Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E 3 . E E N C N , O A 1 I EPUBBLICA ITALIANA P Z 9 I 9 A 1 R D - T 1 S 1 E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - C 1 G I E 2 D R L U A I 'CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D 9 G Oggetto 3 E T E E N 6 N SEZIONE SECONDA CIVILE E CONTRATTO . 4 S T E T S I T ( Composta dagli "Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D'OPERA R A R.G.N. 8279/001 01 73 03 45 Dott. Mario 22645 Dott. Giovanni - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 24/01/03 Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DI CH NI, elettivamente domiciliata in ROMA 42,VIA PRISCIANO presso 10 studio dell'avvocato BARBIERI, che la difende, giusta delega inGIAMPIERO atti;
ricorrente
contro
SC NC;
- intimata avverso la sentenza n. 24/99 del Giudice di pace di PORTOFERRAIO, depositata il 05/05/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 138 udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanna -1- SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Sergio VACIRCA con delega dell'Avv. BARBIERI GIAMPIERO, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per inammissibilità o rigetto. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 25/8/97 la dottoressa NI Di HI conveniva in giudizio RA SC davanti al Giudice di pace di Portoferraio per sentirla condannare al pagamento di lire 1.700.000. a titolo di saldo di prestazioni professionali odontoiatriche. Deduceva in particolare che la SC le si era rivolta a seguito di un incidente stradale di cui era rimasta vittima nell'aprile del 1995; che la somma preventivata per la cura ammontava a lire 2.500.000, di cui la SC aveva versato soltanto lire 800.000, come acconto, che il lavoro era stato completamente eseguito come preventivato, con esclusione dell'ultimo controllo, a cui la paziente si era volontariamente sottratta senza provvedere al saldo. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo di nulla dovere perché la dottoressa De HI aveva eseguito una diagnosi sbagliata, non avendo riconosciuto che l'incidente stradale aveva provocato alla paziente l'arretramento mandibolare, cosicché l'opera svolta era stata completamente inutile, oltre che male eseguita. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace, in parziale accoglimento “delle domande delle parti", condannava la convenuta a pagare all'attrice soltanto lire 575.000. Contro la sentenza la De HI ha proposto ricorso per cassazione per sei motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 111 Cost. perché la sentenza, disattendendo l'istanza delle parti di una CTU e fondando la decisione su considerazioni personali di conoscenza della materia, aveva privato la ricorrente del diritto di difesa costituzionalmente garantito. La censura va disattesa. Non ricorre la lamentata violazione del diritto di difesa in quanto le considerazioni di carattere tecnico di cui si duole la ricorrente risultano n ancorate ad un attento esame della documentazione medica acquisita agli atti di causa. sulla quale la ricorrente non mosse alcun rilievo in sede di merito limitandosi a rimettere alla discrezionalità del giudicante il ricorso ad una CTU. Tali considerazioni. peraltro. non sono le uniche poste a base dell'impugnata decisione. essendo questa sorretta da una valutazione globalc di tutte le risultanze processuali. Il motivo. va quindi, respinto. -II Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. per non avere la sentenza indicato la ragione per la quale il giudicante ha ritenuto che la durata delle prestazioni era stata di nove, anziché di dodici mesi. Anche questa censura va disattesa. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c. Tali sentenze. secondo la giurisprudenza di questa Corte (v.Sez. Un. n.9493/98) non sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 Cost. se non nei casi di violazione dei principi costituzionali, delle norme comunitarie o delle norme processuali (ipotesi, quest'ultima, alla quale è riconducibile anche il vizio della motivazione allorché questa manchi del tutto ovvero sia perplessa manifestamente illogica). Nel caso di specie, la durata delle prestazioni è stata desunta dal giudicante dalla documentazione in atti che, valutata nel suo complesso, lo ha indotto a ritenere l'attività della professionista corrispondente ad un arco temporale di nove anziché dodici mesi. Trattasi di una valutazione equitativa, basata su un apprezzamento complessivo delle risultanze probatorie, che come tale non può essere sottoposta a censura ai sensi dell'art. 111 Cost. Il motivo è, quindi, inammissibile. III - Col terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere liquidato a favore della convenuta la somma di lire 500.000 a titolo di risarcimento senza considerare che la convenuta non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale. ma si era limitata. all'atto della sua costituzione in giudizio, a formulare soltanto un'eccezione di inadempimento. Inoltre, anche ammettendo che si fosse trattato di una domanda. questa non essendo stata riproposta nelle conclusioni finali, doveva intendersi rinunciata. In caso contrario. Il valore della causa. in base al cumulo delle domande. era supcriore a due milioni di fire e quindi la causa non poteva essere decisa secondo equità. Anche questa censura va disattesa. . ༽ ར ་ ་ ་ ་ བ La motivazione della sentenza (in relazione alla quale va interpretato il dispositivo) evidenzia che il giudicante ha inteso proposta - in conformità con le risultanze di causa soltanto la domanda principale. alla quale si è infatti. - riferito nell'individuare il valore della causa e. sulla quale si è pronunziato. e non anche una domanda riconvenzionale. Risulta inoltre, che, in relazione agli inconvenienti verificatisi durante la cura dentaria. il giudicante ha ritenuto equo ridurre di 500.000 il compenso spettante alla dentista, parzialmente accogliendo le contestazioni sollevate dalla convenuta. Pertanto, posto in relazione con la motivazione. il dispositivo non può che ritenersi riferito alla sola domanda principale. mentre il richiamo in esso contenuto alle "domande proposte dalle parti" non ha altro significato che di richiamare le richieste. genericamente intese. di entrambe le parti. Non ricorre quindi, il vizio di ultrapetizione ed il motivo va. perciò. respinto. IV Col quarto motivo si denunciano vizi della motivazione ocr avere il Giudice di pace ridotto il compenso della ricorrente di lire 500.000 a titolo di responsabilità extracontrattuale. pur avendo riconosciuto che non si cra verificato alcun arretramento mandibolare e senza tenere conto che non era stata proposta alcuna domanda in tal senso dalla convenuta. La censura. in parte ripetitiva della censura precedente. già disattesa. non merita accoglimento. La sentenza non ha accolto alcuna domanda riconvenzionale, ma si è soltanto limitata a provvedere sulla domanda principale, che ha accolto in ch parte, riducendo di 500.000 la somma domandata dall'attrice in quanto ha ritenuto in parte fondate le contestazioni della convenuta sulla qualità della prestazione professionale. La regola di equità, con l'indicazione delle ragioni che hanno condotto a tale decisione. è chiaramente esposta. logica ed aderente alla realtà processuale. Come tale non è censurabile ai sensi dell'art. 1 1 1 Cost. V - Con il quinto motivo si lamenta che la liquidazione del compenso non è stata effettuata secondo tariffa. Il motivo di ricorso è inammissibile. atteso che la denunciata violazione. attenendo a norme di diritto sostanziale. non rientra tra i vizi deducibili ex art. 111 Cost. contro una sentenza che, come nella specie. è stata pronunziata secondo equita. VI Col sesto motivo si denuncia la violazione degli artt.91 e 92 secondo comma c.D.c. per avere la sentenza compensato le spese, pur avendo accolto in parte la domanda riconvenzionale. Anche questa censura va disattesa. La compensazione risulta giustificata dall'esito complessivo della lite. che si è conclusa non già con l'accoglimento parziale della riconvenzionale ( che non era stata proposta). ma con l'accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente. Consegue il rigetto del ricorso. 17Non si fa luogo a pronunzia sulle spese non essendosi intimata costituita
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 24 gennaio 2003 L'estensore Il presidente w ar-telly крахать IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATOM ANCELLERIA Rom 26 G U 2003 O IL CANCELLIERE C1 L L O 4 B 7 ) 3 E . E N * C * A P # I T E N N E . 4 S T . E T S I T ( R A