Sentenza 5 marzo 2003
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5966 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 23/02/2022), n.5966 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – Dott. SOLAINI Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 24921/2016 proposto da: Comune di Caivano, in persona del Sindaco in carica, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Maria Bisceglia, giusta Delib. G. M. 26 febbraio 2016, n. 43, e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBB0 32 86/0 3 IN NOME DE POPOR ITA. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE per responsabilità professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21928/00 : Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Cron. нег Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. для Ud. 18/10/02 Dott. Alfonso AMATUCCI -Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI ARCADIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO disgiuntamente agli BOTTAI, che 10 difende anche avvocati GIAMBATTISTA CASELLATI, PAOLO A BECCARA, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROSSI DEANNA, NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, che la difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato CLAUDIO PREVIDI, giusta delega in atti;
1966 - controricorrente 1 존 avversO la sentenza n. 161/00 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 21/03/00 e depositata il 09/05/00 (R.G. 243/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito 1'Avvocato Giambattista CASTELLATI e Enrico BOTTAI;
udito l'Avvocato Carlo PREVIDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del giorno 11.5.1994 NN SI, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto il geometra AR EL per sentirlo dichiarare ina- dempiente agli obblighi contrattuali, derivanti dal- l'incarico professionale a lui conferito per la proget- tazione dell'ampliamento di una villetta in Folgaria, e per ottenerne la condanna alla restituzione degli ac- conti versati ed al risarcimento dei danni, previa ri- soluzione del contratto. I l convenuto contrastava la domanda;
in via ricon- venzionale agiva per la condanna della SI al paga- mento del compenso per le prestazioni professionali 2 при eseguite in ragione di lire 17.595.277; in manleva chiamava in causa la compagnia di assicurazione Nuova con la quale assumeva di avere stipula- Tirrena s.p.a., to assicurazione contro i rischi professionali. L'adito tribunale, con sentenza depositata il gior- no 11.7.1997, dichiarava il convenuto inadempiente agli obblighi derivanti dal conferito incarico professiona- le, limitatamente alla presentazione del primo proget- to, e lo condannava a corrispondere a NN SI la somma di due milioni di lire;
determinava in lire 6.998.000 il compenso spettante al convenuto per l'at- tività che lo stesso aveva successivamente svolto e da- va atto che la somma suddetta era stata già interamente rigettava tutte le altre domande;
compensavaversata; interamente le spese tra la SI ed il EL, con con- danna di costui alle spese а favore della società di asicurazione. Sulla impugnazione principale di AR EL e su quella incidentale di NN SI decideva, con sen- tenza pubblicata il 9.5.2000, la Corte di appello di Trento, che, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva provata la colpa professionale del EL in relazione al complesso dell'attività svolta e, perciò, risolto per inadempimento dello stesso il contratto, con condanna del geometra alla restituzione anche della 3 ри somma di lire 6.998.000; confermava, nel resto, la de- cisione di primo grado;
compensava interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra la società di as- sicurazione ed il EL;
condannava quest'ultimo alle spese del grado a favore della SI. I giudici di appello rilevavano, innanzitutto, che con la memoria integrativa l'appellante EL aveva prospettato a sostegno della sua prima doglianza fatti del tutto nuovi, per cui non potevano essere prese in considerazione le nuove deduzioni circa l'asserita ri- nuncia della committente all'originario progetto;
consideravano che sussisteva la prova documentale che il geometra, a conoscenza del fatto che la pubblica amministrazione invitava a presentare la documentazione richiesta entro sessanta giorni, detta documentazione non -aveva prodotto e che lo stesso nonostante le in- dicazioni provenienti dalla pubblica amministrazione circa le caratteristiche, che il progetto doveva pre- sentare, perché esso fosse conforme alla normativa del- lo strumento urbanistico in vigore - non si era adegua- to a siffatte direttive;
ritenevano in ciò realizzata la colpa professionale del EL;
precisavano che l'avere la committente continuato a richiedere le pre- stazioni del professionista, anche dopo il primo ina- dempimento dello stesso, non implicava rinuncia impli- 4 при cita alla risoluzione del contratto;
valutavano come del tutto generica e priva di qual- siasi illustrazione la censura relativa al mancato аси coglimento della domanda di garanzia nei confronti del- la società di assicurazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so AR EL, che affida la impugnazione a tre mez- zi di doglianza, che NN SI contrasta con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163 stesso codice laddove prevede che la citazione di appello debba contenere i motivi specifici della impu- gnazione il ricorrente critica la impugnata sentenza grado nella parte in cui il giudice di secondo avrebbe adot- tato una interpretazione irrazionalmente restrittiva delle norme suddette col ritenere che anche "la mera precisazione e svolgimento di punti già trattati in ma- niera vaga" comporta la deduzione di motivi nuovi che allargano il tema del dibattito giudiziale. Assume, in particolare, il ricorrente che la que- stione, riguardante la rinuncia del committente al- l'originario progetto, non costituiva nuovo motivo di 5 рам appello, ma integrava semplice precisazione dei motivi d'appello già svolti nell'atto introduttivo e, quale antecedente logico e giuridico della ragione della man- cata produzione dei documenti richiesti dal Comune, non pregiudicava il generale principio a mente del quale l'atto di appello fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. La censura non è fondata. La Corte trentina ha chiarito che, sia in primo grado che con la citazione in appello, il ricorrente EL aveva giustificato la mancata produzione da parte sua della documentazione, richiesta dalla pubblica am- ministrazione ad integrazione del progetto, per il fat- mai avuto to che della richiesta medesima esso istante non aveva conoscenza, in quanto la corrispondenza relativa era stata inviata solamente alla committente, che non 10 aveva informato. La stessa Corte di merito ha, quindi , rilevato che solo con la memoria integrativa in data 23.2.1999 l'ap- pellante EL aveva giustificato la sua omissione con l'asserita rinuncia della committente all'originario progetto, che rendeva inutile la richiesta integrazione degli atti per il rilascio della concessione edilizia. Ha ritenuto, di conseguenza, il giudice di appello che le nuove deduzioni in fatto (con le relative ri- 6 ро chieste istruttorie ed i prodotti documenti) dovevano considerarsi inammissibili, trattandosi di nuovo motivo di impugnazione. La decisione sul punto è del tutto corretta e cor- risponde alla esatta disciplina della legge, quale si ricava dal preciso indirizzo sul tema espresso da que- sto giudice di legittimità (ex plurimis: Cass, n. 7088/2001; CassCass.,n. 11386/99; Cass., n. 10958/95), secon- do cui l'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto di appello e nulla può aggiungere nel pro- sieguo, perché, in base alla regola della specificità dei motivi (art. 342, 1° comma, c.p.c), con tale atto consuma definitivamente il diritto di impugnazione e fissa i limiti di devoluzione della controversia in se- de di gravame. Con il secondo mezzo di doglianza (che il ricorren- te dichiara essere in stretto rapporto con la preceden- te censura, di cui al primo motivo) si denuncia la con- traddittoria motivazione su un punto della controversia e si assume che, non costituendo il tema della asserita rinuncia del committente al progetto un motivo nuovo, ma una semplice specificazione di censura svolta già nell'atto introduttivo del giudizio, la prospettazione del detto tema in appello avrebbe dovuto essere intesa come eccezione nuova, ammissibile in un giudizio nel 7 pra quale continuava ad applicarsi la disciplina dell'art. 345 c.p.c. nella previgente sua formulazione. La censura, ove anche il tema di indagine relativo sussistenza della rinuncia al primo progetto da alla parte della committente fosse da intendere come concre- tante una eccezione, non è fondata. L'art. 345 c.p.c., nel testo previgente applicabile nella specie, che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve necessariamente essere in- terpretato in collegamento con l'art. 342 stesso codi- ce, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni, per cui l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impu- gnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante prin- cipale solo nell'atto di appello (Cass. n. 12669/99; Cass., n.2443/99 da ultimo), come del resto espressa- mente chiarisce, per le eccezioni già proposte ma non accolte dalla sentenza di primo grado, l'art. 346 c.p.c., il quale stabilisce che esse debbano essere ri- proposte col gravame (Cass., n. 1141/95). Nel caso in oggetto, la già rilevata omissione nel- l'atto di appello della specifica allegazione della ri- levanza della pretesa rinuncia, comporta la conseguente 8 ри infondatezza del secondo mezzo di doglianza. Con il terzo mezzo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1453, 1° comma, 1458, 1218 e 2237, 1° comma, cod. civ. il ricorrente censura la impugnata sentenza perché la Corte di merito aveva ravvisato un unico con- tratto di opera professionale, senza considerare che sussisteva , invece, una pluralità di rapporti contrat- tuali, ciascuno relativo ad uno dei diversi progetti predisposti da esso professionista. Assume a riguardo il ricorrente che il primo contratto era venuto meno per recessO della committente ex art. 2237, 1° comma, cod. civ.; che anche il secondo progetto era stato ab- bandonato ed assorbito da un successivo contratto tra le stesse parti;
che per il terzo contratto doveva es- sere escluso l'inadempimento; che, non essendovi ina- dempimento per nessuno dei successivi contratti, andava esclusa l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. La censura, che peraltro consiste nella denuncia di un vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza di un unico rapporto di incarico professionale, è inam- missibile, poiché riflette una questione del tutto nuo- va, proposta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione. 9 ди Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18 ottobre 2002 PRESIIL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. zum IL CANCELLERE C1 NO ST CANCELLERIADEPOSITATO INMAR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 IN ST CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 1.07.2003 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 35240 versate € 160.10 apposta in calcе ala copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) for 10