Sentenza 21 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento degli stessi. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di una richiesta di permesso premio avanzata da un condannato per tre omicidi aggravati da motivi abietti, consistenti nel fine di affermare l'egemonia della cosca mafiosa di appartenenza).
Commentari • 6
- 1. Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: laMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato la prima sezione della Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata una questione di costituzionalità riguardante un particolare aspetto della disciplina del c.d. ergastolo ostativo (art. 4 bis, co. 1 ord. pen.), chiamando la Corte costituzionale a scrivere un'ulteriore pagina nel dibattito sulla conformità a Costituzione di tale istituto. L'ordinanza in commento solleva infatti questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 4 bis, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 22563 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22563 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FASANO Anna Maria – Presidente – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – Consigliere – Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17489-2018 proposto da: R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA, 12, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO CASU, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata …
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Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato la prima sezione della Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata una questione di costituzionalità riguardante un particolare aspetto della disciplina del c.d. ergastolo ostativo (art. 4 bis, co. 1 ord. pen.), chiamando la Corte costituzionale a scrivere un'ulteriore pagina nel dibattito sulla conformità a Costituzione di tale istituto. L'ordinanza in commento solleva infatti questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 4 bis, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 22564 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 10/08/2021), n.22564 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FASANO Anna Maria – Presidente – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – Consigliere – Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26144-2018 proposto da: M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANNUCCI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 38090 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 02/12/2021), n.38090 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. BALSAMO Milena – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21186/2018 proposto da: IMMOBILIARE CALTAGIRONE s.p.a. con sede legale in Roma in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Roma via Monteverdi 16 presso lo studio dagli avv.ti Maria Assunta Coluccia e Carlamaria Melpignano che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2017, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2017 |
Testo completo
06065-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Mariastefania Di Tomassi - Presidente - Sent. n. sez.609/2017- Angela Tardio - Relatore - CC 21/02/2017 R.G.N. 2547/2016NZ Siani Luigi Fabrizio Mancuso Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UR EA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/10/2015 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2015 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da EA UR, detenuto in espiazione della pena di anni trenta di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso il 17 febbraio 2014 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania, avverso il decreto in data 8 giugno 2015 del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, che aveva dichiarato inammissibile la domanda dallo stesso proposta volta alla concessione di un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - il provvedimento di cumulo comprendeva tre sentenze della Corte di assise di appello di Catania, delle quali la prima del 17 aprile 1997 aveva condannato il reclamante alla pena di anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la seconda del 25 luglio 2001, in riforma della sentenza in data 1 ottobre 1998 della Corte di assise di Catania, aveva condannato il reclamante alla pena di anni trenta di reclusione (così rideterminata, in sostituzione della pena dell'ergastolo, con sentenza del 13 [rectius 10] gennaio 2004 di questa Corte di legittimità) per tre omicidi aggravati e connessi reati in materia di armi, rapina, sequestro di persona e soppressione di cadavere;
la terza del 9 gennaio 2004, in riforma della sentenza in data 11 dicembre 1998 della Corte di assise di Catania, aveva condannato il reclamante alla pena di anni venti di reclusione per i reati di omicidio aggravato, armi e sequestro di persona;
-il Magistrato di sorveglianza, con il decreto reclamato, aveva ritenuto correttamente che la pena in espiazione atteneva a reati ostativi alla concessione del beneficio;
- emergeva, invero, dalla sentenza del 25 luglio 2001 che i tre omicidi, per i quali il reclamante era stato condannato e in relazione ai quali era stata contestata nei rispettivi capi di imputazione l'aggravante di avere agito per motivi abbietti e cioè «al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa del 'Malpassotu', nella quale era(no) inseriti, sui gruppi malavitosi locali e sull'intero territorio dagli stessi controllato», erano da inquadrare nelle vicende di mafia e da ricondursi allo scontro tra clan (dei 'cursoti' e del 'Malpassotu'); detti omicidi, pertanto, pur in assenza di formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n.203 del 1991, erano stati commessi per finalità mafiosa sì da rientrare nell'ambito applicativo dell'art.
4- bis, comma 1, Od. pen., che ne aveva importato il contenuto descrittivo, senza fare di per sé riferimento alla intervenuta condanna per un delitto aggravato ai sensi dell'indicata norma, secondo la interpretazione confermata dalla giurisprudenza di legittimità, rigettando con sentenza n. 40043/2013 il ricorso di AR NC avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale che ne aveva rigettato il reclamo, in linea con precedenti conformi;
-nella specie, essendo la pena in esecuzione interamente assorbita in quella inflitta con la indicata sentenza del 25 luglio 2001 per reati assolutamente ostativi, non era censurabile la decisione del Magistrato di sorveglianza, che, rimarcando tale emergenza, era pervenuta al rilievo ulteriore della insussistenza 2 delle condizioni, cui l'istante non aveva fatto alcun cenno, per ritenere l'ipotesi della collaborazione (impossibile) o della sua inesigibilità.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, l'interessato UR, chiedendone l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30-bis e 30-ter Ord. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, è del tutto infondato l'assunto del Tribunale, alla cui stregua i reati ascrittigli potevano essere ricompresi tra quelli commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. o avvalendosi delle condizioni previste da detto articolo, indicati nel primo comma dell'art.
4-bis Ord. pen., e ostativi alla concessione dei benefici penitenziari anche per fatti commessi prima della entrata in vigore della legge n. 203 del 1991, che aveva introdotto l'aggravante di cui all'art. 7, non facendo l'indicata norma alcun riferimento a detta aggravante specifica. Lo stesso Tribunale di sorveglianza, infatti, a seguito della sentenza n. 31636/2014 di questa Corte di legittimità, che aveva annullato con rinvio l'ordinanza resa nei confronti del detenuto NZ AR per non essere stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 con riguardo a delitti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, ha concesso al detto AR la misura della semilibertà, dimostrando di aderire all'indicato principio di diritto, mentre, richiamando con l'ordinanza impugnata la più datata sentenza di legittimità n. 40043/2013, ha operato una evidente disparità di trattamento.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame alla luce delle esposte considerazioni in diritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La questione posta dal ricorrente, funzionale alla richiesta del permesso premio che è stata dichiarata inammissibile, attiene al contestato carattere ostativo alla concessione di detto beneficio, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. Pen., dei delitti di omicidio, per i quali non vi è stata, nel procedimento penale, una contestazione specifica dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, ma vi è stata la contestazione dell'aggravante di avere 3 agito «per motivi abbietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa del 'Malpassotu', nella quale era[no] inseriti, sui gruppi malavitosi locali e sull'intero territorio dagli stessi controllato».
3. Si rileva in diritto che questa Corte ha più volte affermato che il divieto di concessione di benefici penitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art.
4-bis Ord. Pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, relativa a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o per agevolare l'attività di una associazione di tipo mafioso, non sia stata oggetto di formale contestazione come tale, ma sia verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati (tra le altre, Sez. 1, n. 29379 del 27/06/2001, Mammoliti, Rv. 219593; Sez. 1, n. 34022 del 11/07/2007, Saraceno, Rv. 237295; Sez. 1, n. 17816 del 09/04/2008, Sanfilippo, Rv. 240005; Sez. 1, n. 4091 del 07/01/2010, Dragone, Rv. 246053; Sez. 1, n. 40043 del 05/07/2013, AR, Rv. 257408; Sez. 1, n. 40394 del 24/09/2013, Russo, Rv. 257603; Sez. 1, n. 44168 del 13/06/2016, De Lucia, Rv. 268297). Tale principio si colloca nella linea interpretativa segnata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce al giudice dell'esecuzione, al magistrato e al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile di condanna tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per il normale esercizio delle attribuzioni loro conferite (tra le altre, Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816, in tema di applicazione di cause estintive e di revoca di benefici condizionati;
Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432, in tema di interpretazione del giudicato ai fini dell'applicazione in executivis di misura di sicurezza disposta dal giudice della cognizione;
Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012, dep. 2013, Piccirillo, Rv. 253860, in tema di interpretazione del giudicato, ai fini della verifica delle condizioni normative per l'accoglimento dell'istanza di applicazione dell'indulto).
4. Dell'indicato principio il Tribunale ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione, procedendo, secondo un esaustivo percorso logico e in continuità argomentativa con la decisione del Magistrato di sorveglianza, che ha confermato, a verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione al ricorrente del chiesto beneficio penitenziario, in correlazione con il contenuto decisorio della sentenza di condanna del 25 luglio 2001, confluita nel 4 provvedimento di cumulo emesso il 17 febbraio 1994 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Catania, con determinazione della pena finale di anni trenta di reclusione in corso di espiazione. L'apprezzamento del Tribunale, fondato sulla disamina (sintetizzata sub 1. del ritenuto in fatto») dei capi di imputazione relativi alla triplice vicenda omicidiaria, giudicata con la ridetta sentenza, sulla interpretazione contenutistica della stessa indicata sentenza e sulla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati, sorregge in termini esaustivi in fatto ed esenti da vizi logici e giuridici il rilievo conclusivo che i delitti di omicidio, in relazione ai quali non è stata esplicitamente contestata nel giudizio l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 152/91, sono delitti commessi in presenza delle «finalità mafiosa», richiamate dall'art.
4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. Pen. come condizioni preclusive all'ottenimento del permesso premio secondo i criteri di computo previsti dall'art. 30 lett. c) Ord. Pen.
5. Tale analisi valutativa è nella specie ancor più esaustiva rispetto ai predetti richiamati arresti di legittimità per essersi anche valorizzata la contestazione in fatto delle «finalità mafiosa» (segnatamente il «fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa del 'Malpassotu', nella quale era[no] inseriti, sui gruppi malavitosi locali e sull'intero territorio dagli stessi controllato»), corrispondenti al testuale riferimento contenuto nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. nel porre il divieto di concessione dei benefici penitenziari (con riguardo, tra gli altri, ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo [416-bis cod. pen.] ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste»).
5.1. Questa Corte, invero, anche quando ha inteso sottolineare che, in relazione ai delitti commessi, come nella specie, dopo l'entrata in vigore del richiamato art. 7, il Tribunale di sorveglianza non può, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, rivalutare la sentenza ritenendo sostanzialmente esistente la circostanza aggravante (che in quanto prevista avrebbe potuto essere contestata) e applicare il divieto di cui all'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., ha rimarcato che ciò si verifica «se tale aggravante non sia stata formalmente contestata e riconosciuta come sussistente dal Giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 42815 del 06/05/2016, Incognito, Rv. 268334), richiamando i principi in tema di intangibilità del giudicato e di correlazione tra accusa e sentenza. Nella specie, la contestazione delle «finalità mafiosa», espressa nei capi di imputazione, corrisponde alla previsione normativa del ridetto art.
4-bis Ord. pen., a sua volta conforme alla previsione normativa dell'art. 7 (che prevede l'aumento di pena per i «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 5 dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»), contestualmente introdotto. Né il genus normativo è rappresentato, per come è redatta la norma di cui all'art.
4-bis, dal reato aggravato ai sensi dell'art. 7 (come nel caso della legge concessiva di indulto n. 241 del 2006, che espressamente fa riferimento alla esclusione del beneficio «ai reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 [...]»), ma ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste [...] ovvero al fine di [...] >>.
5.2. Neppure introduce ragioni di riflessione l'obiezione del ricorrente, che, senza specifica correlazione con le ragioni della decisione, si è limitato a ricordare il diverso orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 31636/2014 (Sez. 1, n. 31636 dl 09/05/2014, AR, n. m.), la cui non pertinenza alla fattispecie in oggetto trova il suo fondamento nel rilievo che nella stessa l'aggravante è stata contestata in fatto nella imputazione, accertata nella sentenza, e giuridicamente qualificata nella res iudicata.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Mariastefania Di Tomassi و مالدا Ton Ja DEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6