Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
Una causa di opposizione all'esecuzione, introdotta con ricorso perché proposta avverso l'atto di precetto, doveva essere assegnata al giudice onorario aggregato della sezione stralcio se l'atto introduttivo è stato depositato in data anteriore al 30 aprile 1995; in caso contrario doveva essere trattata dal giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, del R.D. 30 gennaio 1041, n.12.
Se una sentenza viene emessa dal tribunale in composizione non corretta (nel caso di specie, giudice onorario aggregato anziché magistrato togato), non sussiste un vizio attinente alla costituzione del giudice, in quanto non può ritenersi che gli atti del processo siano stati posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione esercitata da detto ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/2003, n. 12207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12207 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SE SMEDILE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE - FONSPA SPA, in persona del Sig. ZO NF - Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 642/99 del Tribunale di CATANIA, Sezione 1^ Stralcio, emessa il 23/10/99 e depositata il 09/11/99 (R.G. 1976/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giancarlo PIZZOLI (per delega Avv. ER Smedile);
udito l'Avvocato Enrico CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ER NI, con ricorso del 17 ottobre 1997 al tribunale di Catania, ha proposto opposizione all'esecuzione promossa in suo danno dalla spa Credito Fondiario e Industriale (di seguito: Fonspa) con le forme dell'espropriazione immobiliare.
ER NI ha dedotto che la notificazione dell'atto di precetto era stata compiuta presso la Segretaria del Comune di Catania ed egli non ne aveva avuto avviso.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha eccepito, per quanto è ancora rilevante, che la notificazione era stata effettuata nel domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario, dal quale nasceva il credito posto in esecuzione, secondo le disposizioni degli articoli 40, 41 e 43 del testo unico 16 luglio 1905 n. 646, com'era consentito dall'art. 8 del contratto di mutuo, nel quale era convenuto che la parte mutuataria eleggeva domicilio in Catania, presso la Segreteria comunale.
2. L'opposizione, trattata davanti alla sezione stralcio del tribunale, è stata rigettata con sentenza del 9 novembre 1999. Il tribunale, premesso che il processo esecutivo era stato instaurato prima del 30 aprile 1995 e che, pertanto, la causa bene era stata attribuita alla sezione stralcio, ha dichiarato che la notificazione degli atti al debitore era avvenuta correttamente nel domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario.
3. ER NI ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza.
Resiste con controricorso la spa Fonspa.
Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso, chiamato all'udienza del 28 giugno 2002, è stato rinviato a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo dell'esecuzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso ER NI denuncia la nullità della sentenza impugnata, perché pronunciata dalla sezione stralcio del tribunale di Catania, in luogo della sezione ordinaria dello stesso tribunale.
Secondo il ricorrente, a determinare la denunciata nullità, concorrono due cause indipendenti.
In primo luogo, era errato ritenere che l'inizio della controversia coincidesse con la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (di cui al ricorso depositato il 17 ottobre 1997) e non con la proposizione dell'azione esecutiva, iniziata molto tempo prima. Il NI si riferisce al fatto che ai giudici onorari aggregati è attribuita la decisione dei procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 e non di quelli successivi.
Con la seconda censura il ricorrente sostiene che l'opposizione doveva essere trattata dal tribunale in composizione collegiale. Il motivo non può essere accolto.
2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, ha disposto la nomina di giudici onorari aggregati, costituiti in sezioni stralcio, per realizzare una più sollecita definizione di determinati procedimenti civili pendenti presso i tribunali.
I giudici onorari aggregati ricoprono l'ufficio cui sono chiamati per definire il contenzioso civile pendente e, quindi, fanno parte dell'ordine giudiziario per tutta la durata dell'ufficio. Finalità della legge è di "definire i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995".
Per questa ragione alle sezioni stralcio sono stati attribuiti i procedimenti civili, pendenti davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli che già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità (art. 1, primo comma, della legge).
La trattazione di questi procedimenti è affidata ai giudici onorari aggregati in composizione monocratica, come dispone l'articolo 12, primo comma, della stessa legge, che richiama espressamente l'ultimo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, secondo il quale la trattazione e la decisione delle cause in esso indicate è svolta dal tribunale in composizione monocratica.
2.1. Il primo problema da risolvere in questa causa è quello della corretta attribuzione alla sezione stralcio del tribunale di Catania dell'opposizione decisa con la sentenza impugnata. È pacifico tra le parti che l'oggetto della controversia era costituito da opposizione all'esecuzione. Nel sistema vigente questa forma di opposizione si promuove con ricorso quando è rivolta contro l'atto di precetto: art. 615, primo comma, cod. proc. civ. Essa, quindi, poteva essere assegnata alla sezione stralcio se l'atto introduttivo dell'opposizione fosse stato di data anteriore al 30 aprile 1995. In caso contrario, la causa doveva essere trattata dal giudice istruttore, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), nel testo vigente fino alla data del 1 giugno 1999.
E poiché l'atto di opposizione (del 17 ottobre 1997) proposto da ER NI è di data successiva al 30 aprile 1995, l'attribuzione della controversia al giudice onorario aggregato della sezione stralcio del tribunale di Catania non è avvenuta correttamente.
2.2. Nè vale obbiettare, come si legge nella sentenza impugnata e nel controricorso, che la data di riferimento della distribuzione della causa tra sezione ordinaria e sezione stralcio era costituita da quella d'inizio del processo esecutivo, pacificamente anteriore al 30 aprile 1995.
In senso contrario militano le seguenti considerazioni:
- l'opposizione agli atti esecutivi si risolve in un procedimento civile, che si svolge in forma eventuale ed autonoma da quello esecutivo: ne discende che, ai fini dell'attribuzione della sua cognizione alle sezioni ordinarie o a quelle stralcio, si deve tenere conto della data con cui quell'opposizione è stata promossa e non della data dell'inizio dell'esecuzione, che non apre una controversia;
- l'espressione "procedimenti civili pendenti", che si legge nel citato art. 1 della legge 276 del 1997 si riferisce ai procedimenti contenziosi civili di cognizione, già appartenenti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale: se ne ricava che l'espressione prima indicata, neppure sotto quest'aspetto, può fare riferimento ai procedimenti esecutivi.
2.3. Fatta questa premessa, occorre ancora verificare le conseguenze di questa irregolare assegnazione.
La conseguenza ipotizzata dal ricorrente è quella della nullità della sentenza, perché emessa dal tribunale in composizione non corretta e, quindi, in violazione del combinato disposto degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ. La tesi non può essere condivisa.
2.4. La decisione emessa dal tribunale in composizione non corretta comporta la conversione del vizio in motivo d'impugnazione e la deficienza deve essere verifica in questa sede.
Nella giurisprudenza di questa Corte il vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod.proc.civ. si può configurare quando gli atti del processo sono posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione esercitata da detto ufficio:
Cass. 27 giugno 2000, n. 8737, tra le più recenti. Ne deriva che l'assegnazione di una causa alla sezione stralcio, anziché al giudice istruttore in funzione di giudice unico, non costituisce vizio attinente alla composizione del giudice, perché non è stata fatta a soggetto estraneo al tribunale di Catania. L'errata attribuzione della controversia può, infatti, incidere sul procedimento da adottare dall'uno o dall'altro giudice, ma non comporta, la nullità dei provvedimenti adottati.
2.5. L'errata composizione dell'ufficio del giudice che si è pronunciato sull'opposizione non può essere recuperata neppure invocando la disposizione contenuta nell'art. 99 del d. lgs. vo. 19 febbraio 1998, n. 51, secondo il quale, soltanto dal 2 giugno 1999, le cause di opposizione agli atti esecutivi sono decise dal giudice unico (recte: dal giudice dell'esecuzione) e non dal collegio. Le cause di opposizione esecutive appartenevano alla decisione del giudice unico e non del collegio già prima della data indicata dal ricorrente e questa attribuzione derivava dalla modificazione, avutasi con l'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), secondo il quale, nella materia civile ed a partire dal 2
maggio 1995, la decisione spetta al giudice istruttore ed a quello dell'esecuzione in funzione di giudice unico, fatte salve le controversie tassativamente indicate e tra le quali non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi: in questo senso, già Cass. 21 maggio 1999, n. 4953. Il decreto legislativo n. 51 del 1998, in realtà, non ha introdotto modifiche sul piano della composizione monocratica e non collegiale dell'ufficio cui è devoluta la cognizione delle opposizioni agli atti esecutive, perché si è limitato a prendere atto delle ripercussioni dell'avvenuta istituzione del giudice unico di primo grado sul processo esecutivo;
queste rappresentate, per quanto interessa in questa sede, dalla soppressione delle parole "dal collegio" non più necessarie in un sistema che già prevedeva il giudice unico di primo grado anche nelle cause di opposizione agli atti esecutivi.
2.6. L'opposizione non doveva essere decisa neppure da un giudice in composizione collegiale.
La ragione per cui le cause di opposizione esecutive debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e non collegiale sta nel fatto che l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), nel testo modificato con l'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dispone che, nella materia civile,
dal 2 maggio 1995 la decisione spetta al giudice istruttore ed a quello dell'esecuzione in funzione di giudice unico, fatte salve le controversie tassativamente indicate;
tra queste non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi.
2.7. Infine, il fatto che la sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi debba essere necessariamente collegiale, perché è dichiarata non appellabile, è una petizione di principio, in quanto non considera che la decisione è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. Ili della Costituzione, soltanto perché è dichiarata non appellabile e non perché è emessa da giudice monocratico. La questione di costituzionalità dell'art. 48 dell'Ordinamento giudiziario è manifestamente infondata, giacché affidare la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi ad un giudice monocratico e non al collegio non incide sulla terzietà del giudice, come questa Corte ha già ritenuto: Cass. 21 maggio 1999, n. 4953.
3. Nell'ordine logico, debbono essere esaminati il quinto e l'ottavo (erratamente indicato come nono) motivo del ricorso, i quali si riferiscono alla notificazione del precetto, compiuta preso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario.
Il ricorrente sostiene che la notificazione non è corretta, per nullità della clausola elettiva, per errata consegna al destinatario, perché non effettuata nel domicilio del debitore e per illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 141 cod. proc. civ. L'esame dei motivi deve essere preceduto da illustrazione, coerente alla fattispecie, delle norme che regolano l'esecuzione forzata per crediti derivanti da contratti di mutuo fondiario.
3.1. La disciplina del credito fondiario contenuta nel R.D. 16 luglio 1905 n. 646 (abrogato dal primo comma dell'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, contenente il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, ma applicabile ai sensi del sesto comma di detto articolo ai contratti di credito fondiari già conclusi alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice, nonché ai procedimenti esecutivi in corso tifica del precetto deve avvenire presso il domicilio eletto: art. 43 del testo unico.
3.2. La denuncia della violazione della norma si configura come opposizione agli atti esecutivi e questa doveva essere proposta nei cinque giorni dalla notificazione nel domicilio eletto. La situazione comportava l'inammissibilità dell'opposizione, prima ancora che il rigetto di essa nel merito.
4. Il secondo motivo del ricorso si riferisce all'eccezione di carenza di legittimazione del difensore della spa Fonspa sollevata nel corso del giudizio dall'attuale ricorrente e non esaminata dalla decisione impugnata.
Il motivo non è fondato.
4.1. Nella sentenza impugnata la questione è stata risolta con la motivazione che l'opponente, all'udienza della precisazione delle conclusioni, non aveva insistito nelle precedenti domande ed eccezioni, le quali si dovevano intendere rinunziate. ER NI, nel motivo di ricorso, dichiara che all'avvocato Giuseppe Dimitriu, che figurava come difensore di controparte, erano stati conferiti "soltanto meri poteri processuali" e non poteri sostanziali. Da questa circostanza ricava che l'atto di precetto, il pignoramento e la costituzione in giudizio erano nulli, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 77 cod. proc. civ. ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio.
Insieme a questo motivo, per evidente connessione logica, possono essere esaminati il terzo ed il quarto motivo.
Con il terzo motivo il ricorrente richiama nuovamente la circostanza della carenza dei poteri del difensore, per affermare che, nella specie, l'opposizione agli atti esecutivi poteva essere proposta in ogni tempo e verso ogni singolo atto esecutivo, perché l'atto di precetto era riconducibile alla categoria degli atti inesistenti o insanabilmente nulli e che lo stesso discorso valeva per l'atto di pignoramento, perché non validamente sottoscritto. Con il quarto motivo alla sentenza impugnata è attribuito il vizio di omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte, con riferimento alla carenza di legittimazione del difensore della creditrice procedente.
Le eccezioni sollevate con i motivi indicati non sono ammissibili.
4.2. Esse, infatti, configurano questioni inquadrabili come opposizione agli atti esecutivi, perché, ai fini della decisione di questa controversia, è richiesto che l'opponente, come qualsiasi parte che sta in giudizio con il ministero di un difensore, conferisca a questi la procura alle liti, la quale conferisce al difensore il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, gli atti del processo che non siano riservati ala parte: art. 84 cod. proc. civ. Tra questi atti rientra il potere di resistere all'opposizione agli atti esecutivi e il difetto relativo doveva essere denunciato nei cinque giorni dalla costituzione in giudizio della convenuta.
Ciò non è avvenuto e, anche in questo caso, le eccezioni possono essere dichiarate inammissibili.
5. Con il sesto motivo è denunciato che al ricorrente non era stato dato avviso dell'udienza per la fissazione della vendita. Il motivo non può essere esaminato in questa sede, perché nuovo.
6. Con il settimo motivo è denunciato il vizio di omessa motivazione, ma la censura non è ammissibile nel ricorso per cassazione contro sentenza che decide una controversia di opposizione agli atti esecutivi.
7. Con l'ottavo motivo (erratamente nominato come nono) è sollevata questione di costituzionalità dell'art. 141 cod. proc. civ. Il ricorrente si riferisce alla notifica del precetto presso la Casa comunale e sostiene che la norma è incostituzionale, nella parte in cui non prevede che il ricevente abbia il dovere di informare l'effettivo destinatario.
La questione è manifestamente infondata, come quella che non indica i profili di incostituzionalità della norma.
8. Conclusivamente l'intero ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
8.1. L'eccezione di nullità del conferimento della procura rilasciata per il controricorso non è fondata.
Con l'eccezione il ricorrente sostiene che la procura rilasciata per il controricorso è nulla, perché non è specificato che il soggetto che ha conferito procura al sig. ZO NF, che a sua volta ha conferito la procura alle liti, sia il legale rappresentante del Fonspa.
8.2. È necessario premettere che, per le persone giuridiche (pubbliche o private), la designazione del difensore - procuratore avviene mediante conferimento di procura e questa, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., deve provenire dal legale rappresentante (colui che in base alla legge o allo statuto amministra e rappresenta l'ente) della persona giuridica, oppure, ai sensi del successivo art. 77, da un procuratore generale o speciale (al quale siano conferiti gli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza).
La legge (art. 83 cod. proc. civ.), infatti, si limita a chiedere, e neppure esplicitamente, che colui che conferisce la procura sia munito dei necessari poteri.
Quando si tratta di persona giuridica pubblica o privata, quindi, nella procura deve essere indicata la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) con il quale l'ente conferisce il potere rappresentativo (Cass. 15.5.2002, n. 7062) dal quale promana il potere rappresentativo di chi la conferisce.
Con il conferimento della procura, vale la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace di compierlo in nome e per conto dell'ente (Cass. ss. uu. 13.5.1993, n. 5422) e, trattandosi di atto pubblico, non vi sono pericoli che, nel frattempo, l'atto possa essere modificato.
Per questa ragione, la giurisprudenza afferma due principi tra loro connessi:
- che il giudice non è tenuto a compiere specifiche indagini sul punto;
- che la contestazione dei poteri rappresentativi si configura come eccezione processuale e deve provenire dall'altra parte, la quale deve provare anche l'inesistenza del potere rappresentativo.
8.3. Il Collegio, quindi deve pronunciarsi sulle spese di questo giudizio ed esse sono dichiarate interamente compensate, come è stato anticipato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003