Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
In caso di eventuale stato di detenzione dell'imputato per altra causa, sconosciuto dall'ufficio e non reso noto al giudice da parte del difensore, né altrimenti dedotto dalla parte, è valida la notifica del decreto di fissazione dell'udienza (nella specie relativa a trattazione di incidente d'esecuzione) eseguita al domicilio risultante dagli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 41339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41339 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2673
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 7160/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR RA, N. IL 21/12/1962;
avverso l'ordinanza n. 344/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 05/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 05.12.2008 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di RA RA di applicazione del vincolo della continuazione in executivis, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra quattro sentenze definitive a suo carico (meglio specificate nel citato provvedimento), rilevando l'eterogeneità dei fatti (contro il patrimonio, in materia di droga e di fede pubblica) e la distanza nel tempo delle condotte.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) nullità dell'impugnato provvedimento per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza ad esso ricorrente;
b) errato diniego della richiesta continuazione, trattandosi di fatti tutti determinati da motivi di lucro personale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. La prima deduzione, invocante nullità, è anzitutto palesemente infondata in fatto, posto che in atti risulta che la citazione per l'udienza di trattazione del proposto incidente venne regolarmente notificata al RA RA in data 13.10.2008 presso il suo domicilio a mani del "figlio convivente". Trattasi dello stesso domicilio (Via Cagnone n. 14, Catania) in cui l'odierno ricorrente si diceva domiciliato nella sua istanza 08.04.2008. La notifica si è dunque ben perfezionata. L'eventuale stato di detenzione, oggi dedotto con il ricorso qui in esame, non risultava in atti al momento del giudizio, ne' esso fu significato in udienza da parte del difensore fiduciario, presente in persona di un suo sostituto (v. il relativo verbale). In siffatta situazione di fatto, è pacifica giurisprudenza che - in caso di eventuale stato di detenzione non conosciuto dall'ufficio e non dedotto dalla parte - non sussiste nullità della notifica ritualmente effettuata al domicilio risultante in atti (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 20649 in data 31.01.2007, Rv. 237486, Malvone;
Cass. Pen. Sez. 4, n. 36916 in data 13.07.2005, Rv. 232231, Ciotola;
ecc.). Parimenti del tutto infondata risulta la deduzione del ricorrente in ordine al merito della decisione impugnata che ha disatteso la richiesta di unificazione in continuazione sul corretto rilievo della mancanza di elementi sintomatici e rivelatori della sussistenza di un unico e previo disegno criminoso, al contrario dovendosi rimarcare la presenza di elementi in tal senso contrari (quanto a tipologia delle condotte e distanza cronologica tra i vari reati). Trattasi di corretta valutazione, effettuata alla stregua dei parametri di legge come elaborarti dalla giurisprudenza di legittimità, per nulla scalfita dalla qui proposta deduzione in ordine alla matrice di profitto che li avrebbe accomunati, elemento non solo troppo generico ai fini in parola, ed anche apodittico, ma inidoneo a costituire il chiesto vincolo in quanto rivelatore, piuttosto, di uno stile di vita (o propensione al delitto).
Il ricorso è, dunque, inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ex lege, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, in tal misura ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente RA RA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009