Sentenza 15 aprile 2016
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 21069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21069 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2016 |
Testo completo
છે 210 6 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 15.4.2016 Sentenza n. 715/2016 Reg. gen. n. 50840/2015 composta dai signori dott.ssa Matilde Cammino Presidente dott. Giacomo Fumu Consigliere dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulla richiesta proposta personalmente da NA AL, n. in Tunisia il 16.01.1982, rappresentato e assistito dall'avv. Giorgio Zanelli, di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, n. 652/2013, in data 05.03.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott. Alfredo Pompeo Viola in data 11.01.2016 con la quale è stato chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con l'atto in oggetto, NA AL chiede la revoca della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 05.03.2015, irrevocabile in data 11.06.2015, con la quale il sunnominato era stato condannato alla pena di anni due, giorni quindici di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 628, 61 n. 5, 582, 585 cod. pen.. A sostegno della richiesta, il condannato deduce di non aver avuto conoscenza del processo nonché della citata sentenza in epoca precedente l'irrevocabilità della medesima e sino al 23.09.2015, : giorno nel quale gli veniva notificato il provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 17.09.2015. 2. Il NA AL rappresenta in particolare: -di non aver mai ricevuto la notificazione del decreto che disponeva nei suoi confronti il giudizio immediato;
-di non aver avuto contatti con il difensore d'ufficio; -di essere stato detenuto ininterrottamente dal 20.09.2014, quindi anche durante il processo di primo grado, esauritosi nella sola udienza del 05.03.2015 in cui venne pronunciata la sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondata e, come tale, va dichiarata inammissibile.
2. Dal consentito accesso agli atti del processo risulta che, per i reati per i quali NA AL ha riportato la condanna oggetto della richiesta di rescissione del giudicato, lo stesso era stato tratto in arresto. Inoltre, dal verbale redatto, ex art. 161, comma 3 cod. proc. pen., da un appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Brescia in data 08.10.2012, risulta che in quel Comune, alla via Milano n. 22, lo stesso aveva eletto domicilio: detto verbale, redatto da pubblico ufficiale, è atto pubblico il cui contenuto fa fede fino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità. In detto domicilio, validamente dichiarato, è stata infruttuosamente tentata la notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato;
conseguentemente, la notifica è stata effettuata, ex art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore (avv. Giorgio Zanelli del foro di Brescia, difensore che, sia nella richiesta che nel decreto di giudizio 2 immediato, figura come di fiducia): ne deriva che la notificazione di tale atto risulta regolarmente eseguita e che l'imputato è stato correttamente dichiarato "assente" nel corso del giudizio.
3. In sostanza, sul piano generale, la disciplina introdotta dalla I. 67/2014 si articola avendo come riferimento tre categorie di situazioni, e cioè che al momento della costituzione delle parti, in sede di udienza preliminare o dibattimentale: 1) vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e questi abbia espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) non vi sia la prova certa della conoscenza dell'imputato della data della udienza, ma, al contempo, vi siano una serie di "fatti o atti" da cui si fa discendere, direttamente o indirettamente, la prova che l'imputato sia a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;
3) non vi sia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato né della data dell'udienza, né della esistenza del procedimento penale. In riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da parte dell'imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà essere celebrato in assenza. Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola conoscenza da parte dell'imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art. 420-bis, cod. proc. pen. fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma, al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo (art. 420-bis, comma 4). Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420- quater cod. proc. pen.).
4. Fermo quanto precede, nella fattispecie si versava in un'ipotesi nella quale, al momento della celebrazione del processo in sede dibattimentale, non vi era la prova certa della conoscenza dell'imputato della data d'udienza, ma, al contempo, vi erano elementi indicativi del fatto che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi. Legittimamente dichiarata l'assenza dell'imputato ex art. 420-bis cod. 3 proc. pen., occorre accertare se detta assenza sia dipesa dalla "incolpevole" mancata conoscenza da parte dell'imputato stesso del processo, requisito indispensabile per procedere alla rescissione del giudicato.
5. Dagli atti emerge altresì che, al momento della celebrazione del processo, il predetto era detenuto per altra causa;
peraltro, nel succitato verbale di identificazione, si è anche correttamente evidenziato che l'odierno ricorrente è stato reso edotto dell'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria ogni mutamento del domicilio dichiarato ed eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione, le successive notificazioni sarebbero state eseguite mediante consegna al difensore.
6. Invero, secondo la giurisprudenza di questa stessa sezione "sussiste colpa evidente nella mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all'art. 625- ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen." (Sez. 2, sent. n. 45329 del 28/10/2015, dep. 13/11/2015, Helmegeanu, Rv. 264959).
6.1. L'ipotesi su cui è intervenuta la sentenza n. 45329/2015 differiva dal caso di specie non essendo relativa ad un imputato detenuto al momento della notificazione ma ad un imputato detenuto per altro procedimento;
in ogni caso, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ipotesi di eventuale stato di detenzione dell'imputato sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio effettuata evento sconosciuto dall'ufficio e non reso noto al giudice da parte del difensore, né altrimenti dedotto dalla parte non impone di eseguire le notificazioni presso il luogo di detenzione essendo valida la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nel luogo del domicilio dichiarato o eletto (cfr., ex multis, Sez. 1, sent. n. 41339 del 15/10/2009, dep. 27/10/2009, Petralia, Rv. 245074).
6.2. Da ciò consegue che l'imputato non può fondatamente dolersi delle modalità di notifica, nelle forme previste dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio, allorquando non abbia provveduto a comunicare il trasferimento di domicilio e il sopravvenuto stato di detenzione come sarebbe stato suo preciso onere a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.. 6.3. E così, la (regolare) notificazione del decreto che dispone il giudizio eseguita non direttamente nelle mani dell'imputato od in luogo da questi indicato ma esclusivamente presso il difensore potrebbe sì potenzialmente aver dato luogo alla mancata conoscenza da parte dell'imputato della data di celebrazione del processo, ma la conseguenza sarebbe comunque derivata esclusivamente da una sua condotta non certo "incolpevole" che, in quanto tale, non consente di ritenere integrate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 625-ter cod. proc. pen. per ottenere la rescissione del giudicato. D'altro canto, diversamente opinando, si potrebbe giungere al paradosso che la volontaria elezione o dichiarazione di un domicilio inidoneo non seguita da un'attivazione dell'interessato a comunicare eventuali mutamenti di quanto dichiarato possa diventare un agevole escamotage per vanificare l'esito del processo in absentia attraverso il ricorso (potenzialmente attuabile anche a distanza di anni) al rimedio di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen. con tutte le immaginabili deleterie conseguenze non solo sull'economia processuale e sulla esigenza di rapido accertamento dei reati e dei loro responsabili a beneficio della collettività, ma anche sui tempi di estinzione dei reati per prescrizione atteso che per espresso dettato normativo la sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. può essere disposta solo fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420- ter cod. proc. pen.. 7. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, anche sotto altro profilo, difetta in capo a NA AL il requisito della incolpevole mancata conoscenza del processo. Sempre la giurisprudenza di legittimità riconosce come, in tema di rescissione di giudicato, sussista colpa evidente nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attivi autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, ord. n. 15932 2 del 01/04/2015, dep. 16/04/2015, Della Nave, Rv. 263084); così come costituisce specifico dovere deontologico del difensore il coinvolgimento dell'assistito nelle contingenti scelte nel procedimento e, nella fase propriamente processuale (tra tutte, Sez. U, sent. n. 22242/2011, Scibè; Sez. 6 sentt. n. 66/2010, 5332/2011, 5169/2014, Sez. 5, sent. n. 24707/2010), è onere proprio dell'imputato l'attivazione per il contatto con il difensore: attivazione che, nella fattispecie, risulta del tutto mancata per fatto e colpa addebitabile esclusivamente alla parte.
8. Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato consegue la condanna della parte privata istante al pagamento delle spese processuali attesa la natura di impugnazione dell'istanza proposta a norma dell'art. 625 ter cod. proc. pen. (cfr. in tal senso, Sez. 1, sent. n. 23426 del 15/04/2015, dep. 01/06/2015, Rv. 263795). Stante la particolarità della situazione non ritiene il Collegio di dover irrogare al richiedente anche la sanzione del versamento a favore della cassa delle ammende della ulteriore somma prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali. camera di consiglio del Così deliberato in Roma, udienza in 15.04.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott.ssa Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 MAG 2016 IL PREMADY CANCELLIER Claudia Piane E T R N Z I O E O C * 6