Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 1
È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sui cd precedenti dattiloscopici dell'imputato, in quanto l'avere in passato fornito diverse generalità rappresenta una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi agli accertamenti di polizia e giudiziari e suscettibile, quindi, di valutazione ai sensi dell'art. 133, comma secondo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/03/2012, n. 22274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22274 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 29/03/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 477
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 16683/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID SI, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 7 gennaio 2011 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 15 luglio 2009 con cui il Tribunale di Macerata, in seguito a giudizio abbreviato, aveva ritenuto ID SI responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990. art. 73, commi 1 e 5, condannandolo alla pena otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l'imputato, personalmente, e deduce la violazione dell'art. 62 bis c.p. e il vizio di motivazione, in quanto i giudici di merito hanno negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza, ritenendo ostativi al riconoscimento di tali attenuanti i soli precedenti dattiloscopici.
Il ricorso è infondato.
Deve ritenersi legittimo che il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche all'imputato tenendo conto dei c.d. precedenti dattiloscopici, in quanto l'avere in passato fornito diverse generalità rappresenta una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi ai dovuti accertamenti di polizia e giudiziari (cfr., Sez. 2, 19 maggio 2010, n. 22661, Tushe), condotta oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 2. Nella specie, la Corte d'appello, con una motivazione non censurabile in questa sede, perché immune da vizi logici, ha valutato negativamente tali precedenti, formulando un giudizio di capacità a delinquere dell'imputato.
Il ricorso deve perciò essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012