tribunale ha altresì condannato l’imputato, unitamente al responsabile civile, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, AA NU, da liquidare in separata sede civile e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000,00. Il Tribunale ha invece assolto il coimputato AA GE dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 1.1. In particolare, al MA è stata ascritta la colpa specifica, consistita nella violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, conducendo l’autoarticolato di proprietà di Pinna Trasporti Logistica s.r.l., dopo avere effettuato una sosta nell’apposita piazzola a margine della strada, si immetteva nella corsia di marcia, omettendo di concedere la precedenza ai numerosi veicoli in transito e mantenendo una bassa velocità, così creando grave pericolo e intralcio agli altri utenti della strada e cagionando l’impatto con la vettura Citroen C5, condotta da AA GE, su cui viaggiavano le sorelle HE e AR CC. L’auto finiva con l’incunearsi al di sotto del pianale di carico del semirimorchio, subendo gravissime deformazioni in corrispondenza della metà destra, ove si trovavano le sorelle CC che morivano sul colpo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge per non avere ritenuto la responsabilità, almeno parziale, del coimputato AA nella causazione del sinistro, per quanto concerne la violazione dell’art. 148 cod. strada, in tema di sorpasso. Richiamate le diverse testimonianze, evidenzia come la turbativa, determinata dall’immissione del camion condotto dall’imputato nella corsia di marcia, fosse già terminata nel momento in cui sopraggiungeva il furgone rosso dietro il quale si trovava l’auto del AA, il quale invece di proseguire dritto sulla corsia di sorpasso ove si trovava, si spostava, senza avere la visibilità necessaria, sulla corsia di marcia, venendo così ad impattare nell’auto rimorchio. La turbativa, pertanto, non avrebbe alcuna attinenza con l’evento. La difesa sottolinea poi l’esistenza di fattori concausali, tali da integrare l’invocata attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7, cod. pen., quali la circostanza che l’imputato, dipendente di una ditta di trasporti, conducesse (non per sua volontà) un mezzo molto pesante che ha reso molto lenta la sua ripartenza dalla 3 piazzola di sosta;
l’assenza di una corsia di emergenza e la presenza di una banchina piuttosto stretta;
la condotta di guida del furgone rosso che precedeva il AA che, superate le auto che seguivano il MA, rientrava nella corsia di destra per poi scartare subito dopo il camion, così limitando la visibilità del AA che, tentando di effettuare la medesima manovra “alla cieca”, finiva contro l’autoarticolato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso, invero, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). VA poi ricordare il principio a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Quanto alla dinamica dell’incidente, la Corte territoriale, nel richiamare la ricostruzione dell'incidente così come operata dal primo Giudice sulla base delle 4 testimonianze, delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e dai contributi offerti dai consulenti e dal perito, esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il perito, il quale ha individuato la causa dell'evento nella manovra di immissione nella carreggiata a bassissima velocità da parte dell'autoarticolato condotto dall'imputato. Questi, nell'eseguire tale manovra, non si assicurò di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, come prescritto dall'art. 154, comma 1, lett. a), cod. strada. Precisa la Corte di appello che, considerato che al sopraggiungere dell'autovettura condotta dal AA il camion dell'imputato era già in corsia di marcia da circa sette secondi, non può parlarsi di omessa precedenza quanto piuttosto di intralcio alla circolazione, proprio in ragione della velocità estremamente bassa con la quale il MA procedeva;
e che l’evento ben poteva essere evitato se questi non si fosse immesso nel flusso della circolazione in un momento in cui stavano sopraggiungendo diversi veicoli, tra i quali il furgone rosso che precedeva l'autovettura Citroen del AA. Proprio nella violazione della predetta regola cautelare il Giudice di appello ha ritenuto consistere la colpa dell'imputato, ritenendo la condotta colposa di costui come causa diretta dell'incidente mortale «essendo evidente che il sinistro non si sarebbe verificato se il MA avesse osservato la predetta regola cautelare». Quanto al rilievo difensivo dell’assenza di una completa e libera visuale da parte del AA (ostruita dalla presenza del furgone rosso), la sentenza impugnata osserva, con motivazione non manifestamente illogica, che il AA ha agito conformemente al disposto dell’art. 148, comma 3, cod. strada, il quale prevede che “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (…)”. Egli, infatti, marciando ad una certa distanza dal furgone, anch'esso in fase di sorpasso, aveva una visibilità tale da consentirgli di effettuare in sicurezza questa manovra, terminata la quale, verificata la posizione del veicolo sorpassato doveva riportarsi sulla destra: solo nella fase di rientro nella normale corsia di marcia, pochi secondi prima dell'urto, poteva avvedersi della presenza dell'autoarticolato che lo precedeva a brevissima distanza, mezzo che nel frattempo si era immesso in carreggiata ad una velocità estremamente bassa per quel tratto di strada. Sulla base di queste considerazioni, la Corte di appello ha congruamente ritenuto l'incidente esclusivamente imputabile all'azione colpevole dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE WA ND GN
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, ETTORE PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7448 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 26/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pisa il 23 febbraio 2022, per aver riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in conseguenza la pena allo stesso inflitta, nonché ridotto la durata della sanzione accessoria della patente di guida - ha confermato l’affermazione di responsabilità di MA OR RI per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1 e 8, cod. pen. Il Tribunale ha altresì condannato l’imputato, unitamente al responsabile civile, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, AA NU, da liquidare in separata sede civile e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 50.000,00. Il Tribunale ha invece assolto il coimputato AA GE dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 1.1. In particolare, al MA è stata ascritta la colpa specifica, consistita nella violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, conducendo l’autoarticolato di proprietà di Pinna Trasporti Logistica s.r.l., dopo avere effettuato una sosta nell’apposita piazzola a margine della strada, si immetteva nella corsia di marcia, omettendo di concedere la precedenza ai numerosi veicoli in transito e mantenendo una bassa velocità, così creando grave pericolo e intralcio agli altri utenti della strada e cagionando l’impatto con la vettura Citroen C5, condotta da AA GE, su cui viaggiavano le sorelle HE e AR CC. L’auto finiva con l’incunearsi al di sotto del pianale di carico del semirimorchio, subendo gravissime deformazioni in corrispondenza della metà destra, ove si trovavano le sorelle CC che morivano sul colpo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge per non avere ritenuto la responsabilità, almeno parziale, del coimputato AA nella causazione del sinistro, per quanto concerne la violazione dell’art. 148 cod. strada, in tema di sorpasso. Richiamate le diverse testimonianze, evidenzia come la turbativa, determinata dall’immissione del camion condotto dall’imputato nella corsia di marcia, fosse già terminata nel momento in cui sopraggiungeva il furgone rosso dietro il quale si trovava l’auto del AA, il quale invece di proseguire dritto sulla corsia di sorpasso ove si trovava, si spostava, senza avere la visibilità necessaria, sulla corsia di marcia, venendo così ad impattare nell’auto rimorchio. La turbativa, pertanto, non avrebbe alcuna attinenza con l’evento. La difesa sottolinea poi l’esistenza di fattori concausali, tali da integrare l’invocata attenuante di cui all’art. 589-bis comma 7, cod. pen., quali la circostanza che l’imputato, dipendente di una ditta di trasporti, conducesse (non per sua volontà) un mezzo molto pesante che ha reso molto lenta la sua ripartenza dalla 3 piazzola di sosta;
l’assenza di una corsia di emergenza e la presenza di una banchina piuttosto stretta;
la condotta di guida del furgone rosso che precedeva il AA che, superate le auto che seguivano il MA, rientrava nella corsia di destra per poi scartare subito dopo il camion, così limitando la visibilità del AA che, tentando di effettuare la medesima manovra “alla cieca”, finiva contro l’autoarticolato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esso, invero, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). VA poi ricordare il principio a mente del quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza di appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Quanto alla dinamica dell’incidente, la Corte territoriale, nel richiamare la ricostruzione dell'incidente così come operata dal primo Giudice sulla base delle 4 testimonianze, delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e dai contributi offerti dai consulenti e dal perito, esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il perito, il quale ha individuato la causa dell'evento nella manovra di immissione nella carreggiata a bassissima velocità da parte dell'autoarticolato condotto dall'imputato. Questi, nell'eseguire tale manovra, non si assicurò di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, come prescritto dall'art. 154, comma 1, lett. a), cod. strada. Precisa la Corte di appello che, considerato che al sopraggiungere dell'autovettura condotta dal AA il camion dell'imputato era già in corsia di marcia da circa sette secondi, non può parlarsi di omessa precedenza quanto piuttosto di intralcio alla circolazione, proprio in ragione della velocità estremamente bassa con la quale il MA procedeva;
e che l’evento ben poteva essere evitato se questi non si fosse immesso nel flusso della circolazione in un momento in cui stavano sopraggiungendo diversi veicoli, tra i quali il furgone rosso che precedeva l'autovettura Citroen del AA. Proprio nella violazione della predetta regola cautelare il Giudice di appello ha ritenuto consistere la colpa dell'imputato, ritenendo la condotta colposa di costui come causa diretta dell'incidente mortale «essendo evidente che il sinistro non si sarebbe verificato se il MA avesse osservato la predetta regola cautelare». Quanto al rilievo difensivo dell’assenza di una completa e libera visuale da parte del AA (ostruita dalla presenza del furgone rosso), la sentenza impugnata osserva, con motivazione non manifestamente illogica, che il AA ha agito conformemente al disposto dell’art. 148, comma 3, cod. strada, il quale prevede che “Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio (…)”. Egli, infatti, marciando ad una certa distanza dal furgone, anch'esso in fase di sorpasso, aveva una visibilità tale da consentirgli di effettuare in sicurezza questa manovra, terminata la quale, verificata la posizione del veicolo sorpassato doveva riportarsi sulla destra: solo nella fase di rientro nella normale corsia di marcia, pochi secondi prima dell'urto, poteva avvedersi della presenza dell'autoarticolato che lo precedeva a brevissima distanza, mezzo che nel frattempo si era immesso in carreggiata ad una velocità estremamente bassa per quel tratto di strada. Sulla base di queste considerazioni, la Corte di appello ha congruamente ritenuto l'incidente esclusivamente imputabile all'azione colpevole dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IE WA ND GN