Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
La legge 4 marzo 1981, n. 67, introduttiva di un Fondo di solidarietà finanziato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, concerne gli addebiti posti a carico del personale ferroviario conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per danni arrecati per colpa grave, limitandosi a prevederne la possibile assunzione da parte del predetto Fondo, senza in alcun modo riguardare i profili della responsabilità civile del personale ferroviario nei confronti dei terzi, la quale può essere accertata nelle competenti sedi civili o penali facendo applicazione degli istituti ordinari e, tra questi, dell'azione di regresso "ex" art. 2055 cod. civ.. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno così rigettato il motivo di ricorso con cui si tendeva ad individuare nella legge n. 67 del 1981 la fonte preclusiva dell'esperibilità, davanti al giudice ordinario, della domanda di regresso nei confronti del dipendente coautore dell'illecito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Consigliere -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SCRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI M. Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA R. Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NO, CC EGEO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MARPILLERO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA, SOCIETÀ PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
TI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO DURANDO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2888/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati Gustavo ROMANELLI, per delega dell'avvocato Marco MARPILLERO, Lucio GHIA, Luca SAVINI ZANGRANDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, giurisdizione dell'A.G.O., rinvio a sezione semplice. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 2/4/1980 NI TI, dipendente della AET S.p.A., mentre, nella stazione di Udine, svolgeva il suo lavoro nell'ambito del contratto di appalto stipulato da detta società con le Ferrovie dello Stato, veniva investito da un locomotore in manovra e subiva lesioni gravissime, con conseguente perdita totale della capacità lavorativa.
In relazione a tale evento, dopo la conclusione del processo penale nel quale gli veniva assegnata una provvisionale, il TI, con atto di citazione del 28/6/1987, adiva il Tribunale di Roma chiedendo che l'Ente Ferrovie dello Stato, la TI S.p.A. (già AET S.p.A.) nonché i dipendenti delle Ferrovie dello Stato EG CC, macchinista, e RI IL, capo reparto lavori nel settore cavi FF.SS., insieme ad altri convenuti (AR CI, coordinatore dei servizi di protezione dei cantieri, UL ZI, aiuto macchinista, e RM AZ. capocantiere della AET) fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti e che comunque si procedesse all'integrale liquidazione del dovuto.
Con sentenza 7/5-27/9/1993 il Tribunale adito condannava in solido tutti i convenuti, ad eccezione del NU, alla corresponsione del residuo ristoro, determinando nel 50% e nel 15% il grado di colpa concorrente rispettivamente del ZZ e del CC (nonché nel 15% per il CI e del 20% per il AZ). Quanto agli enti convenuti riteneva che fossero "corresponsabili civili per rapporto organico e di subordinazione". Decideva, inoltre, in ordine alle varie domande di rivalsa, stabilendo, fra l'altro, che la società AET, in ragione di specifica clausola contenuta nel contratto di appalto, doveva tenere indenne le Ferrovie dello Stato di quanto versato o da versare all'INAIL ed all'attore, mentre il ZZ ed il CC (oltre al CI) dovevano rivalere, nei limiti del rispettivo grado di colpa, la AET di quanto da essa pagato o da pagare all'INAIL ed all'attore ed i coobbligati dovevano, sempre in rapporto al rispettivo grado di colpa, tenere indenne anche il ZZ di quanto corrisposto all'attore.
Il ZZ ed il CC impugnavano separatamente tale sentenza. Premesso che le società AET e Ferrovie dello Stato avevano integralmente assolto il loro obbligo risarcitorio e che, quindi, si trovavano esposti all'azione di regresso della prima, assumevano che, per effetto del regime di esonero del ferroviere dalla responsabilità civile verso terzi, di cui alla legge n. 425 del 1958, e per il ZZ anche in ragione dell'effetto estintivo ex art. 56 della medesima legge, la domanda di regresso dell'AET era improponibile nei loro confronti, essendo esclusiva legittimata passiva la società Ferrovie dello Stato, "... salvo lo speciale successivo giudizio devoluto dalla Corte dei Conti per quanto ha tratto alle responsabilità nascenti dal rapporto di servizio...". Aggiungevano che il regime speciale della legge citata aveva trovato integrazione nella legge n. 67 del 1981, istitutiva del "Fondo di solidarietà" per il personale addetto all'esercizio delle macchine. In subordine, il CC censurava l'affermazione di colpa a suo carico. Con sentenza del 25/9/2000, LA Corte di Appello di Roma respingeva il gravame nei confronti della S.p.A. TI (già AET Telecomunicazioni S.p.A.) e lo dichiarava inammissibile nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., affermando fra l'altro:
- che l'accertamento della diretta responsabilità degli appellanti alla produzione del sinistro era oramai coperto dal giudicato interno;
- che gli invocati artt. 22 d.P.R. n. 3 del 1957 e 36 L. n. 425 del 1958 sancivano, in contrasto con quanto sostenuto dai ricorrenti, la responsabilità personale del dipendente che per dolo o colpa grave arrechi a terzi un danno ingiusto;
- che conseguentemente, dovendo anche confermarsi l'affermazione di corresponsabilità del SACCONI, era fondata "... l'azione di rivalsa proposta dall'AET, sancita dall'art. 2055 c.c. ... che disciplina la corresponsabilità dei condebitori ed il conseguente diritto di regresso...";
- che avverso tale conclusione "non poteva fondatamente invocarsi la legge n. 67 del 1981, le cui norme disciplinano i rapporti interni tra i dipendenti delle FF.SS., l'Amministrazione Ferroviaria ed il Fondo di solidarietà e non possono incidere sui diritti dei terzi, estranei alle modalità di gestione del fondo stesso";
- che l'impugnazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato era inammissibile, essendo diretta a contestare un'azione di rivalsa estranea a detto appellato, non essendovi alcun capo di sentenza che avesse pronunciato al riguardo nei rapporti tra il CC, il ZZ e l'AZIENDA FERROVIARIA.
Il ZZ ed il CC hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso la TI S.p.A. e la S.p.A. RETE FERROVIARIA ITALIANA, costituitasi per scissione parziale della S.p.A. Ferrovie dello Stato. Quest'ultima ed i ricorrenti hanno depositato anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'interpretazione della domanda d'appello, deducono di avere inteso impugnare la pronuncia di primo grado relativamente all'intervenuto erroneo accoglimento della domanda di rivalsa dell'AET nei loro confronti, nonostante l'esclusiva legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato, e non, invece, contestare l'accertamento della loro corresponsabilità nei confronti del terzo danneggiato. Sostengono che tale accertamento di per sè non giustificava la conferma della impugnata statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa, subordinata al riesame dell'autonoma questione dell'esistenza del relativo diverso fondamento. Rilevano, infine, le ragioni d'interesse alla presenza in giudizio della società Ferrovie dello Stato.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 360 n. 1 e n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 28 Cost.; legge n. 425/1958; d.P.R., n. 3/1957; L. n. 67/81;
art. 2055 c.c.) e conseguente difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, i ricorrenti censurano l'interpretazione dei giudici d'appello della normativa in tema di responsabilità civile dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Sostengono che lo schema normativo composto dalla legge n. 67 del 1981, che introduceva un Fondo di solidarietà e che andava ad integrare la normativa, di carattere generale, prevista dal "testo unico sugli impiegati civili dello Stato" e dalla legge n. 425 del 1985, sullo "Statuto giuridico del personale delle Ferrovie dello
Stato" si può così riassumere: "risarcimento del danno, previa condanna in sede civile, da parte dell'Ente Ferrovie;
accertamento della responsabilità del dipendente da parte della Corte dei Conti;
rivalsa dell'Ente Ferrovie sullo stesso dipendente, intervento del Fondo di solidarietà in sostituzione della responsabilità patrimoniale personale del ferroviere". Assumono che la ratio della disciplina doveva indurre a ritenerla applicabile anche all'azione di rivalsa esperita dall'AET nei loro confronti, e quindi a subordinarne l'accoglimento al giudizio di accertamento della responsabilità del dipendente da parte della Corte dei Conti, prevedendo poi l'intervento del Fondo di solidarietà. Concludono pertanto che la normativa citata, in quanto speciale, deroga alle norme del codice civile in materia di risarcimento del danno e più in particolare in tema di azione di rivalsa, precludendo l'esperibilità davanti al giudice ordinario della domanda ex art. 2055 c.c. nei diretti confronti del dipendente, coautore dell'illecito, e devolvendo ogni azione di regresso alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Ora, poiché solo con il secondo mezzo si prospetta una questione di giurisdizione, queste Sezioni Unite debbono limitare ad esso il loro esame, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c.. La censura è infondata. Al riguardo, l'impugnata sentenza ha già sinteticamente ma incisivamente affermato che avverso "la fondatezza dell'azione di rivalsa proposta dall'AET, sancita dall'art. 2055 c.c. che disciplina la corresponsabilità dei condebitori e il conseguente diritto di regresso da parte di chi ha pagato nei confronti degli altri nei limiti degli accertati gradi di colpa ... (non) può fondatamente invocarsi la legge 4/3/1981 n. 67 le cui norme disciplinano i rapporti interni tra i dipendenti delle FF.SS., l'Amministrazione Ferroviaria ed il Fondo di solidarietà e non possono incidere sui diritti dei terzi, estranei alle modalità di gestione del fondo stesso".
Motivazione ineccepibile, che discende da una corretta interpretazione della legge n. 67 del 1981. Infatti se è vero che la ratio di tale normativa, introduttiva di un fondo di solidarietà finanziato dagli stessi dipendenti delle Ferrovie e destinato ad intervenire nei casi di risarcimento danni in sede civile, va ravvisata nel rispondere alla peculiare situazione dei dipendenti delle Ferrovie, esposti per il tipo di attività svolta ed i macchinari utilizzati a potenziali richieste di risarcimento assolutamente ingenti, dal momento che, come esperienza comune insegna, i sinistri che si verificano in questo campo arrecano spesso danni rilevantissimi, è altrettanto vero che essa concerne "gli addebiti posti a carico del personale ferroviario ... conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave", prevedendone la possibile assunzione da parte del Fondo di solidarietà (artt. 3 e 4 l. cit.). Resta ovviamente esclusa la tematica della responsabilità civile dei suddetti dipendenti nei confronti dei terzi che, acclarata nelle competenti sedi penali e/o civili, trova la sua disciplina negli istituti ordinali e, tra questi, nell'azione di regresso ex art. 2055, 2^ co. c.c. In altre parole, i terzi sono del tutto estranei alle modalità di gestione del Fondo, il quale interverrà successivamente a sostegno dei ferrovieri nei limiti appunto della legge n. 67 del 1981. Giova aggiungere che in mancanza di precedenti specifici, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che sono sottratti alla giurisdizione contabile e devoluti a quella ordinaria i giudizi nei confronti di amministratori o funzionari dell'Ente Ferrovie, quale configurato dalla legge 17 maggio 1985 n. 210, trattandosi di un ente pubblico economico la cui gestione finanziaria è modellata secondo uno stampo privatistico, che non viene meno per effetto di eventuali interventi a posteriori dell'erario, intesi a ripianare eventuali deficit di bilancio (Cass. sez. un. 22 ottobre 1992 n. 11560); ed, inoltre, che il limite della responsabilità del dipendente pubblico per i soli casi di dolo o colpa grave trova applicazione solo verso l'Amministrazione che agisca in via di rivalsa e non verso i terzi (Cass. sez. un. 27 giugno 2002 n. 9346), ad ulteriore riprova dell'autonomia sostanziale e processuale dell'azione di responsabilità in via amministrativo-contabile e di quella, contrattuale od aquiliana, ordinaria rispetto ai terzi danneggiati.
Concludendo, la tesi prospettata con il secondo motivo di ricorso non è fondata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti sono trasmessi al Primo Presidente che provvederà ad indicare la Sezione semplice per l'esame dell'altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione semplice. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003