Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35057
CASS
Sentenza 3 luglio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all' art. 21 L. n. 646 del 1982 (concessione in subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l'autorizzazione di quest'ultimo), la condotta di colui che subappalti un servizio di ristorazione per degenti e dipendenti della locale Unità sanitaria, senza l'autorizzazione del committente; né a tal fine rileva che si tratti di appalto di servizi e non di opere, in quanto l'ampiezza del controllo che la previsione di cui al succitato art. 21 si propone di realizzare sui subappalti rende incompatibile un'interpretazione restrittiva dell'oggetto del controllo che si fondi su una mera interpretazione letterale del termine opere, che contrapponga le opere pubbliche ai servizi pubblici, riguardando, invece, entrambe le categorie di pubblici appalti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 21 L. n. 646 del 1982, assolvendolo perché il fatto non costituisce reato, sulla base della considerazione che la previsione di cui al suddetto art. 21 non concerne l'appalto di servizi ma unicamente l'appalto di opere in assenza dell'autorizzazione della P.A. committente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35057
    Data del deposito : 3 luglio 2009

    Testo completo