Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all' art. 21 L. n. 646 del 1982 (concessione in subappalto di lavori appaltati da ente pubblico, senza l'autorizzazione di quest'ultimo), la condotta di colui che subappalti un servizio di ristorazione per degenti e dipendenti della locale Unità sanitaria, senza l'autorizzazione del committente; né a tal fine rileva che si tratti di appalto di servizi e non di opere, in quanto l'ampiezza del controllo che la previsione di cui al succitato art. 21 si propone di realizzare sui subappalti rende incompatibile un'interpretazione restrittiva dell'oggetto del controllo che si fondi su una mera interpretazione letterale del termine opere, che contrapponga le opere pubbliche ai servizi pubblici, riguardando, invece, entrambe le categorie di pubblici appalti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 21 L. n. 646 del 1982, assolvendolo perché il fatto non costituisce reato, sulla base della considerazione che la previsione di cui al suddetto art. 21 non concerne l'appalto di servizi ma unicamente l'appalto di opere in assenza dell'autorizzazione della P.A. committente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35057 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/07/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1444
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 011947/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AOSTA;
nei confronti di:
1) VO AS N. IL 03/05/1953;
2) DI OM N. IL 02/07/1929;
3) CI ER LV N. IL 28/01/1935;
avverso SENTENZA del 22/01/2008 TRIBUNALE di AOSTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22.01.08 il Giudice Monocratico del Tribunale di Aosta pronunziava l'assoluzione di VO AS, DI OM, CI LO AT dai reati loro ascritti (ai sensi della L. n. 646 del 1982, art. 21) perché i fatti non costituiscono reato.
Nella specie si era contestato al PE di avere - in qualità di legale rappresentante della ditta "Avenance s.p.a." alla quale era stato assegnato un appalto per servizio di ristorazione per degenti e dipendenti della USL Valle D'Aosta - affidato in subappalto tale servizio alla società "Euroxogen Servizi integrati" della quale i due coimputati - DI e CA erano legali rappresentanti,senza autorizzazione del committente. Il Giudice aveva escluso la penale responsabilità dei suddetti imputati in base alla considerazione che la normativa indicata in rubrica non riguardava l'appalto di servizi, bensì unicamente l'appalto di opere in assenza di autorizzazione della P.A. committente.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PM. presso il Tribunale di Aosta, chiedendo a questa Corte l'annullamento per violazione di legge.
Sul punto menzionava anche giurisprudenza (Cass. N. 4951/2000). OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso di cui si tratta risulta fondato.
Invero la sentenza impugnata dal PM risulta affetta da una erronea interpretazione della norma di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 21, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (menzionata dal PM ricorrente) - v - Cass. Sez. 3 - 21 aprile 2000, n. 4951, "L'ampiezza del controllo che la norma si propone di realizzare sui subappalti e sui cottimi rende incompatibile un'interpretazione restrittiva dell'oggetto del controllo stesso in base ad un'interpretazione strettamente letterale del termine opere, inteso come opere pubbliche in contrapposizione con i servizi pubblici". Tale sentenza prosegue nel considerare che l'esegesi è dettata dal contesto normativo inerente ai rapporti tra la situazione soggettiva di chi sia titolare di appalti e il rapporto con la P.A. e rileva "Conferma questa tesi il divieto di autorizzazione sancito nel medesimo art. 21, comma 2, nei casi previsti dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 10 quinquies, il quale, sia nella formulazione originaria, sia nel testo sostituito dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 6, riguarda letteralmente contratti e subcontratti aventi precisamente ad oggetto opere e servizi pubblici, a dimostrazione del fatto che l'art. 21 suddetto riguarda entrambe le categorie di pubblici appalti.
Altra sentenza (Cass. Sez. 1^, 20 novembre 1996, n. 9867, ric. Mustica e altri) ha evidenziato,in senso conforme, che l'Albo Nazionale dei costruttori, istituito con L. 10 febbraio 1962, n. 62, non si riferisce esclusivamente alle imprese edili, ma comprende anche categorie di imprese operanti in settori diversi ed aventi ad oggetto attività gestionali e manutentive, vale a dire servizi. Conseguentemente si rivela fondata la censura del ricorrente in ordine alla violazione di legge, essendo la sentenza di assoluzione degli imputati basata sulla esclusione dell'appalto di servizi dalla tutela normativa di cui si tratta.
Per tali motivi la sentenza deve essere annullata, distinguendo la posizione di VO AS, in riferimento al quale si è esclusa la configurazione della penale responsabilità, trattandosi di appalti che erano gestiti da altro soggetto indicato dai testi della difesa, che aveva prodotto documentazione, oltre la documentazione del PM, onde resta da rilevare per tale imputato, che va annullata senza rinvio la sentenza de qua, dovendosi dichiarare che il PE non ha commesso il fatto.
Per gli altri imputati, deve essere pronunziato l'annullamento con rinvio, alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE
AS per non aver commesso il fatto.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD OM e NC LO AT con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2009