Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Per i debiti pecuniari della P.A., in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, giacché la natura "querable" della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuato il pagamento a mezzo vaglia cambiario, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale. Ne deriva che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, cod. civ. in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219, comma primo. Il principio si applica anche ai debiti della USL della regione Campania nei confronti dei farmacisti per le prestazioni dagli stessi erogati agli assistiti.
Commentario • 1
- 1. Il contributo del contenzioso contro la P.A. alla crisi del processo civileAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 18 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10135 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PE CA, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MAROTTA ALESSANDRO, con studio in 80100 NAPOLI VIA SCARLATTI, 44 giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA USL, DI NAPOLI in liquidazione in p.l.p.t., elettivamente domiciliata presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ROBERTO MARTORELLI, con studio in 80100 NAPOLI VIA MASSERIA GRANDE 27, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
REG. CAMPANIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 460/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 18/2/1998, depositata il 03/03/98; RG. 747/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO MAROTTA;
udito l'Avvocato ROBERTO MARTORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MIELE che ha concluso per il rigetto del 1^, inammissibile il 2^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1^, 1) Con atto notificato in data 11.3.1992, ON Carmine, titolare di una farmacia convenzionata, deducendo che dal ritardato pagamento (da parte della USL, n. 39 di Napoli) dei medicinali regolarmente erogati agli assistiti dal gennaio all'agosto del 1990 gli era derivato un danno pari a L. 55.729.610, ha citato davanti al Tribunale di Napoli la U.S.L. debitrice, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito con interessi anatocistici dalla domanda.
1^, 2) Il Tribunale adito ha rigettato la domanda con sentenza resa in data 19.10.1994, che la Corte di Appello di Napoli ha, confermato (con sentenza a sua volta in data 3.3.1998), con la seguente motivazione.
1^, 3) Ai debiti delle U.S.L., anche a norma degli artt. 37, 38 e 39 della L. regionale 63.80, si doveva applicare il regolamento sulla contabilità dello Stato;
pertanto, "il luogo normativamente fissato per l'estinzione dei debiti delle U.S.L. è l'ufficio di tesoreria presso il quale avviene l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
Pertanto, si doveva escludere che l'invio, da parte delle farmacie, delle distinte contabili riepilogative, equivalesse alla intimazione ad adempiere di cui all'art. 1219 c.c.; anche nell'ipotesi che la riscossione fosse facilitata attraverso l'accreditamento su un suo conto della somma dovuta dalla U.S.L., ciò non valeva a spostare il forum solutionis (che restava la sede dell'ufficio di tesoreria)"; da tale normativa derivava che l'USL non doveva ritenersi in mora, ne' essere condannata a norma dell'art. 1224 c.c.. 2^, 2) Di tale sentenza il Pretore ha chiesto la cassazione con ricorso, affidato a due motivi, al quale la U.S.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^, 1) Il primo motivo è stato formulato "per difetto di motivazione e per violazione e falsa applicazione del R.D. 18.11.1923 n. 2400 sulla mancata revisione del luogo del pagamento nel domicilio del debitore, nonché della natura di norma regolamentare del R.D. 23.5.1924, n. 872 e R.D. 7.10.1926, n. 1759, nonché (ancora) di tutte le norme successive riguardanti l'amministrazione e contabilità dello Stato ad eccezione della L. 23.10.1962, n. 1575". Attraverso un riesame analitico della (molteplice) legislazione in materia, il ricorrente tende a dimostrare che, contrariamente a quanto deciso dalla sentenza impugnata, la normativa (di natura preminentemente regolamentare) che disciplinava "il pagamento delle somme dovute dallo Stato", sarebbe stata derogata dall'art. 1182 c.c., che avrebbe, sempre secondo il ricorrente, modificato il previgente art. 1249 (del c.c. del 1865) ritenendo che "per l'adempimento delle obbligazioni "querables" vi (fosse) la necessità della collaborazione del creditore, mentre per quelle potables di tale collaborazione non vi è necessità alcuna" (come risulterebbe confermato dalla osservazione che "quando nel 1962 il legislatore ha voluto prevedere un luogo di estinzione diverso da quello previsto dal codice, contrariamente agli altri casi, proprio per poter derogare a quanto stabilito dal Codice, lo ha previsto con una legge (L. 23.10.1962, n.1575)", la quale però non riguarderebbe il (tipo di) pagamento in esame.
1^, 2) Per giudicare sulla fondatezza del ricorso - e delle tesi interpretative nello stesso formulate - si deve osservare che questo S.C. ha già statuito in termini generali che per "i debiti pecuniari della P.A ............ in deroga al principio di cui all'art. 1182, co. 3 c.c., i pagamenti si effettuano presso gli uffici della tesoreria dell'amministrazione debitrice (Cass. 18.6.1996, n. 5596). Infatti, come precisa la stessa sentenza "la natura "querable" della obbligazione rimane ferma, si nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuata i pagamenti a mezzo vaglia cambiario ............... sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegna circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale ..... ne deriva che il ritardo di pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, co. 2, n. 3 c.c., in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219, co. 1^".
Per giurisprudenza altrettanto pacifica, il predetto criterio interpretativo si applica (anche) ai debiti delle USL, della Regione Campania nei confronti dei farmacisti per le prestazioni dagli stessi erogate agli assistiti" (Cass., 21.4.1995, n. 4503; 20.12.1999, n. 14311). 1^, 3) Non ritiene questo S.C. di modificare la propria precedente (e pacifica) giurisprudenza in base alle argomentazioni svolte nel ricorso in esame (anche attribuendo alla dialettica tra leggi e decreti, alla successione delle leggi nel tempo e ad alcune sentenze della Corte Costituzionale significati erronei con riferimento alla vigenza della normativa che ha regolato il caso in esame). 2^, 1) Con il secondo motivo - formulato "per difetto di motivazione circa la richiesta degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 c.c." - Il ricorrente avanza una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento dei danni per ritardato pagamento, oltre agli interessi anatocistici dalla domanda" formulata in primo grado. Il motivo pertanto risulta inammissibile (anche) in questa sede. 3^, 1) Per la ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo del ricorso;
e dichiara inammissibile il secondo;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001