Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21062
CASS
Sentenza 5 marzo 2004

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La violazione del domicilio (art. 614 cod. pen.) presuppone la sua esistenza reale ed attuale, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale. L'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sè sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 614 cod. pen. la condotta dell'imputato che si era introdotto all'interno di una abitazione, contro la volontà del titolare, effettuando opere di demolizione di un muro seguite dall'apertura di una porta, comunicante con il proprio adiacente studio professionale, il tutto in assenza del proprietario per ricovero ospedaliero dovuto a grave malattia, conclusasi con il decesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2004, n. 21062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21062
    Data del deposito : 5 marzo 2004

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