Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2001, n. 30930
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

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L'elemento materiale della contravvenzione di cui all'art. 707 del codice penale, rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto "in flagranza" di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto configurabile il reato nell'ipotesi di ritrovamento degli strumenti, consistenti in oltre cento chiavi per serrature di automobili, di abitazioni e una punta di diamante, nel corso di una perquisizione domiciliare, nell'appartamento ove il soggetto stabilmente dimorava).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/07/2001, n. 30930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30930
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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