Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
La violazione del domicilio (art. 614 cod. pen.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sè sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 614 cod. pen. la condotta dell'imputato che si era introdotto all'interno di una abitazione, contro la volontà del titolare, effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall'apertura di una porta, comunicante con il proprio adiacente studio professionale, il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia, conclusasi con il decesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21062 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 05/03/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 429
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 033050/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER NT N. IL 09/07/1942;
avverso SENTENZA del 03/02/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta Cesqui che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
RI IO è stato condannato a 4 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 614 c.p., contestatogli "per essersi clandestinamente introdotto all'interno dell'abitazione di Ercolani Silvana, contro la volontà della predetta, effettuando opere di demolizione di un muro e apertura di una porta comunicante con il proprio adiacente studio professionale:
in Rieti, accertato il 12 gennaio 1997".
CoL ricorso deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione:
- alla sussistenza del reato ascritto;
- alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla, contestata aggravante;
- alla sostituzione della pena inflitta con quelle previste dall'art. 53 e ss. L. n. 689/81. Rileva il collegio che il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.
È ben vero che, perché sia violato il domicilio è necessario che esso esista realmente ed attualmente, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che la legge penale ha inteso tutelare. Ma l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto tutelatile della libertà) individua le sotto il profilo della libertà domestica, non viene di certo meno a ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto(nella specie, per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia conclusasi con il decesso).Assenza che, diversamente dal dedotto, non implica affatto, di per se sola, vale a dire qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, la volontà "di non tornare ad accedere all'abitazione", e meno che mai quella di "abbandonare definitiva mente" il domicilio. Inammissibili sono pure gli altri profili di doglianza, siccome afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio risulta in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente idonea a congrua ("tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei precedenti penali ma, ancor più, della callidità con cui l'imputato ha sfruttato le condizioni di infermità della persona offesa, si giustificano pienamente le determinazioni in merito assunte dal primo giudice").
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p., come indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Gassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004