Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 3
La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata comporta non la nullità della impugnazione, ma la nullità della notificazione dell'atto di gravame, sanabile con effetto "ex tunc", per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, qualora l'intimato cui la notificazione era diretta si costituisca in giudizio, anche se la costituzione avviene dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità.
Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.
La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo qualora tale mancanza impedisca all'intimato la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDILIAS SRL, in persona del procuratore VA MATTEI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G BANTI 34, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA BRUNI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON SO CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO PALATTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13218/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato BRUNI Anna Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ON SO Carmine, in proprio che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 21 novembre 1995 il Pretore di Roma ingiungeva alla Edilias s.r.l. il pagamento, in favore dell'avvocato Carmine Monaco Sorge, della somma di L. 32.719.705, oltre spese della procedura, quale corrispettivo (comprensivo di onorari, competenze e spese) per prestazioni professionali da quest'ultimo svolte. La Edilias proponeva opposizione deducendo, tra gli altri motivi, che la somma ingiunta non era dovuta al professionista, al quale erano stati corrisposti acconti il cui importo complessivo era largamente superiore al compenso richiestole, del quale comunque contestava l'entità e che la condotta negligente dell'opposto le aveva causato ingenti danni quantificati in una somma non inferiore a L. 400.000.000 - di cui chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale. L'opposto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendo altresì che l'adito giudice dichiarasse la propria incompetenza per valore a conoscere della proposta riconvenzionale. Il Pretore, autorizzata la provvisoria esecuzione e disposta la separazione dal giudizio di opposizione della causa riconvenzionale, con sentenza del 6 aprile 1998 rigettava l'opposizione medesima condannando l'ingiunto alle spese di lite.
Proposto gravame dalla soccombente il Tribunale di Roma, con sentenza 12 giugno-14 luglio 1999, dichiarava inammissibile l'impugnazione sul rilievo che vertendosi in tema di contenzioso concernente gli onorari, i diritti e le spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile il provvedimento pretorile che aveva definito il giudizio, anche se emesso in forma di sentenza, non perdeva la natura di ordinanza ai sensi dell'art. 30 della legge 23 giugno 1942 n. 794, soggetta soltanto al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, la Edilias s.r.l., in persona del procuratore VA AT.
Resiste con controricorso illustrato da memoria l'avv.to Carmine Monaco Sorge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha eccepito il controricorrente:
A) la nullità della notifica del ricorso, per violazione dell'art. 330 comma 1^ cpc, non sanabile con la costituzione in giudizio dell'intimato, per essere stato l'atto notificato all'Avv.to Giuseppe Arcidicacono, procuratore per il giudizio di secondo grado, anziché nel luogo indicato da esso controricorrente in occasione della notifica alla controparte della sentenza di primo grado;
B) l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura rilasciata da AT VA in proprio e non in rappresentanza della società ricorrente, risultando la locuzione "n.q." dalla stessa evidentemente non apposta e comunque non specificandosi nell'atto se il mandato eventualmente alla medesima conferito dalla società Edilias, non allegato agli atti del processo, contenesse i poteri per la nomina del difensore nel giudizio di cassazione;
C) l'inammissibilità del ricorso mancante nella copia notificata di almeno tre pagine (dalla 11 alla 13 comprese) con conseguente inintellegibilità delle argomentazioni della ricorrente il cui "iter" logico si interrompeva alla pagina 10, nel pieno delle argomentazioni svolte avverso l'impugnata decisione, non consentendo le pagine successive di individuare le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione medesima.
Va disattesa l'eccezione sub A).
Ed invero la notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza poi impugnata, comporta non la nullità dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì la nullità della notificazione dell'atto di gravame, che è sanata con effetto "ex tunc", come è avvenuto nella fattispecie che ne occupa, per raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione era diretta) anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (giurisprudenza costante, v. Cass. sent. n. 2847/64, n. 4304/78, n. 8468/94, n. 1862/96). È fondata invece l'eccezione sub B). La procura alle liti, stesa a margine del ricorso, risulta conferita da soggetto (tal VA AT) indicato nell'epigrafe dell'atto come procuratore della ricorrente s.r.l. Edilias senza che sia stato allegato agli atti il titolo (procura notarile od altro) legittimante tale veste o che comunque ne sia stato specificato il contenuto, con la conseguente impossibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto medesimo, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale.
Per di più l'indicazione di un qualsiasi elemento da cui possa desumersi l'attribuzione alla AT della rappresentanza legale della persona giuridica ricorrente non è evincibile da alcun altro atto del processo ricavandosi anzi dall'atto di appello che al momento del conferimento del mandato alle liti in tale sede di gravame di merito (gennaio 1999) legale rappresentante della Edilias s.r.l. era tutt'altra persona e precisamente tal Roberto Pinzari. Ve ne è quanto basta, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. sent. n. 276/99 - S.U. -, n. 3484/99, n. 3643/99, n. 1017/2001) per dichiarare, sotto tale profilo, l'inammissibilità del ricorso.
Inammissibilità che conseguirebbe comunque dalla circostanza che risultano mancanti, nella copia notificata del ricorso "de quo", ben tre pagine (la 11, la 12 e la 13) indispensabili per l'intelligibilità dei due motivi centrali del ricorso medesimo, essendo a tal fine inidonea l'esposizione contenuta nelle pagine precedenti e successive a quelle di cui è stata omessa la trascrizione (v. tra le tante Cass. n. 2201/66, n. 2649/84, n. 6136/95, n. 3733/98, n. 278/2000). Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'avv.to Carmine Monaco Sorge, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 94,00 oltre ad euro 1.100,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002