Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 21069
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Sentenza 15 aprile 2016

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In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata, che abbia eletto domicilio e sia stata ritualmente avvisata dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. pen., abbia omesso di comunicare all'autorità procedente il proprio sopravvenuto stato di detenzione per altra causa, con la conseguente notificazione degli atti processuali al difensore d'ufficio ai sensi del quarto comma del predetto art. 161.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2016, n. 21069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21069
    Data del deposito : 15 aprile 2016

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