Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7062
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata comporta non la nullità della impugnazione, ma la nullità della notificazione dell'atto di gravame, sanabile con effetto "ex tunc", per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, qualora l'intimato cui la notificazione era diretta si costituisca in giudizio, anche se la costituzione avviene dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità.

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (procura notarile od altro) conferente alla medesima il potere rappresentativo dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti.

La mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di questo qualora tale mancanza impedisca all'intimato la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7062
    Data del deposito : 15 maggio 2002

    Testo completo