Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10135
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

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Per i debiti pecuniari della P.A., in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, giacché la natura "querable" della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuato il pagamento a mezzo vaglia cambiario, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale. Ne deriva che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, cod. civ. in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219, comma primo. Il principio si applica anche ai debiti della USL della regione Campania nei confronti dei farmacisti per le prestazioni dagli stessi erogati agli assistiti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10135
Data del deposito : 25 luglio 2001

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