Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2002, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
. E T N R 4 O 8 A I ' 1 Z L A ° L R E N Misnon T D S 3 I I 8 S G 9 N E 1 E - R S 5 - I A 4 A D E O E REPUBBLICA ITALIANA0 3 7 0 1 0 2 L T G L G N O E E S B L OME DEL FE LO ITALIANO E E 2 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 10504/01 CAPPUCCIO Consigliere Cron.8748 Dott. Giammarco Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep . Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Walter CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TT IA, elettivamente domiciliato in ROMA chePIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MASSIMO MINZI, lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LUISA MAZZEGA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GA SA, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, 2001 depositato il 02/02/01; 2478 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/12/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Minzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 26.1-2.2.2001 la Corte d'Appello di Venezia Sezione per Minorenni rigettava il reclamo proposto da SA Mingardo avversO il provvedimento del 5.2.2000 con cui il Tribunale per i Minorenni aveva affidato i minori NI e GL OT al padre NN OT a seguito di un procedimento promosso dal P.M. ai sensi degli artt. 330-333 C.C.. Avverso tale dcreto propone ricorso per cassazione NN OT, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso NN OT denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello, pur affidandogli i figli, abbia dato di lui un quadro negativo, asserendo che la sua prolungata latitanza come figura paterna avrebbe influito sui comportamenti della madre dei minori, accentuandone i profili patologici. La censura è inammissibile per vari ordini di ragioni, ma prioritaria ed assorbente ad ogni altra è quella basata sulla natura del provvedimento impugnato, avente forma diversa dalla sentenza. 3 र्फنكر In tal caso infatti il ricorso straordinario per cassazione è proponibile ai sensi dell'art. 111 Cost. solo allorchè nel provvedimento sia ravvisabile la presenza contemporanea dei requisiti della decisorietà intesa come idoneità а risolvere una controversia avente ad oggetto diritti soggettivi Q questioni di "status" della definitività - intesa come capacità di incidere su tali situazioni con l'efficacia propria del giudicato. Requisiti questi che difettono nel decreto pronunciato dalla Corte d'Appello Su reclamo avversO il provvedimento del Tribunale per i Minorenni in tema di affidamento del figlio minore all'uno od all'altro genitore in relazione agli artt. 330-333 C.C. in quanto, non risolvendosi in tal caso una controversia su posizioni di diritti soggettivi о su questioni di "status" ma regolandosi più semplicemente l'esercizio della potestà genitoriale nell'interesse del minore, la pronuncia assume natura non contenziosa e può essere sempre revocata d'ufficio о su richiesta della parte interessata non solo in presenza di fatti sopravvenuti ma anche a seguito di una nuova valutazione basata sulle stesse circostanze già 5 4 precedentemente esaminate. Dovendosi quindi inquadrare in tale contesto giuridico il provvedimento in esame, deve ritenersi precluso il proposto ricorso per cassazione. Né a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che il ricorrente non censuri il contenuto della decisione adottata, peraltro di accoglimento delle sue richieste, ma unicamente la sua nella parte in cui conterrebbemotivazione espressioni negative nei suoi riguardi in rapporto al comportamento da lui tenuto nei confronti del k figlio. sullaAl di là di ogni valutazione deducibilità di siffatta doglianza, non riguardante la posizione del minore "sebbene all'affidamento del j) minore il provvedimento unicamente si riferisca, risulta in ogni caso assorbente quanto sopra espresso in ordine alla natura del provvedimento impugnato ed alla conseguente sua insindacabilità in questa sede. Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. مانه 5 } Roma, 4.12.2001 Il Consigliere est. Ліносов Рамному Mgo CORTF SUPTIM INE Prima Sezione CATE Depositato in Cancelleria # 14 MAR. 2002 IL CANCELLIERE 6 RG 1044/01 Il Presidente1/Presidente Bell, wear IL CARO Luisa Passinet E N O . I T Z R 4 A 'A 8 R 1 L T IS L ° E N G D E I 3 R S 8 9 N A 1 E - D S -5 I E A T 4 N O E E L G S L E G O E B L E 2 8