Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1992, n. 548
CASS
Sentenza 9 dicembre 1992

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Ai fini del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta impropria ai sensi degli artt. 2621 cod. civ. e 223 legge fall., è richiesto un'intento di frode, mediante il compimento di un'attività ingannevole circa la potenzialità economica della società diretta al conseguimento di un vantaggio non altrimenti raggiungibile. (Applicazione in tema di omessa esposizione in bilancio di un credito inesigibile verso una ditta fallita).

La declaratoria di estinzione, per prescrizione, di un reato costituente il presupposto di una diversa imputazione per il quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità. Ed invero con l'estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/1992, n. 548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 548
    Data del deposito : 9 dicembre 1992

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