Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
La mera instaurazione presso l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente di una procedura tesa ad ottenere l'annullamento del titolo estradizionale non costituisce motivo per ritardare la conclusione della fase giurisdizionale della procedura di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2010, n. 38990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38990 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 26/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1607
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 25205/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 6/05/2010 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Febbraro Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 6 maggio 2010, la Corte di appello di Bologna ha pronunciato sentenza favorevole all'estradizione di RG IC richiesta dalla Repubblica di Moldova, al fine di procedere penalmente nei suoi confronti per aver ingannato e abusato della fiducia della sua convivente IC LE, prospettandole falsi progetti matrimoniali, tra i quali la costruzione di una casa, e facendosi consegnare a più riprese somme di danaro nel periodo gennaio-ottobre 2006.
Il titolo estradizionale era costituito dal provvedimento restrittivo del Giudice istruttore del Tribunale di Ungheni emesso in data 17 agosto 2009.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ricorre il difensore del IC, chiedendone l'annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, denuncia l'estraneità del IC ai fatti per i quali è chiesta l'estradizione, sostenendo che la denuncia sporta dalla fidanzata di costui sia stata soltanto un'iniziativa ritorsiva, attuata una volta che il IC si era stabilito in Italia, e lamenta in proposito che sia stata del tutto omessa dalla Corte la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, come richiesto dalla L. n. 69 del 2005, art.
1. Contesta altresì la valutazione fatta dalla Corte di appello circa la configurabilità del reato di truffa nelle condotte addebitate al IC, attesa la genericità della contestazione formulata dalle autorità moldave in particolare con riferimento alla condotta truffaldina. Evidenzia inoltre la genericità dell'imputazione, ora riferita in atti a 27.000 lei, ora in sentenza a 63.520 lei. Fa presente infine che, contrariamente a quanto assunto, il IC non si è mai dato alla fuga dopo i fatti, entrando in Italia con regolare passaporto dopo due anni dai fatti contestati. In vista dell'udienza camerale del 26 ottobre 2010, il difensore del IC faceva pervenire a questa Corte istanza di differimento dell'udienza, motivata sulla imminente trattazione davanti all'autorità giudiziaria moldava di una richiesta di annullamento del titolo cautelare che aveva dato origine alla domanda estradizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, la Corte osserva che non può essere accolta la richiesta di rinvio motivata dal difensore dell'estradando con la necessità di attendere l'esito della procedura instaurata presso l'autorità giudiziaria moldava per l'annullamento del titolo estradizionale, apparendo l'istanza del tutto generica (non vi è la certezza che la procedura riguardi proprio il titolo estradizionale in esame). In ogni caso, la pendenza di tale procedimento non può ritardare la conclusione della fase giurisdizionale della procedura estradizionale.
2. Esaminando i motivi di ricorso, questi devono ritenersi manifestamente infondati.
In ordine all'omessa verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è sufficiente ricordare che l'art. 705 c.p.p., prevede che tale verifica debba essere effettuata dal giudice solo "quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente". Nel caso in esame, il regime estradizione è regolato dalla Convenzione europea di Parigi (e non dalla normativa sul mandato di arresto europeo, erroneamente richiamata dal ricorrente), la quale non richiede per la pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione per l'estero che debbano sussistere "gravi indizi di colpevolezza" nè che il mandato di cattura o qualsiasi altro atto equipollente sia motivato ma si limita a stabilire all'art. 12 che a sostegno della richiesta devono essere prodotti l'originale o la copia autentica del provvedimento, un esposto dei fatti per i quali l'estradizione è domandata ed una copia delle disposizioni legali applicabili. Peraltro, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, dep. 30/11/2007, Pallasà Perez, Rv. 238089; Sez. 6, n. 30896 del 21/05/2008, dep. 23/07/2008, Dosti, Rv. 240498; Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010, dep. 03/03/2010, Maksymenko, Rv. 246173), che questo collegio condivide, la circostanza che la Convenzione europea di estradizione non richieda la verifica della sussistenza dei gravi indizi, non significa che si prescinda dai gravi indizi, ma solo che la sussistenza di essi va presunta dai documenti che le convenzioni indicano e che devono essere allegati alla domanda, sulla base di una procedura "semplificata" - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1 - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che sottoscrivono una convenzione in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. L'esame del giudice dovrà pertanto essere condotto accertando che dalla documentazione trasmessa risultino "evocate" le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In questo modo, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1, il giudice non deve ne' valutare autonomamente tale presupposto, ne' rielaborare criticamente il materiale trasmesso. Applicando questi principi al caso in esame, la Corte di appello ha correttamente condotto l'esame richiesto a tal riguardo, dando atto che il titolo estradizionale si fondava su un compendio indiziario, costituito dalle deposizioni della parte lesa e di due testimoni, nonché dal confronto tra il IC e la denunziante, che l'autorità giudiziaria emittente aveva ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona richiesta in consegna.
2. Manifestamente infondata è anche la censura riguardante la mancanza del requisito della c.d. doppia incriminabilità. La verifica richiesta dall'art. 2, par.
1. della Convenzione europea di estradizione, secondo il quale possono dare luogo a estradizione "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà... nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa" (come d'altronde prevede anche l'art. 13 c.p., comma 2), che ha ad oggetto il "fatto", così come descritto nella domanda estradizionale, trova la sua ratio nella ricerca di garanzia per il soggetto da estradare, attraverso un confronto dell'ordinamento dello Stato richiedente con quello dello Stato a cui la richiesta viene indirizzata.
Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato nel fatto dettagliatamente descritto dall'autorità giudiziaria moldava la fattispecie della truffa prevista dall'art. 640 c.p., essendo in questa sede irrilevante quanto prospettato dal difensore circa la idoneità o meno dei raggiri a configurare una condotta truffaldina. Quanto alla genericità della contestazione circa la somma che la donna avrebbe consegnato al IC, il titolo estradizionale parla chiaramente di 63.520 lei, così come riportato nella sentenza impugnata. Pertanto non vi è alcuna incertezza sul fatto in ordine al quale si è pronunciata la Corte di appello.
3. Del tutto aspecifica ed infondata è la censura mossa dal ricorrente quanto al pericolo di fuga, che sembra dirigersi piuttosto alla misura cautelare applicata al IC, sulla quale la sentenza impugnata non ha provveduto.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille. La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010