Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2009, n. 46957
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Sentenza 16 ottobre 2009

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L'espressione 'sottoscrizione autenticà contenuta nell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. va intesa nel senso di 'sottoscrizione autenticatà da soggetto a ciò legittimato e, quindi, anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp.att. cod. proc. pen., valendo, a tal fine, anche l'autenticazione del difensore che non sia stato espressamente nominato, giacché in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto di querela può validamente desumersi l'esistenza di una nomina tacita. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la validità della querela, con in calce la scritta 'Londra-Romà, proposta da querelanti che risiedevano all'estero e autenticata in Italia, ritenendo che a tal fine, non fosse necessaria la contestualità della sottoscrizione dei querelanti e dell'autenticazione del difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2009, n. 46957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46957
    Data del deposito : 16 ottobre 2009

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