Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48528
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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Ai fini della validità dell'atto di querela non è necessario che la sottoscrizione del querelante sia contestualmente autenticata dal difensore.

Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48528
Data del deposito : 6 ottobre 2011

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