Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 2
Ai fini della validità dell'atto di querela non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore.
Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48528 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2335
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 3217/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) B.V. , N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1159/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 28/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito, per la parte civile, Avv. Tringoli;
udito il difensore avv. Vilona.
RITENUTO IN FATTO
B.V. propone ricorso contro la sentenza della corte di appello di Catania che lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 388 e 614 c.p., così confermando, salvo in punto pena, ridotta a mesi 10 di reclusione, la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Lentini, in primo grado. A sostegno del ricorso il B. espone le seguenti doglianze:
1. violazione di legge per mancata correlazione tra imputazione e condanna e mancata enunciazione del fatto in forma chiara, nonché vizio di motivazione sul punto;
2. violazione di legge per mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di valida querela;
contesta il ricorrente la validità di una autenticazione da parte del difensore non contestuale all'apposizione della sottoscrizione da parte del querelante.
3. Nullità dell'atto di costituzione di parte civile per essere lo stesso sottoscritto dal solo patrocinatore privo di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p.;
4. erronea applicazione dell'art. 614 c.p. per avere ritenuto sussistente la violazione di domicilio pur in assenza di abitazione della casa coniugale da parte della moglie separata;
erronea applicazione dell'art. 388 c.p. per avere ritenuto sussistente il reato pur non essendo mai stata chiesta l'esecuzione coattiva del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
5. travisamento della prova con riferimento all'asserito spossessamento, da parte del B. , della casa coniugale e fino al 25.09.2003, data dell'assegnazione a lui della stessa, nonché con riferimento all'avvenuta sostituzione della serratura;
6. manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa;
7. erronea applicazione dell'art. 612 c.p., per avere ritenuto sussistente il reato di minaccia nonostante il ricorrente il giorno del fatto fosse ricoverato presso l'ospedale di (omesso) per sottoporsi a trattamento chemioterapico, nonché per aver assegnato valenza penale alla frase "adesso inizia la vera lotta".
8. prescrizione dei reati di cui agli artt. 614 e 388 c.p., essendo l'unico fatto accertato risalente al (omesso) .
Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminando singolarmente le doglianze del ricorrente, si osserva quanto segue: correlazione tra imputazione e condanna ed enunciazione del fatto in forma chiara.
Con riferimento a questo motivo di doglianza, si deve premettere che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cassazione penale sez. un. 15 luglio 2010 n. 36551); ed invero, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
collegato al principio di correlazione vi è quello di chiarezza della contestazione, previsto dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto", che ha lo scopo di assicurare all'imputato una effettiva e consapevole difesa. Ma lo scopo della norma non è quello di imporre una rappresentazione cronachistica del fatto contestato, bensì quello di rendere esattamente definibile l'oggetto dell'addebito e, quindi, consentire un'efficace difesa. Questa non viene menomata se non si puntualizza questo o quel termine di riferimento della condotta isolatamente considerato, ma solo se, nel suo complesso, non sia possibile identificare storicamente il fatto nei suoi connotati essenziali (cfr. Cassazione penale sez. 6, 19 aprile 2010, n. 27398). La mancata indicazione di circostanze spazio-temporali della condotta e/o di altri elementi di specificazione dell'oggetto materiale del reato rileva, pertanto, solo allorquando non sia altrimenti possibile individuare e collocare l'episodio criminoso contestato;
al contrario, l'omissione non produce conseguenze giuridiche quando i profili fondamentali del fatto per il quale è stato disposto il giudizio risultino chiari dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti.
Ciò premesso, rileva questa corte come il capo di imputazione relativo alla violazione di domicilio sia sufficientemente chiaro e specifico, indicando la condotta nei suoi tratti essenziali nonché il periodo temporale di sviluppo della stessa, ne' si ravvisa in proposito alcuna difformità tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza.
A diverse conclusioni si deve aggiungere per quanto riguarda il reato previsto dall'art. 388 c.p., giacché il capo di imputazione contiene una formulazione tutt'altro che chiara, laddove indica che l'imputato "compiva atti simulati o fraudolenti nascenti dal predetto provvedimento dell'autorità giudiziaria"; trattasi di affermazione piuttosto criptica, che non ha trovato idonea spiegazione nemmeno all'esito del dibattimento, non essendo chiaro in cosa siano consistiti questi atti simulati o fraudolenti.
Deve, peraltro, rilevarsi come sia dubbia la sussistenza stessa del reato di cui all'art. 388 c.p., di cui si dirà più ampiamente in seguito.
DIFETTO DI VALIDA QUERELA.
Il motivo di ricorso relativo all'invalidità della querela, per via della autenticazione da parte del difensore non contestuale all'apposizione della sottoscrizione del querelante, è infondato. Questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare che la sottoscrizione del cliente può essere autenticata dal difensore persino se non effettuata in sua presenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21950 del 24/04/2008, Rv. 240486). A maggior ragione, dunque, non può ritenersi invalida la sottoscrizione apposta in presenza del difensore e da costui autenticata in un momento successivo, tanto più che la norma non richiede alcuna contestualità (cfr. art. 39 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale). Quanto alla data di presentazione della querela ed alla sua idoneità a consentire la procedibilità anche per fatti successivamente commessi, si richiama la giurisprudenza di questa corte (per tutte Cassazione penale sez. 6, 13 gennaio 2011, n. 2241), secondo cui in tema di reato permanente il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.
INESISTENZA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. Viene eccepita dalla ricorrente l'inesistenza dell'atto di costituzione di parte civile per essere lo stesso sottoscritto dal solo patrocinatore privo di procura speciale rilasciata nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p.; a prescindere dalla fondatezza o meno dell'eccezione, si rileva che la stessa è stata tardivamente presentata ed è perciò inammissibile, come correttamente osservato dalla corte d'appello di Catania alla pagina cinque della sentenza impugnata. Nè può parlarsi nel caso di specie di inesistenza giuridica, specialmente se si tiene conto del fatto che in calce all'atto di costituzione di parte civile vi è la procura speciale rilasciata al difensore, regolarmente sottoscritta dalla parte ed autenticata dal professionista. La sottoscrizione della parte contenuta sullo stesso foglio in cui si formalizzava la costituzione di parte civile non può che essere considerata come inequivocabile volontà della stessa in ordine a detta costituzione;
senza contare che l'esistenza di una nomina tacita può validamente desumersi proprio dal successivo e contestuale conferimento della procura alle liti, corredato della necessaria autenticazione da parte del difensore (in argomento si veda la Sentenza n. 46957 del 16/10/2009, Rv. 245398).
Deve essere, infine, rilevato come le questioni relative alla regolarità della querela ed alla costituzione di parte civile siano state già esaminate dal giudice di appello con motivazione idonea ed approfondita, senza che le censure mosse dal ricorrente in questa sede introducano elementi significativi di novità sulle questioni prospettate.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO.
Sostiene il ricorrente che non si sia integrato il reato di violazione di domicilio per mancanza della attualità dell'uso, in considerazione del fatto che la moglie del B. , cui era stato assegnato l'alloggio in sede di separazione, non avrebbe mai abitato lo stesso in quel periodo.
La censura attiene ad una valutazione di merito, quella sulla attualità dell'uso, che è stata correttamente motivata dai giudici di merito e che pertanto si sottrae ad ogni censura in questa sede. Sia consentito, comunque, richiamare la giurisprudenza di questa corte, secondo cui "Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto (Sez. 5, Sentenza n. 29934 del 16/06/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235151; conf. Sez. 5, Sentenza n. 21062 del 05/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229190). MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE. Lamenta il ricorrente che sia stata ritenuta sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art. 388, pur non essendo mai stata chiesta l'esecuzione coattiva del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Dice l'art. 388, al suo comma 1, che "Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Euro 103 a Euro 1.032". Dalla lettera della norma si evince che per la sussistenza del reato devono ricorrere due condizioni: a) il compimento di atti simulati o fraudolenti;
b) l'inottemperanza all'ingiunzione di eseguire il provvedimento.
Dunque, assume rilevanza la contestazione degli atti simulati o fraudolenti che il B. avrebbe posto in essere per sottrarsi agli obblighi nascenti dall'ordinanza presidenziale in sede di separazione, atti tuttavia indicati in modo generico nel capo d'imputazione, con formale riferimento alla formulazione letterale della norma incriminatrice, senza che nel corso del dibattimento tali condotte siano state sufficientemente individuate e specificate, anche con riferimento al dato temporale. A tale proposito si rileva che la sentenza di primo grado non contiene praticamente alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del reato in esame, limitandosi a qualche breve cenno nella trattazione del reato di cui all'art. 614 c.p. (cfr. pag. 9); anche la sentenza di appello non contiene sufficienti elementi di descrizione della fattispecie e di giustificazione della condanna, essendosi limitata ad affermare che il B. sostituiva più volte ed abusivamente la serratura della casa coniugale (circostanza non risultante dalla sentenza di primo grado e contestata dal ricorrente, il quale ha eccepito altresì il travisamento della prova sul punto).
Si deve, comunque, rilevare che per la configurazione del reato in esame manca anche il secondo degli elementi sopra evidenziati e cioè l'esistenza di una formale ingiunzione di eseguire il provvedimento;
ma si deve anche tenere conto del fatto che il B. non impedì alla moglie di entrare in possesso dell'abitazione, in ottemperanza all'ordinanza del giudice della separazione, bensì con successive condotte si introdusse nei luoghi nella disponibilità di quest'ultima e contro la sua volontà, così configurando il reato di cui all'art. 614 c.p. e non anche, invece, quello contestato di cui all'art. 388 c.p.. La giurisprudenza richiamata dalla corte d'appello di Catania sarebbe stata appropriata se il B. avesse cambiato la serratura subito dopo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, al fine di impedirne l'accesso e dunque compiendo un atto fraudolento volto ad impedire l'attuazione dell'ordine presidenziale;
ma così non fu, tanto che al B. fu contestato di essersi introdotto in un'abitazione nella disponibilità esclusiva della moglie, la quale era evidentemente incompatibile con la mancata immissione in possesso.
Dunque, se il B. avesse sostituito immediatamente le serrature, così impedendo alla moglie di prendere possesso dell'abitazione, non si sarebbe certamente integrato il reato di cui all'art. 614 c.p.;
pertanto, nel caso di specie, la sussistenza di uno dei due reati esclude necessariamente la sussistenza dell'altro.
Per questi motivi
deve essere ritenuto insussistente il reato contestato di cui all'art. 388 c.p.. Travisamento della prova con riferimento all'asserito spossessamento, da parte del B. , della casa coniugale e fino al 25.09.2003, data dell'assegnazione a lui della stessa, nonché con riferimento all'avvenuta sostituzione della serratura.
L'avvenuto spossessamento della moglie, in epoca successiva all'attuazione del provvedimento presidenziale, costituisce un accertamento di fatto che, essendo correttamente motivato, sfugge ad ogni censura in questa sede di legittimità.
Quanto alla asserita sostituzione della serratura, la questione ha perso di rilevanza a seguito della ritenuta insussistenza del reato di cui all'art. 388 c.p.. VALUTAZIONE DI ATTENDIBILITÀ DELLA PERSONA OFFESA. Lamenta il ricorrente la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto, ma anche in questo caso si deve prendere atto che trattasi di questione di fatto, affrontata in modo specifico dai giudici di merito e corredata da idonea motivazione (cfr. pag. 6 della sentenza di appello).
REATO DI MINACCIA.
Lamenta il ricorrente che i giudici di merito abbiano ritenuto la sussistenza del reato di minaccia nonostante che egli il giorno del fatto fosse ricoverato presso l'ospedale di (omesso) per sottoporsi a trattamento chemioterapico, nonché per aver assegnato valenza penale alla frase "adesso inizia la vera lotta".
Entrambi i motivi di censura sono infondati: quanto all'alibi del ricorrente, trattasi ancora una volta di valutazione in fatto che è stata correttamente motivata dai giudici del merito e sulla quale, quindi, questa corte non può intervenire.
Quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza del reato di minaccia, questa corte non ritiene che l'affermazione del B. , specie se valutata nel contesto di una forte animosità e di plurime violazioni del diritto di abitazione, sia totalmente priva di valenza intimidatoria;
trattasi comunque di valutazione strettamente correlata al merito, in quanto solo tenendo conto di tutte le circostanze concrete può operarsi una valutazione complessiva della condotta dell'imputato.
PRESCRIZIONE.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione dei reati contestati, si premette che essendo stato escluso il reato di cui all'art. 388, diventa irrilevante la relativa questione prescrizionale. MINACCIA.
L'episodio di minaccia risale al (omesso) ; trattasi di reato punito con la multa, per cui tenendo conto delle interruzioni si prescrive - sia con la vecchia che con la nuova normativa - in un massimo di sette anni e sei mesi. Tale termine risulta decorso al 2 gennaio del 2011 ed anche tenendo conto dei sette mesi e 28 giorni indicati nella sentenza di appello si giunge alla fine di agosto od ai primi di settembre di quest'anno. Violazione di domicilio. Per quanto riguarda la violazione di domicilio il termine prescrizionale è identico, dal momento che il reato è punito con la reclusione fino a tre anni;
quanto al termine di decorrenza, si deve prendere atto che la sentenza di primo grado afferma che vi fu lo spossessamento definitivo dell'immobile a fine giugno del 2002 (cfr. Pag.8), mentre la corte d'appello afferma che tale spossessamento avvenne al dicembre del 2002 (cfr. Pag.7); in ogni caso, anche a voler prendere come termine di decorrenza quello del dicembre 2002, ne consegue che il termine massimo di prescrizione è decorso nel giugno del 2010 ed anche a voler considerare le sospensioni indicate nella motivazione della sentenza di appello, il reato è ad oggi ampiamente prescritto.
STATUIZIONI DI CARATTERE CIVILE.
Poiché è stata ritenuta la sussistenza dei reati di violazione di domicilio e di minaccia, restano ferme le statuizioni di carattere civile;
tenendo conto, peraltro, del fatto che si è esclusa la responsabilità per il reato di cui all'art. 388 c.p., le spese sostenute in questo grado dalla parte civile vengono liquidate in misura ridotta rispetto alla richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato ex art. 388 c.p., perché il fatto non sussiste ed in ordine agli altri reati perché estinti per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'oscuramento dei dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il deciso in Roma il 6 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011