Sentenza 13 giugno 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., il divieto di concessione di benefici penitenziari, i opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, non sia stata formalmente contestata, ma ne venga riscontrata la sussistenza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna.
Commentari • 3
- 1. Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: laMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato la prima sezione della Cassazione dichiara rilevante e non manifestamente infondata una questione di costituzionalità riguardante un particolare aspetto della disciplina del c.d. ergastolo ostativo (art. 4 bis, co. 1 ord. pen.), chiamando la Corte costituzionale a scrivere un'ulteriore pagina nel dibattito sulla conformità a Costituzione di tale istituto. L'ordinanza in commento solleva infatti questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 4 bis, comma 1 della legge sull'ordinamento penitenziario, nella …
Leggi di più… - 2. Ergastolo ostativo e preclusione all’accesso ai permessi premio: laMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Leggi di più… - 3. Spaccio aggravato impedisce sempre sospensione carcerazione (Cass. 4556/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2022
L'ostatività alla sospensione dell'ordine di carcerazione discende dal riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., indipendentemente dalle conseguenze che ne siano derivate sul quantitativo di pena in concreto irrogata dal giudice di merito, sicché è irrilevante a questi fini il giudizio di bilanciamento, effettuato con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla indicata aggravante ad effetto speciale. Cassazione penale sez. I, ud. 14 gennaio 2022 (dep. 9 febbraio 2022), n. 4556 Presidente Zaza – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in funzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2016, n. 44168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44168 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2016 |
Testo completo
44 1 6 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ALDO CAVALLO N. 2069/2016- - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 31316/2015 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LU GO N. IL 07/11/1978 avverso l'ordinanza n. 2606/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 17/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. Delekaye, de the chiesto il ripeño del ricorso, Ry Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2015 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto da De IA GO, avverso la decisione di inammissibilità in tema di permesso premio emessa dal Magistrato di Sorveglianza competente. Il Tribunale premette che il De IA è in espiazione pena per più delitti di omicidio con condanna all'ergastolo e nella decisione di inammissibilità della domanda di permesso premio (ai sensi dell'art. 30 ter co.4 ord.pen.) il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto i delitti in questione (implicanti l'ergastolo), pur in assenza di formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, commessi al fine di agevolare l'attività di una organizzazione di stampo mafioso operante in Napoli, sì da rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 4 bis ord.pen.. Tale valutazione viene condivisa nel provvedimento di rigetto del reclamo (con ampia citazione di orientamenti interpretativi di questa Corte a sostegno della tesi), dato che la norma di cui all'art. 4 bis ord.pen. non compie di per sè riferimento alla intervenuta condanna per un delitto aggravato ai sensi del citato articolo 7 ma ne importa il contenuto descrittivo (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416 bis cod.pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste) con facoltà, pertanto, per il magistrato di sorveglianza di ricavare tale connotazione del reato dal contenuto della motivazione della decisione di merito in esecuzione. RY Nel caso di specie tale desumibilità appare pacifica, essendo stato il De IA condannato anche in riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis ed essendo maturati i fatti - per come ricostruiti nelle decisioni di merito in un contesto di contrapposizione armata tra clan rivali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - De IA GO, articolando distinti motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice di cui all'art. 4 bis ord.pen. . Il ricorrente evidenzia come la linea interpretativa seguita nel provvedimento impugnato sia stata di recente smentita nella decisione numero 31636 del 9 maggio 2014 emessa da quesa I Sezione Penale e resti, pertanto, riferibile ai soli casi in cui il giudizio di merito abbia riguardato fatti antecedenti alla immissione nel sistema normativo penale della circostanza aggravante in parola. Per i fatti successivi al maggio 1991 varrebbe l'opposto principio per cui la decisione di merito deve contenere statuizione espressa circa la ricorrenza in 2 fatto e in diritto dell'aggravante del metodo o della finalità mafiosa analogamente a quanto previsto in tema di diniego dell'indulto - non potendosi ritenere possibile una interpretazione estensiva del giudicato. Al secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, sul medesimo tema. Il ricorrente osserva che le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sent. n.337 del 2009) hanno affermato, nell'ambito cognitivo penale, che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, pur non avendo in caso di - delitto punito con l'ergastolo - incidenza alcuna sulla determinazione della pena Case va in ogni contestata per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa. In ст ordine a tale aspetto, il Tribunale non ha espresso secondo il ricorrente motivazione alcuna.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per i motivi che seguono.
3.1 Il collegio, pur consapevole dei contenuti del precedente rappresentato da Sez. I n. 31636 del 2014, ritiene di aderire - sul tema posto dal ricorrente e con le precisazioni che si diranno - all'orientamento rappresentato, in particolare da, Sez. I n. 34022 del 11.7.2007 e da Sez. I n. 40043 del 5.7.2013. Una precisazione e d'obbligo in sede esecutiva (e dunque anche in relazione ai compiti affidati dal legislatore al Magistrato di Sorveglianza) non possono assumersi statuizioni contrarie al contenuto espresso del titolo esecutivo ma -li dove il dato normativo di riferimento lo consenta possono assumersi decisioni - interpretative dei contenuti sostanziali del titolo esecutivo (da ultimo, Sez. I n. RM 16039 del 2.2.2016 rv 266624, ove si è ribadito che in tema di esecuzione della pena, il giudice è tenuto ad interpretare il giudicato e a renderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini delle valutazioni implicate dall'istanza). Ciò porta a ritenere necessaria una distinzione di fondo tra a) l'ipotesi in cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991 sia stata nel giudizio di merito cognitivo - contestata dalla pubblica accusa ma ritenuta insussistente dal giudice e b) l'ipotesi in cui, pur non essendovi stata contestazione formale dell'aggravante, il processo abbia visto sviluppata, in sede istruttoria e in sede motivazionale, la ricorrenza in fatto delle condizioni di applicabilità dell'aggravante (fatto ritenuto commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod.pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo mafioso). E' evidente che nel primo caso non può ritenersi consentito il superamento in malam partem ed in sede esecutiva di una frazione del giudicato (la statuizione di non ricorrenza dell'aggravante contestata); nel secondo caso, invece, il 3 magistrato di sorveglianza (per quanto qui rileva) può (e deve, per le ragioni che si diranno) compiere una operazione di mera 'ricognizione' dei contenuti del titolo esecutivo, imposta dalla norma di riferimento, ostativa all'accesso a taluni benefici penitenziari nella misura in cui il fatto in espiazione risulti appartenente al genus previsto dalla norma in questione (art. 4 bis ord.pen.). E il genus normativo non è rappresentato, per come è redatta la norma, dal reato 'aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991' (come nel caso della legge concessiva di indulto n. 241 del 2006, che espressamente fa riferimento all'esclusione del beneficio 'ai reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7..', onde l'erroneità di porre tale dato come criterio regolatore di fattispecie diverse) ma 'al delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis o al fine di agevolare..' . Da ciò deriva che, lungi dal porsi in antitesi rispetto ai contenuti del giudicato, il magistrato di sorveglianza è tenuto a dare corretta attuazione alla suddetta norma che nel campo dell'accesso ai benefici penitenziari disegna una - - caratteristica del fatto (che si riverbera sull'autore in punto di connotazione di pericolosità) più che il contenuto di una specifica statuizione . In tal senso, vanno ribaditi i contenuti espressi da Sez. I n. 40043 del 5.7.2013, rv 257408. La caratteristica obiettiva del fatto di reato, pur se per scelta processuale (di certo discutibile, viste le affermazioni di Sez.U. n. 337 del 2009, ma alquanto frequente, come dimostra il fatto che siano dovute intervenire le RM Sezioni Unite di questa Corte a dirimere il conflitto sulla 'necessità' di contestazione formale dell'art. 7 in caso di reato punito con l'ergastolo) il P.M. non abbia ritenuto obbligatoria la contestazione dell'aggravante speciale, è un dato che senza alcuna componente creativa, incompatibile con la fase esecutiva - il magistrato di sorveglianza è tenuto a considerare e valutare posto che, in caso contrario, verrebbe elusa in modo irragionevole la disciplina di settore. Va in sintesi espresso il seguente principio di diritto : la disposizione di cui all'art. 4 bis in tema di limitazione all'accesso ai benefici penitenziari non richiede, per la sua applicazione anche a fatti commessi dopo il 13 maggio 1991, che il reato sia stato formalmente ritenuto, in sede di cognizione, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991, ma prende in esame una caratteristica obiettiva del fatto che deve emergere in modo inequivoco dal contenuto della decisione irrevocabile posta in esecuzione e che, in tali limiti, può essere ritenuta sussustente dal magistrato di sorveglianza.
4. Ciò posto, il Tribunale di Sorveglianza ha ampiamente motivato, nel caso in esame, circa l'avvenuto inquadramento - in sede cognitiva - dei delitti di omicidio commessi da De IA nel contesto di una feroce lotta per la supremazia territoriale tra due organizzazioni di stampo mafioso, che ha comportato, senza 4 vizi logici, l'attribuzione al fatto giudicato delle caratteristiche idonee alla ritenuta esistenza dei limiti di di accesso ai benefici penitenziari di cui all'art. 4 bis ord.pen. . Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.4.2016, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Aldo Cavallo фото чешм погор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 50