Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile il reato nell'ipotesi di ritrovamento degli strumenti, consistenti in oltre cento chiavi per serrature di automobili, di abitazioni e una punta di diamante, nel corso di una perquisizione domiciliare, nell'appartamento ove il soggetto stabilmente dimorava).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2001, n. 30930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30930 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROSSI BRUNO - Presidente - del 25/07/2001
1. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - N. 894
3. Dott. FRANCO AMEDEO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI GIOVANNI - Consigliere - N. 017795/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IO GI N. IL 01/01/1969
avverso SENTENZA del 01/03/2001 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con sentenza in data 1.3.2001 la corte d'appello di Napoli confermava quella 27.1.2000 del locale tribunale, con la quale SI IO era stato dichiarato colpevole, tra l'altro, della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di arresto, valorizzando come elementi di prova a carico dell'imputato, gravato da precedenti penali per delitti determinati da motivi di lucro, la deposizione testimoniale del verbalizzante Di Martino e le risultanze della perquisizione domiciliare - eseguita in assenza del SI -, nel corso della quale erano state rinvenute oltre cento chiavi per serrature di automobili o di abitazioni e una punta di diamante di cui lo stesso non giustificava la disponibilità e la destinazione.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna per il suddetto reato contravvenzionale, deducendo genericamente il vizio di mancanza di motivazione sulla prova della responsabilità e lamentando, in particolare, l'omessa considerazione della circostanza che egli, al momento della perquisizione e del sequestro di p.g., non era presente nell'abitazione.
2. - Attesa la genericità della doglianza attinente il preteso vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata, merita invece di essere scrutinato dal Collegio lo specifico motivo di gravame con il quale l'imputato ha dedotto l'insussistenza del reato, perché egli, essendo assente al momento della perquisizione, non sarebbe stato effettivamente "colto in possesso" di chiavi e grimaldelli atti ad aprire serrature.
La censura, pur suggestiva nella sua articolazione, risulta infondata.
Ed invero, l'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., rappresentato dal fatto che l'agente sia "colto in possesso" di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato assolutamente restrittivo che l'agente venga colto in "flagranza" della situazione possessoria, bensì nel senso che egli ne abbia la disponibilità e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato ed attuale. Rapporto di attuale ed immediata disponibilità, questo, correttamente configurabile, in linea di principio, anche quando le chiavi o gli altri strumenti vengano rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione ove il soggetto, considerato dalla legge socialmente pericoloso rispetto alla prevenzione di delitti contro il patrimonio, stabilmente dimori e abbia perciò l'incondizionata possibilità di accedere, riporre, asportare e fare uso delle proprie cose (Cass., Sez. 2^, 28.4.1994, Ippoliti, rv. 198685; Sez. 1^, 2.10.1972, Paterna, rv. 122782).
Ritiene pertanto il Collegio che, in considerazione della finalità preventiva dei delitti contro il patrimonio, il legislatore con la citata espressione non abbia inteso pretendere, come elemento costitutivo del reato, anche un quid pluris consistente in circostanze della situazione possessoria neutrali e asintomatiche (quale, ad esempio, la necessaria presenza del soggetto al momento della perquisizione domiciliare e del sequestro delle chiavi o dei grimaldelli), affatto inidonee di per sè a far supporre come "imminente" l'uso della res da parte del possessore e, con esso, l'attentato al patrimonio.
Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001