Sentenza 19 maggio 2014
Massime • 1
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2014, n. 39837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39837 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/05/2014
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 707
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 37217/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP TU N. IL 22/08/1987;
avverso l'ordinanza n. 1456/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Letta la requisitoria in data 26/11/2013 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Spinaci, che ha concluso per l'annullamento dell' ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 21/03/2013, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte n. 28445 del 02/03/2012, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di LE NA volta ad ottenere l'applicazione della continuazione tra i reati per i quali sono intervenute le seguenti condanne:
- la prima deliberata il 04/04/2007, irrevocabile il 17/01/2008, con la quale l'istante era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla multa, per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, art. 582, 585 e 576 c.p., art. 61 c.p., n. 2, commessi in Giugliano il 29/07/2006;
- la seconda deliberata il 31/03/2008, irrevocabile il 22/05/2008, con la quale l'istante era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione, oltre alla multa, per i reati di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, commessi in Cesa il 06/02/2006, e per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1, commesso in Marano il 13/03/2006;
- la terza deliberata il 12/03/2009, irrevocabile il 17/03/2010, con la l'istante era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, oltre la multa, per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, commesso in Quarto il 28/07/2006, e per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 56 e art. 628 c.p., commi 1 e 3, commesso in
Giugliano il 29/07/2006.
Rileva la Corte di merito che: l'identità del disegno criminoso non può essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione da assolvere non solo con l'indicazione e la produzione di sentenze, ma anche con il corredo di prove di argomentazioni;
l'unicità del disegno criminoso postula che i singoli fatti siano previsti e deliberati fin dall'origine nelle loro linee essenziali e non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati;
il lasso temporale tra la commissione dei fatti criminosi e l'omogeneità delle condotte non costituiscono elementi tali da far ritenere gli stessi avvinti da un'unica deliberazione iniziale;
lo stato di tossicodipendenza dell'istante non risulta in alcun modo provato e emergente dagli atti.
2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di LE NA, il difensore avv. Leone R., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - che l'ordinanza impugnata non ha recepito le ragioni di fatto e di diritto indicate dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, essendo pervenuta al rigetto dell'istanza unicamente sulla base della ritenuta insufficienza del dato della contiguità temporale delle condotte di reato. La pronuncia di annullamento aveva precisato, in particolare, che non possono essere trascurati i criteri di applicazione dell'art. 81 c.p., adottati, nell'ambito di ciascun processo di cognizione, riguardo alla pluralità di reati oggetto delle singole sentenze di condanna, mentre il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di poter prescindere dall'esame delle ragioni che avevano portato al riconoscimento della continuazione in sede di cognizione. Rilevata la sussistenza della preclusione per quanto attiene allo stato di tossicodipendenza, non dedotto ne' documentato nell'istanza rivolta al Giudice dell'esecuzione, si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo, più approfondito esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. La sentenza di annullamento di questa Corte n. 28445 del 02/03/2012 aveva rilevato quanto segue: "Il Giudice dell'esecuzione (...) pur partendo dall'esatto rilievo che la vicinanza temporale tra le violazioni non è un dato risolutivo e può costituire solo un principio di prova indiretta della esistenza di un medesimo disegno criminoso, ha ritenuto che la non sufficienza della contiguità temporale era dimostrata dall'epoca degli episodi, "a prescindere dalla già riconosciuta continuazione interna applicata con ciascuna sentenza", e che il cerchio dimostrativo non poteva essere chiuso con altri indizi, esprimendo l'identità dei beni giuridici violati e le simili modalità di esecuzione, dedotte dall'istante, al più una generica tendenza a commettere i reati della stessa specie. In tal modo, il Giudice dell'esecuzione, che doveva procedere alla disamina delle fattispecie, così come rilevabili dalle prospettazioni e allegazioni documentali, in esse comprese le sentenze emesse a carico del richiedente, poste a sostegno dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, e verificare, attraverso le valutazioni espresse in ciascuna sentenza, prodotta o acquisita, dal giudice della cognizione, i dati sostanziali individuati come dimostrativi della unicità del disegno criminoso e della ritenuta continuazione interna tra le varie condotte delittuose giudicate con ciascuna di esse, ha ritenuto di prescindere dall'esame delle ragioni che avevano portato al riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, non rilevando che tale analisi, ingiustificatamente omessa, era imposta dalla stessa rappresentazione difensiva della contiguità spazio -temporale e omogeneità dei fatti ascritti, e ha proceduto, pertanto, a una disamina astratta e generica, la correttezza delle cui conclusioni non è suscettibile di reale verifica".
L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei rilievi formulati dalla pronuncia di annullamento, in quanto, in particolare, come rilevato nella sua requisitoria scritta dal Procuratore generale presso questa Corte, non ha proceduto all'esame delle ragioni in base alle quali il Giudice della cognizione aveva riconosciuto la continuazione interna nell'ambito delle singole sentenze: la disamina indicata era necessaria alla luce del principio di diritto - richiamato anche dalla sentenza n. 28445 del 2012 - in forza del quale, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (Sez. 1^, p. 11240 del 06/12/2000 - dep. 21/03/2001, Bersani, Rv. 218523); detta disamina però non risulta posta a sostegno dell'ordinanza impugnata;
nè la denunciata lacuna motivazionale può ritenersi esclusa dal pur pertinente rilievo circa la mancata prova dello stato di tossicodipendenza dell'istante. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli nella composizione prescritta dalla sentenza n. 138 del 2013 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014