Sentenza 9 dicembre 1992
Massime • 2
Ai fini del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta impropria ai sensi degli artt. 2621 cod. civ. e 223 legge fall., è richiesto un'intento di frode, mediante il compimento di un'attività ingannevole circa la potenzialità economica della società diretta al conseguimento di un vantaggio non altrimenti raggiungibile. (Applicazione in tema di omessa esposizione in bilancio di un credito inesigibile verso una ditta fallita).
La declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per il quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità. Ed invero con l'estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1992, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1992 |
Testo completo
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M AL MASSIMARIO
Udienza pubblica del 09/12/92
SENTENZA
n° 2037 Reg. Generale n° 22401/92
REPUBBLICA ITALIANA
IN CALCE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ALLEGATA
ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORREZIONE
ERRORE MATEM, I ALE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli III.mi Signori:
LIRE 310X Presidente Dott. Raffaele Bertoni CANCELLERIA
1) Dott. Giuseppe Ciufo Consigliere יד
Consigliere 2) Dott. Antonio Alibrandi
3) Dott. Antonino Elefante Consigliere K896433
4) Dott. Carlo Cognetti Consigliere K896432
ha pronunciato la seguente
Sentenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Sul ricorso proposto da: studio Rilasenta al SIQ. FI NI RI
per diritti L. 2000
- n. a Sarezzo il 19/07/36.
1 -2-5 1AG 1993 avverso IL CANCELLIERECANCELLIE
- la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 15/05/92
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giuseppe Ciufo.
Udito, per la parte civile, l'Avv.// CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Ri olata (copia studio 1
IO MARCHIONINI L. 6000 por diriti
]] 24 NOV 1993
UPPA!
Rileccial L
Cozzo al Ch por diribi l 000 22 'HPR. 1995 IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI RI, amministratore unico della s.p.a. FERRIERA copia
PREALPINA, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Brescia del SALA
21/06/78, è stato tratto a giudizio per rispondere di una duplice ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (ricavi non contabilizzati per gli anni
1975/76/77; esborsi per inesistenti forniture) nonché del reato di cui agli artt.
223 co. 2° n°1 L.F. e 2621 C.C., per avere fraudolentemente omesso di esporre,
nel bilancio 1977, tra i crediti della società, quello vantato nei confronti della ditta
AS CA per £.111.833.577.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 01/10/91, ha dichiarato l'NI
colpevole dei reati ascrittigli unificati dal vincolo della continuazione e, in
concorso di attenuanti generiche nonché di quella di cui all'art. 219 L.F., lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione oltre alle pene accessorie di legge, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.
In sede d'Appello, la Corte di Brescia, con sentenza 15/05/92, ha confermato la decisione del Tribunale.
L'NI ha proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia l'erronea applicazione degli artt. 216 e 223 co. 3° L.F..
LA responsabilità del ricorrente era stata affermata nonostante che in
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ordine ai reati presupposti, sui quali si fondavano le presunte distrazioni e falsità
in bilancio, fosse intervenuta e dichiarata la prescrizione, con conseguente preclusione dell'accertamento del relativo fatto reato.
***
La censura è priva di fondamento.
La declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per il quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità.
Con la estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non viene meno con esso il fatto storico che lo costituisce. Allorché questo abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento così come nella specie è avvenuto.
***
Con un ulteriore motivo si denunzia il vizio di carenza ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta inesistenza delle forniture di cui alle fatture n°293-295 della soc. SICM.
I giudici d'appello, di fronte alle contestazioni circa la pretesa falsità delle fatture, si sarebbero limitati ad apodittiche affermazioni, peraltro anche prive di logicità, in quanto dagli atti -rapporto della Guardia di Finanza- avrebbe potuto ricavarsi ove mai la prova del contrario.
La Guardia di Finanza avrebbe difatti accertato una eccedenza di
3 materiale ferroso introitato dalla società fallita rispetto alle fatturazioni e non il contrario, come erroneamente è sostenuto nella sentenza impugnata.
***
La censura è infondata.
I giudici d'appello hanno, con conforme motivazione, messo in luce, con valutazioni in punto di fatto basate sulle risultanze processuali, come sia stata distratta una somma di notevole importo, derivante dall'incasso di un credito IVA,
mediante l'espediente della contabilizzazione del pagamento di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Hanno in proposito rilevato come dalla disposta perizia contabile fosse stata confermata tale circostanza, già affacciata nella relazione del curatore del fallimento e nel verbale di denunzia della Polizia Tributaria.
Hanno anche sottolineato come il convincimento che le fatture che figuravano emesse dalla soc. SICM rappresentassero la copertura di operazioni semplicemente immaginarie trovasse conforto nella circostanza della mancata corrispondenza con la realtà fattuale dei numeri d'ordine che le contrassegnavano (nn°293 e 296).
La emissione di fatture della predetta società, per l'anno in considerazione, non superava difatti il numero 113.
Secondo i giudici di merito non vi era neppure corrispondenza nella descrizione della merce asseritamente fornita che costituiva l'oggetto delle fatture.
Le critiche mosse alla sentenza impugnata, anche se presentate sotto il formale aspetto di censure di legittimità, mostrano pertanto sostanziale natura di censure di merito in quanto investono valutazioni in punto di fatto che, sorrette come sono, da congrua e logica motivazione, sfuggono al sindacato di legittimità
operabile da parte di questa Corte.
***
Con un ulteriore ed ultimo motivo si denunzia la erronea applicazione degli artt. 223 L.F. e 2621 C.C..
La omessa esposizione in bilancio di un credito inesigibile verso una ditta fallita (la AS CA) non può costituire -ad avviso del ricorrente- reato di falsità in bilancio tramutatosi in bancarotta fraudolenta.
La mancanza di dolo nella mancata appostazione in bilancio era agevolmente verificabile specie considerando che, per l'integrazione del reato de quo, deve essere essere presente il requisito della fraudolenza delia omissione.
***
La censura è fondata.
Perché un bilancio possa ritenersi falso è necessario che in esso venga fatta una esposizione fraudolenta di fatti non corrispondenti al vero nelle poste attive o passive, tale da alterare i risultati economici dell'esercizio in relazione anche alle condizioni economiche della società.
Ai fini del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta impropria ex artt. 2621 C.C. e 223 L.F., anche se non è richiesto un dolo di danno, è
quindi richiesto un intento di frode, mediante il compimento di un'attività
ingannevole circa la potenzialità economica della società, diretta al conseguimento di un vantaggio non altrimenti raggiungibile.
Nella sentenza impugnata manca del tutto la motivazione sul punto malgrado le sollecitazioni derivanti dalle specifiche doglianze contenute in
5 proposito nei motivi d'appello, cui non è stata data risposta.
La sentenza impugnata deve pertanto, limitatamente a tale capo, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di
Brescia.
In tale sede, la Corte di merito, qualora dovesse pervenire alla conferma del giudizio di reità in ordine al reato di cui al capo B) (bancarotta fraudolenta impropria ex artt. 2621 C.C. e 223 L.F.), dovrà tenere presente il principio che in caso di commissione di più fatti di bancarotta, anche nelle ipotesi di cui è
processo, si è chiamati a rispondere di un unico reato, aggravato ex art. 219 L.F.,
evitando l'applicazione dell'istituto della continuazione, cui erroneamente è stato fatto ricorso da parte dei giudici di merito con conseguente irrogazione di una pena la cui illegalità viene ora rilevata d'ufficio.
P.Q.M.
Annulla il ricorso limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta impropria, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di
Brescia;
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma, 09/12/92.
Il Cons. Relatore Il Presidente
(dr. Giuseppe Ciufo).
Depositata in Cancelleria Il Cancelliere
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87 1401/92Reg. Gen. N. Ord.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE ㅍ PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori:
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Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig.
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P.Q.M.
LA CORTE dispone In correzione dell' amore materiale contenuto nella sentenza n. 2037/192. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle . spese. and senso che ave & legge "il cosa" dere leges "In sentenza " Così deliberato in Camera di Consiglio ✗
, il 9 vanzo 1993. Coristic citerne ه ل вишиE m Il Cancelliere IL PRESIDENTE ن IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ا Carmelapiela Lanzuise allzune