Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 19156
CASS
Sentenza 13 dicembre 2017

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Massime1

In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione della data, palesemente erronea, in calce alla sentenza fosse un errore materiale evidenziato e corretto dalla data della udienza di trattazione, segnata a margine della sentenza).

Commentario1

  • 1Refuso sulla data del dispositivo: prevale la motivazione (Cass. Pen. n.34288/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima La mera erronea indicazione della data nel dispositivo non comporta nullità quando la data corretta risulta univocamente dagli atti del processo; in caso di discrasia dovuta a refuso, prevale la motivazione che consente di ricostruire il percorso decisorio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34288 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 giugno 2018 il Tribunale di Teramo, all'esito di giudizio abbreviato, condannava Mo.Ri. in ordine a due reati di furto in abitazione, aggravati dall'aver commesso il fatto usando violenza sulle cose. Con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2017, n. 19156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19156
Data del deposito : 13 dicembre 2017

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