Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano 04242/01 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.m.3392/98 dr. Marino Donato Santojanni Consigliere Crom. 9082 dr. Fernando Lupi ( dr. Donato Figurellt Consigliere rel. Rep. Consigliere ud.10.01.2001. dr. Attilio Celentano dr. Giuseppe Cellerino Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente pro-tempore prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Antomino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, per procura speciale in calce al ricorso e com essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Prezza n. 17 presso l'Avvocatura .: Centrale dell'Istituto medesimo, ricorrente;
CONTRO
SAIA Esercizio S.p.A., com sede im Brescia,, im persona dell'amministratore unico comm. Enrico Tamagmini, rap- -- 1 68 presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Catalano del foro di Milano, per procura speciale im calce al con- troricorso, con domicilio eletto im Roma presso lo studio dell'avv. Giovanni Merla alla via Panama n.110, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di - 3 dicembre 1997, n. 2905/97, Brescia im data 20 novembre m. 2308/97 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001; udito l'avv. Antonino Sgroi per il ricorrente Istituto;
udito l'avv. Giovanni Merla, per delega dell'avv. Giuseppe Catalano, per la società controricorrente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. A seguito di verbale ispettivo del 29 ottobre 1991, com cui veniva contestato il mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di tra- sferta corrisposta ai propri impiegati, la SAIA Eser- cizio s.p.a., dopo aver imutilmente esperito il ricorso amministrativo, provvedeva, im forza del condono di cui al d.l. 15 gennaio 1993 m. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993 m. 63, al relativo pagamento con riserva di ripetizione e conveniva, quindi, in giudizio l'INPS innanzi al Pretore g.d.l. di Brescia, per sentire accer- ручно tare l'insussistenza del debito (essendo stata concessa ai dipendenti non l'indennità di trasferta, come erro- neamente ritenuto dai verbalizzanti, ma il rimborso delle spese di vitto ed alloggio) e condannare l'Istituto alla restituzione delle somme versate. Com sentenza dell'8 gennaio 1997 il Pretore, aderendo alla tesi del convenuto circa la natura estintiva del con- domo, dichiarava inammissibile il ricorso. Appellava la ricorrente, che denunciava come erronea la ravvisata natura giuridica del condono e riproponeva le difese di merito. Resisteva l'INPS, che chiedeva confermarsi la pronuncia. Com sentenza in data 20 novembre - 3 dicembre 1997 il Tribunale di Brescia, im riforma dell'impugnata sentenza, --3- condamnava l'INPS a restituire all'appellante la somma di lire 8.095.500, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale. Osservava il Tribunale che, una volta fatto il condono, il contribuente poteva coltivare la domanda di accerta- mento negativo del debito e di ripetizione nei confronti dell'INPS, perchè la domanda di condono nom costituiva, di per sè, acquiescenza alla pretesa patrimoniale dell'Ente (specie in presenza di manifestazione di volontà contraria, desumibile dall'apposizione della cosiddetta clausola di form riserva) e non aveva riflessi estintivi automatici sui giu- dizi pendenti, e perchè, in ogni caso, per privare il citta- dino dell'esercizio di um tal diritto era necessaria una espressa previsione di legge, che inveve mancava del tutto. Osservava altresì il Tribunale che l'obbligazione previ- denziale era di natura trilatera (datore di lavoro lavoratore - ente previdenziale) ed andava adempiuta dal datore subordinato - tutte le volte in cui sussistesse il sottostante rapporto di lavoro dipendente o la corrispondente attribuzione patrimoniale, costituente imponibile retributivo, con un chiaro vincolo di reciproca interdipendenza, che non era possibile spezzare, impedendo al datore di lavoro (che pagasse senza aderire alla pretesa) l'accertamento del presupposto impositivo, comminan- dogli l'estinzione del relativo giudizio. In ordine all'esame del merito il Tribunale riteneva fondata - 4 la domanda dell'appellante, in quanto, alla stregua del contratto collettivo e dell'accordo aziendale, im luogo del rimborso spese per la consumazione del pasto, era stata riconosciuta la trasferta del per- sonale viaggiante. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 13 feb- braio 1998, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso notificato il 24 marzo 1998, ed ha depositato memoria. ру Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa ap- plicazione delle norme sul condono previdenziale, in parti colare dell'art. 6 d.
1. m. 6/93 convertito con modifiche nella legge n. 63/93, nonchè vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), l' Ente ricorrente deduce che il silenzio del legislatore nom sia di alcun ausilio per la soluzione del problema costituito dalla validità o meno del condono sottoposto a condizione o riserva, e che deve farsi uso degli altri criteri ermeneutici ed in primo Sple luogo del fine perseguito dal legislatore -, essendo l'in- certezza normativa non sciolta con l'uso dell'interpreta- zione letterale della norma;
che in tema di condono il fine perseguito dal legislatre è triplice: recupero dell'eva- sione, definizione contenzioso pendente, reperimento entrate;
- 5ple che sia il debitore che la P.A. sono chiamati ad utilizzare il condono senza potervi apporre alcuna modifica%;B che in siffatto procedimento nessuno spazio ha l'autonomia con- trattuale;
che ritenere i contributi previdenziali appar- tenenti al "genus" dei tributi ed alla "species" delle imposte speciali porta com sè logicamente che con riguardo al condomo previdenziale siano applicabili le norme sul con- dono fiscale, qualora per il primo manchi una mormativa spe- cifica su um determinato argomento e ne consegue pertanto l'impossibilità del debitore dell'ente previdenziale di sotto- родит porre a condizione risolutiva il condono. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Ente ricorrente in subordine deduce che il Tribunale non poteva accogliere la domanda di restituzione somme formulata dalla ricorrente in primo grado, im quanto la società nom aveva dimostrato che le somme versate ai propri dipendenti nom fossero retribuzione, ma bensì indennità di trasferta. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso. Al riguardo va rilevato che il contrasto interpretativo in ordine all'apponibilità alla domanda di condono previdenzia- le della riserva di ripetizione del pagamento, all'esito dell'accertamento giudiziale in corso o da instaurare era stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la .. 6 sentenza 15 maggio 1998 n. 4918, com la quale si era stabilito che la domanda di condono accolta dall'ente previdenziale fa venir meno ogni contestazione sulla esistenza del debito contributivo, mentre la riserva di accertamento negativo del debito apposta alla do- manda stessa è priva di effetti (ma nom incide sulla validità della domanda di consono). Successivamente, però,, a tale composizione del contrasto, il legislatore ha disciplinato la materia con il nono comma dell'art. 81 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che stabilisce in modo specifico: "Le clausole di riserva рути di ripetizione,, subordinate all'esito del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle doman- de di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. ty 4 del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, com modifica- ziom, dalla legge 28 maggio 1997 n.140, e precedenti prov- vedimenti di legge sempre in materia di condono previden- ziale, sono valide e nom precludono la possibilità di accer- tamento negativo im fase contenziosa del relativo debito". Pertanto, come questa Corte ha già affermato (Cass. 18 agosto 1999 n. 8698), ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge m. 448 del 1996, le clausole di riserva di ri-, petizione, subordinate agli esiți del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale (ivi comprese, stante il tenore.
7 - letterale della morma, quelle relative a provvedimenti di condono precedenti a quello disposto com l'art. 3 d.l. 28 marzo 1997 m. 79, convertito im legge 28 maggio 1997 n. 140), sono valide e nom precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di tal che si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito. A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata. r Infondato è anche il secondo motivo, formulato in via su- bordinata dall'INPS, avendo il Tribunale, sulla base del C.C.N.L. di categoria e dell'accordo nazionale 12 dicem- bre 1986, rilevato che il verbalizzante aveva fatto esclu- sivo riferimento al disposto dell'art. 20/B lett.d) del citato contratto collettivo, senza tener conto che il me- desimo articolo, alla lettera B), prevede il rimborso di spese di vitto e alloggio in occasione della trasferta e che, com il citato accordo aziendale 12 dicembre 1986, in + deroga al predetto art. 20/B lett. b), im Tuogo del rimbor so spese per la consumazione del pasto, è stata riconosciu- ta la trasferta del personale viaggiante, essendo evidente che, com tale pattuizione, si è solo inteso ricondurre a misura fissa la spesa anzidetta, parametrandola alla misura della trasferta, ma senza mutare la natura. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso im Roma il 10 gennaio 2001. Il Presidente (dr. Marino Donato Santojanni) Можно в виторомии Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jousto Fijumelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I A 0 D 3 oggi,23 MAR. 2001 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L . R , O A IL CANCELLIERE A N 41909 ' B R L N E I T O I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 I - T N S S 1 G 1 N O O E P S A E M I I D G A E A G , E O D O L T R E T T T I S A N R I I L E G S D L E E E R O D -9-