Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11192 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO111 92 /02 Lavoro Composta dagli Il Dott. Massimo GENGHINI Presidente .N. 6072/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Gron. 28793 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 28/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LIQUIGAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2002 IERADI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO DI LUCIA, giusta delega in atti;
2430 -1
- controricorrente -
del Tribunale di avverso la sentenza n. 384/99 FIRENZE, depositata il 10/11/99 - R.G.N. 558/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE MARCHIS GOMEZ;
udito l'Avvocato DI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto dei motivi due tre e cinque, inammissibilità del motivo uno e quattro del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Firenze, giudice del lavoro, del 12.1.1998 il Signor PE RA narrava: di essere stato illegittimamente dequalificato in quanto dalle originarie mansioni di ispettore commerciale era stato adibito a svolgere mansioni d'ordine e di avere subito, a decorrere dal demansionamento, una serie di illegittime e/o invalide sanzioni disciplinari fino alla data del licenziamento disciplinare intimatogli in data 9 luglio 1997. Il ricorrente poneva a fondamento della propria pretesa l'illegittimità della modifica delle proprie mansioni per Ади effetto della nullità dell'atto di mutamento dell'oggetto della prestazione, intervenuto innanzi all'UPLMO di Arezzo, insufficiente composizione dell'organo collegiale,per privo del rappresentante del lavoratore, nonché per carenza dell'oggetto, non specificato, nonché il carattere dequalificante delle mansioni impiegatizie d'ordine assegnatagli. Impugnava poi il licenziamento disciplinare perché sproporzionato rispetto ai fatti contestati e comunque tardivo, perché comunicatogli ben oltre il termine di 15 giorni dalle motivazioni fornite in forma orale, mentre la disciplina di categoria stabiliva la decadenza del potere 3 sanzionatorio decorsi 10 giorni dalla ricezione delle giustificazioni. Infine richiedeva, in via subordinata, il pagamento dell'indennità di preavviso indebitamente trattenuta dal TFR dall' azienda convenuta oltre interessi. Il Pretore, istruita la causa, rigettava le domande, ed eguale esito aveva l'appello dello PE avanti il Tribunale di Firenze. Avverso tale sentenza, 6.10/10.11.1999 n. 384, ha proposto ricorso per Cassazione lo PE, con cinque motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Axy Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 410 c.p.c.; 2114, 2103, 1418, 1346 cod.civ.; omessa, insufficiente e motivazione su punto decisivo dellacontraddittoria controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla negata dequalificazione, sotto vari profili. In primo luogo deduce omessa motivazione sull'espressa domanda di accertamento della nullità dell'atto di mutamento delle mansioni sottoscritto dalle parti in sede di UPLMO di Arezzo il 30.10.1996, sia per incompleta formazione del collegio, privo del rappresentante del * lavoratore, sia perché privo dell'oggetto, in quanto non specificherebbe il contenuto delle nuove mansioni del ricorrente. che, secondo quantoSotto altro profilo, premesso dichiarato dal legale rappresentante della resistente nel suo libero interrogatorio, le nuove mansioni avrebbero dovute essere equivalenti a quelle precedenti, imputa alla sentenza impugnata di avere omesso di effettuare la dovuta analisi delle vecchie e nuove mansioni alla luce delle Axy rispettive declaratorie contrattuali e profili professionali, dalla quale sarebbe emerso che le nuove mansioni non corrispondevano alla categoria rivestita di livello B, posseduta dallo PE. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha respinto le doglianze dell' appellante in punto di dequalificazione ritenendo fondati gli accertamenti e le valutazioni del primo giudice secondo cui, da una parte, non vi era stata dequalificazione nel passaggio dalle vecchie mansioni, meno qualificate di quanto lo PE pretende, e le nuove, e che comunque 1 5 0 questi, nel febbraio 1996, aveva manifestato la disponibilità ad altro incarico anche amministrativo. Tale motivazione assorbe ogni profilo relativo alla validità dell'atto sottoscritto avanti all'UPLMO di Arezzo, del quale i giudici del merito hanno negato un contenuto dequalificatorio, con accertamento di fatto e valutazione di merito immuni da vizi logico-giuridici. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360,´ nn. 3 e 5 c.p.c.) censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di contestazioni disciplinari, assumendo che il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione sulle denunciata genericità delle contestazioni del 9 e 30 dicembre 1996. Anche tale motivo non è fondato. Il Tribunale, nell'esporre le doglianze di genericità delle lettere di contestazione già respinte dal Pretore, implicitamente le respinge, facendo proprie le valutazioni del primo giudice, il quale aveva ritenuto che gli addebiti relativi all'inosservanza dell'orario, al suo atteggiamento di sostanziale insofferenza nei confronti del responsabile 6 a al giorno di assenza ingiustificata dal lavoro, sono specificamente individuati nelle relative lettere di contestazione, contrariamente a quanto dedotto dallo PE. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e cod.civ.; omessa, insufficiente segg., 2119 contraddittoria su punto decisivo della motivazione controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito dell'art. 42 del contratto collettivo. Posto che il lavoratore, come risulta dalla stessa lettera di licenziamento 9.7.1997, effettuò le proprie giustificazioni in forma orale all'atto della contestazione del 18.6.1997, il Tribunale avrebbe errato che i termini di decadenza previsti nell'interpretare dall'art. 42 del contratto collettivo decorrono dal momento in cui le giustificazioni orali vengono verbalizzate, anche se in data successiva al ricevimento delle stesse. Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. L'art. 42 del contratto collettivo, come riportato nella sentenza impugnata, sancisce la decadenza dal potere sanzionatorio decorsi 5 o al massimo 10 giorni dal ricevimento delle giustificazioni del licenziato. Aggiunge 7 che "Il lavoratore potrà presentare anche verbalmente le proprie giustificazioni che saranno verbalizzate”. Ora, tale norma contrattuale, disponendo che decorso tale termine, decorrente anche dalle giustificazioni orali, le stesse si intendono accolte, non si limita a porre una presunzione di accoglimento, ma introduce altresì un termine di decadenza convenzionale al potere sanzionatorio del datore di lavoro, che non può più essere esercitato oltre il termine nel quale le giustificazioni stesse si presumono accolte. La verbalizzazione delle giustificazioni orali, come Assy espressamente previsto dal contratto collettivo, assolve quindi alla funzione di individuare con certezza il dies a quo del termine di decadenza. La sentenza impugnata ha quindi errato laddove non ha considerato che la verbalizzazione delle giustificazioni orali, per assolvere a tale sua funzione, deve essere contestuale alle giustificazioni stesse;
altrimenti una verbalizzazione successiva ad opera del datore di lavoro di istituire un termine mobile digli consentirebbe decorrenza della decadenza, contrariamente alla volontà contrattuale che la vuole dal ricevimento delle giustificazioni, anche orali. 8 E' quanto avvenuto nel caso di specie, dove la stessa sentenza impugnata dà atto che il licenziamento è stato intimato dopo 21 giorni dalle giustificazioni orali, quindi oltre il termine di decadenza contrattuale. L'accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punto decisivo della e controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per non avere valutato l'elemento soggettivo nella causazione dei piccoli ritardi nell'ingresso al lavoro, dovuto ai diversi mezzi pubblici (treno+autobus) che lo PE doveva prendere per raggiungere il posto di lavoro, sito tra Firenze e Prato, dalla sua residenza in Arezzo, né, a suo dire, l'incidenza di tali piccoli ritardi sull'economia della prestazione del ricorrente. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 cod.civ.; 84, 410, 423 c.p.c. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda relativa agli interessi legali sul tardivo pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, pagata in corso di causa. Il motivo è infondato. Posto che la resistente ha pagato la somma pretesa a seguito dell'istanza ex art. 423 c.p.c., la rinuncia del difensore a tale istanza, a seguito del pagamento, comporta provvedimento di condanna alla relativala rinunzia al somma. Se ciò comporti anche rinunzia agli interessi interpretazione della rinunzia,legali, costituisce AX affidata al giudice del merito, attese le circostanze di causa (nella specie avvenuta senza riserve alla presenza della parte). La sentenza impugnata va quindi cassata, nei limiti del motivo accolto, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, il quale provvederà anche alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto;
rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 28 maggio 2002. Il Presidente Maken infreylici 1 10 ./. 0 Il Consigliere Estensore Alado Це майй IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 29 LUG. 2002 MA IL CANCELLIE CANCELLE ERE 2Queco ESENT P RITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 „JA OGNI SPESA, TASSAPOSTA DI BOLLO, DI Lav\ld-speca RG 6072/2000 11