Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11253 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUP EM I CASSAZIONE1 12 5 3/02 S ZION TER Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 21662/99 dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Cron. 28860 dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere rel. Ud. 16.4.2002 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI ME, elettivamente domiciliato in Roma, Via Renato Si- nu moni n. 9, presso lo studio Sabelli, difeso dall'avv. Antonio Santaga- ti, con studio in Gela (CL), Vico Imperia n. 4 (93012), giusta delega in atti. ricorrente
contro
IT Assicurazioni e LO GI. intimati avverso la sentenza n. 176/99 del Giudice di pace di Gela, emessa il 25 giugno 1999 e depositata il 28 giugno 1999 (R.G. 123/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 920/2002 Oggetto: Risarcimento danni aprile 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- di, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo CI ME convenne, davanti al Giudice di pace di Gela, LO GI e la IT Assicurazioni, dei quali chiese la con- danna al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale. I convenuti non si costituirono in giudizio ed il Giudice di pa- ce li condannò al risarcimento dei danni, liquidati in lire 1.000.000, oltre gli interessi legali dal giorno del fatto a quello del pagamento. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso CI ME. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 1223, 1226, 2056 c.c. e vizio di motivazione in ri- ferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che il giudice di pace non ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento seb- bene essa fosse stata esplicitamente richiesta. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1226, 2054, 2056 e 2697 c.c. e vizio di motiva- zione in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che il giudice di pace non ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per «fermo tecnico» e si sostiene che esso 2 avrebbe potuto essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica e in difetto di elementi di prova contraria. Con il terzo motivo di denuncia: Violazione e falsa applica- zione dell'art. 15 del d.m. 31 ottobre 1985, in tema di tariffe forensi, per omesso rimborso delle spese generali del 10% e vizio di omessa motivazione sul punto. Con il quarto motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si deduce che il giudice di pace aveva proceduto ad una liqui- dazione globale delle spese, delle competenze e degli onorari, in mi- sura inferiore rispetto a quella indicata nella nota spese, senza addur- re alcuna giustificazione che consentisse alla parte di verificare il ri- spetto dei minimi tabellari. Il ricorso non può trovare accoglimento. ил u л Osserva preliminarmente la Corte che quando il valore della n controversia non eccede i due milioni di lire, come nella specie, il giudice di pace decide necessariamente secondo equità, a norma del- l'art. 13, secondo comma, del c.p.c., nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374. E' stato ritenuto da questa Corte (Cass., sez. un., 15.10.1999, n. 716), che: "A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 2° comma c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni non deve procedere alla in- 3 dividuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente appli- cabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo te- nuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostan- ziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali con- troversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giu- dizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valo- re (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, que con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme proces- suali ai sensi dell'art. 360 1° comma nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ul- timo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cit., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vi- zio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risol- va in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabi- le contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di viola- zione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 art. 360 cit. è con- sentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 2° comma c.p.c. renda la norma sospettabile di illegittimità costituzio- nale per contrasto con l'art. 24 cost". Così individuati i ristretti limiti dell'impugnabilità delle senten- ze del giudice di pace, emesse secondo equità, anche con riferimento al vizio di motivazione, va rilevato che, nella specie, nessuna delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, come emerge chiaramente dal riassunto che di esse si è sopra fatto, attiene ad uno dei vizi per cui la stessa sarebbe censurabile in questa sede. Non quella relativa all'omesso riconoscimento del diritto alla rivalutazione perché il giudice di pace, il quale peraltro ha ricono- sciuto il diritto dell'attore a percepire gli interessi legali sulla somma We liquidata a decorrere dalla data del sinistro, ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto a quella scelta e tale ragioni appaiono espressione del potere equitativo del giudice. Non quella relativa al mancato riconoscimento del diritto al ri- sarcimento del danno da «fermo tecnico» perché anche con riferi- mento ad esso il giudice di pace ha dato ragione del criterio equitati- vo adottato per respingere la domanda relativa. Non i due motivi attinenti l'uno al mancato riconoscimento del diritto al 10% per spese generali e l'altro, sostanzialmente, alla vio- lazione dei minimi tabellari o comunque alla immotivata riduzione delle somme richieste dalla parte con la nota spese, poiché, avuti presenti i limiti, sopra richiamati, del sindacato della Corte di Cas- 5 sazione in ordine alle sentenze del giudice di pace pronunciate se- condo equità, deve ritenersi inammissibile, come ripetutamente af- fermato da questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la pro- nuncia equitativa del giudice di pace per violazione dei minimi tarif- fari in materia di onorari di avvocato atteso che le norme che fissano gli onorari di avvocato e i diritti di procuratore non sono annoverabili tra le norme processuali al cui rispetto è tenuto il giudice di pace e che inoltre sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudiziale e non possa poi rego- larsi secondo equità anche nella determinazione delle spese proces- suali relative allo stesso processo (v. da ultimo Sez. III, 14 novembre 2000, n. 14745, rv 541668). Il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle speł se, stante che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 aprile 2002. Il Presidente FiducesGarans Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Чисорино Dott.ssa Maria Aiello Depositats 07.02 30 IL CANCE EC1 Dollssa Maria Aiello Oggi,