Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
Integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un locale di pertinenza di un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 29934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29934 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI EN - Presidente - del 16/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1240
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 044459/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MINELLI DOMENICO, N. IL 02/02/1949;
avverso SENTENZA del 15/07/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso, a mezzo del difensore, EN LL, imputato di violazione di domicilio aggravata, commessa il 9 ottobre 1998 e condannato, previa esclusione della aggravante e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di due mesi di reclusione, senza benefici di legge. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 15 luglio 2005 ha confermato la pronuncia di primo grado.
Deduce il ricorrente:
1) la violazione dell'art. 614 c.p. e connesso vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, ritenuto che il garage nel quale il LL si era introdotto potesse essere considerato luogo di "privata dimora". Invece era emerso che l'appartamento di cui costituiva pertinenza era stato abitato fino a 15 anni prima e che il garage era stato utilizzato sette - otto anni prima. Se ne doveva inferire che la destinazione era del tutto generica mentre la norma in contestazione tutela il luogo ove in concreto si svolga l'attività domestica;
2) la violazione di legge e carenza totale di motivazione sul motivo di appello con cui era stata segnalata la carenza dell'elemento psicologico del reato dal momento che lo stato di apparente abbandono del locale equivaleva ad assenza di qualsivoglia manifestazione dello jus excludendi. Il garage, secondo la deposizione di un agente di P.G., aveva la porta aperta tanto che vi erano state svolte indagini sul deposito, in esso, di sostanza stupefacente;
3) violazione degli artt. 120 e 614 c.p., avendo erroneamente la Corte riconosciuto la titolarità del diritto di querela ad un soggetto che, oltre a non essere proprietario dell'immobile, non aveva con esso nemmeno un rapporto di costante disponibilità. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, questa Corte, in effetti, ha puntualizzato che la violazione del domicilio presuppone la esistenza reale ed attuale di questo, con l'esercizio di tutte le attività domestiche che godono della tutela della legge penale (Sez. 5^, 5 marzo 2004, Oliverii, rv. 229190). Ma l'attualità dell'uso, da ritenersi richiesta in ragione del fatto che il reato in esame è posto a tutela della "libertà" individuale" (capo 2^, sez. 2^ del titolo 12, sui delitti contro la persona), non implica la sua manifestazione con speciali indici rivelatori ne' può ritenersi che venga meno in ragione della frequentazione saltuaria da parte dell'avente diritto. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che l'appartamento di cui il garage costituiva pertinenza era arredato e il locale accessorio era stato lasciato chiuso a chiave. Esso veniva saltuariamente visitato e sorvegliato, al pari del garage, da colui che ne aveva la disponibilità. Vi erano, pertanto, tutte le caratteristiche di un luogo di privata dimora, non violabile contro la volontà di chi ne aveva la disponibilità.
La circostanza che qualcuno potesse averlo utilizzato illegittimamente, addirittura svolgendovi attività illegali, in periodi nei quali il detentore era assente, non è di per sè dimostrativa di alcuna manifestazione di volontà di abbandono del locale da parte dell'avente diritto, poiché attiene, viceversa ad iniziative contra legem di terzi e, come detto, non vale ad esautorare i poteri del titolare.
Tanto la Corte ha, pur sinteticamente, affermato evidenziando che il querelante aveva lasciato chiusi a chiave sia l'appartamento che il garage.
Non si apprezzano dunque la lamentata violazione di legge e il connesso vizio di motivazione.
Quanto alla mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato dedotta con il secondo motivo, discende dalle considerazioni sopra esposte che lo jus excludendi alios fosse stato normalmente manifestato per facta concludentia. Una simile motivazione è del tutto incompatibile con l'assunto sulla buona fede dell'imputato, sicché può ritenersi che al motivo di appello in questione la Corte abbia dato risposta implicitamente e comunque senza che il suo ragionamento possa dirsi affetto da vizi logici o da carenze decisive. Specularmente, il motivo di ricorso per Cassazione che mira a censurare la carenza di motivazione, in realtà risulta formulato in modo generico poiché si limita alla enunciazione del fatto che all'imputato il garage era sembrato disabitato senza dimostrare che erano stati forniti elementi atti a circostanziare il rilievo. In ordine alla deduzione sull'uso del garage fatto da altri malavitosi, deve sottolinearsene la inidoneità a colpire la tenuta dell'impianto motivazionale, dal momento che non è denunciato alcun nesso temporale o logico tra quell'uso e la iniziativa dell'imputato, eventi che ben potrebbero essere privi di collegamento. In ordine al terzo motivo si rileva che esso è stato formulato alla luce delle considerazioni, sulla dismissione della disponibilità dell'immobile da parte del querelante, fin qui disattese. È sufficiente a rigettare il motivo ricordare come il diritto di querela spetti non solo al proprietario dell'immobile, ma anche a chi ne abbia la disponibilità e tale condizione deve ritenersi riferibile al soggetto che nel presente processo ha esercitato il diritto di querela.
La inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi comporta in primo luogo che non può apprezzarsi la intervenuta causa di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., (Sez. Un. 22 marzo 2005, Bracale, rv. 231164; Sez. un. 22 novembre 2000, De Luca, rv. 217266). In secondo luogo, a mente dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato a versare alla Cassa delle ammende una somma che appare equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 500,00.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006