CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21640 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ADIL nato il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che, per quanto di interesse, ha dichiarato AD BO responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 perché trasgrediva all’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, emesso dal Questore di Pesaro e Urbino, senza giustificato motivo, e lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. Reato commesso il 17/11/2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di AD BO e ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento del giustificato motivo previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21640 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 La Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere che la diffusione del COVID e le disposizioni emergenziali all’epoca vigenti a causa della pandemia costituivano un impedimento insormontabile all’esecuzione dell’ordine. L’impossibilità era dovuta anche all’indisponibilità di passaporto, unico titolo valido all’espatrio, circostanza di cui dava atto anche il Questore competente nell’ordine che si asserisce violato;
inoltre la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che nel periodo emergenziale gli uffici consolari non avevano potuto svolgere le loro funzioni e che per il suo stato di indigenza in quel periodo l’imputato non aveva nemmeno i soldi per raggiungere il Consolato presso il quale svolgere gli adempimenti per ottenere il passaporto.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il beneficio è stato negato in considerazione della durata dell’inottemperanza, che avrebbe dimostrato la particolare intensità del dolo, e non ha tenuto conto del fatto che l’imputato ha violato un solo precetto anche perché negli otto mesi in cui non ha dato esecuzione all’ordine di allontanamento egli non ha ricevuto altri ordini o inviti ad allontanarsi. In assenza di altri indici ostativi o comunque inidonei a qualificare l’offesa come non tenue, la causa di non punibilità poteva essere riconosciuta.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 39 cod. pen. in combinato disposto con l’art. 17 cod. pen. e con l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, affermando che la pena inflitta era comunque inferiore al minimo edittale. Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato non il minimo della pena pari ad euro 10.000,00 di ammenda, ma la misura superiore di euro 12.000,00, riducendola poi di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di appello chiedeva di ridimensionare la pena base al minimo edittale e quindi la motivazione con la quale era stato respinto era del tutto incongrua. 3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e il ricorso, così dovendosi riqualificare l’originario atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello di Ancona si è pronunciata su un atto di impugnazione relativo ad una sentenza del Tribunale di Pesaro che condannava l’imputato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. Come statuito dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza di condanna che applica solo la pena dell’ammenda è inappellabile. L’imputato, pertanto, avrebbe potuto solo proporre ricorso per cassazione avverso tale decisione. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02). La Corte di appello territoriale non ha così operato e ha preso in esame i motivi di appello, statuendo su di essi. Come afferma Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, [...], Rv. 285540 – 01, «nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso» (così già anche Sez. 5, n. 13905 dell’08/02/2017, B., Rv. 269597 – 01; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, [...], Rv. 248780). 3. Procedendo dunque sul solco dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, va preso in esame l’atto di appello originariamente proposto, qualificandolo come ricorso per cassazione, e verificandone in via preliminare la sua ammissibilità. Sotto questo profilo va evidenziato che l’avv. Paola Graziosi del foro di Pesaro che lo ha proposto, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava inserita nell’albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Sicché l’atto da qualificarsi ricorso per cassazione è stato presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione di tale mezzo di impugnazione;
ciò impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. 4. La sentenza della Corte di appello di Ancona va quindi annullata senza rinvio e l’atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte 3 Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che, per quanto di interesse, ha dichiarato AD BO responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 perché trasgrediva all’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, emesso dal Questore di Pesaro e Urbino, senza giustificato motivo, e lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. Reato commesso il 17/11/2020. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di AD BO e ha articolato tre motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento del giustificato motivo previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21640 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 25/02/2026 La Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere che la diffusione del COVID e le disposizioni emergenziali all’epoca vigenti a causa della pandemia costituivano un impedimento insormontabile all’esecuzione dell’ordine. L’impossibilità era dovuta anche all’indisponibilità di passaporto, unico titolo valido all’espatrio, circostanza di cui dava atto anche il Questore competente nell’ordine che si asserisce violato;
inoltre la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che nel periodo emergenziale gli uffici consolari non avevano potuto svolgere le loro funzioni e che per il suo stato di indigenza in quel periodo l’imputato non aveva nemmeno i soldi per raggiungere il Consolato presso il quale svolgere gli adempimenti per ottenere il passaporto.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il beneficio è stato negato in considerazione della durata dell’inottemperanza, che avrebbe dimostrato la particolare intensità del dolo, e non ha tenuto conto del fatto che l’imputato ha violato un solo precetto anche perché negli otto mesi in cui non ha dato esecuzione all’ordine di allontanamento egli non ha ricevuto altri ordini o inviti ad allontanarsi. In assenza di altri indici ostativi o comunque inidonei a qualificare l’offesa come non tenue, la causa di non punibilità poteva essere riconosciuta.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 39 cod. pen. in combinato disposto con l’art. 17 cod. pen. e con l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, affermando che la pena inflitta era comunque inferiore al minimo edittale. Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato non il minimo della pena pari ad euro 10.000,00 di ammenda, ma la misura superiore di euro 12.000,00, riducendola poi di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di appello chiedeva di ridimensionare la pena base al minimo edittale e quindi la motivazione con la quale era stato respinto era del tutto incongrua. 3. Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e il ricorso, così dovendosi riqualificare l’originario atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile. 2 2. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello di Ancona si è pronunciata su un atto di impugnazione relativo ad una sentenza del Tribunale di Pesaro che condannava l’imputato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda. Come statuito dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza di condanna che applica solo la pena dell’ammenda è inappellabile. L’imputato, pertanto, avrebbe potuto solo proporre ricorso per cassazione avverso tale decisione. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (da ultimo: Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02). La Corte di appello territoriale non ha così operato e ha preso in esame i motivi di appello, statuendo su di essi. Come afferma Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, [...], Rv. 285540 – 01, «nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso» (così già anche Sez. 5, n. 13905 dell’08/02/2017, B., Rv. 269597 – 01; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, [...], Rv. 248780). 3. Procedendo dunque sul solco dell’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, va preso in esame l’atto di appello originariamente proposto, qualificandolo come ricorso per cassazione, e verificandone in via preliminare la sua ammissibilità. Sotto questo profilo va evidenziato che l’avv. Paola Graziosi del foro di Pesaro che lo ha proposto, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava inserita nell’albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Sicché l’atto da qualificarsi ricorso per cassazione è stato presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione di tale mezzo di impugnazione;
ciò impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. 4. La sentenza della Corte di appello di Ancona va quindi annullata senza rinvio e l’atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte 3 Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4