Sentenza 16 ottobre 2009
Massime • 1
L'espressione 'sottoscrizione autenticà contenuta nell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. va intesa nel senso di 'sottoscrizione autenticatà da soggetto a ciò legittimato e, quindi, anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp.att. cod. proc. pen., valendo, a tal fine, anche l'autenticazione del difensore che non sia stato espressamente nominato, giacché in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto di querela può validamente desumersi l'esistenza di una nomina tacita. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la validità della querela, con in calce la scritta 'Londra-Romà, proposta da querelanti che risiedevano all'estero e autenticata in Italia, ritenendo che a tal fine, non fosse necessaria la contestualità della sottoscrizione dei querelanti e dell'autenticazione del difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2009, n. 46957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46957 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 16/10/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1828
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1625/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR ZI N. IL 24/10/1948;
avverso la sentenza n. 5627/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per L'ann.to s.r. per difetto di querela. Udito, per la parte civile, l'Avv. FIORE S.;
Udito il difensore Avv. CIOTTI S., in sost.ne dell'Avv.ta CORRIAS Lucente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma dichiarava ndp per difetto di querela nei confronti di IO AU, direttore responsabile del quotidiano "la Repubblica" in ordine al delitto di diffamazione, per un articolo pubblicato il 5.08.98, riguardante FI RC e RS MO, definiti come agenti dei servizi segreti britannici, utilizzatori di bande di skinheade, una delle quali attiva anche in Italia, con aggressioni razziste e tentati omicidi. Sul gravame delle parti civili ex art. 577 c.p.p., la Corte di Appello di Roma, ritenuta la validità della querela sporta non richiedendo la legge la contestualità della sottoscrizione dei querelanti e dell'autenticazione del difensore dichiarava ndp, essendo il reato estinto per prescrizione e condannava l'imputato al risarcimento del danno, da liquidare separatamente. Ricorre con articolati motivi la difesa del AU, deducendo l'inosservanza della legge processuale e la violazione di legge:
a) L'appello delle parti civili è inammissibile, poiché non contiene alcun riferimento alla pretesa risarcitoria, b) Le SU Civili di questa Corte hanno stabilito che la procura speciale alla lite è affetta da nullità e determina l'inammissibilità del ricorso, ove contenga l'indicazione di un luogo di rilascio non compreso nel territorio italiano. Ciò perché l'autenticazione non può essere apposta in un luogo diverso da quello della sottoscrizione. Univoca è la giurisprudenza di merito e di legittimità al riguardo, essendo stato più volte deciso che la certificazione di autenticità di un atto, effettuata ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., va redatta contestualmente alla sottoscrizione dell'atto stesso, così esigendosi la presenza nello stesso luogo di colui che appone la firma e di chi autentica quest'ultima.
Di qui la nullità assoluta dell'autentica apposta in Italia dal difensore, della firma vergata all'estero (sez. 5^, 23.2.93, Mancini).
Dal momento che ne' l'art. 39 disp. att. c.p.p., ne' l'art. 337 c.p.p., definiscono l'attività di autenticazione, sovviene l'art.2703 c.c., secondo il quale l'autenticazione consiste nell'attestazione del p. u. che la firma è apposta in sua presenza. Nè sarebbe sufficiente quella che viene comunemente definita "autentica minore", con la quale il p. u. (in genere) o il difensore si limiti ad attestare la verità della firma con la formula "visto per la verità" od altra analoga.
c)Immotivatamente la corte di merito ha dichiarato ndp, sottraendosi all'obbligo di motivazione circa l'insussistenza di elementi suscettibili di terminare il proscioglimento nel merito. La difesa ha prodotto ampia e puntuale documentazione, che andava esaminata sotto questo specifico profilo.
d) Non diversamente, la corte di merito si è sottratta all'obbligo motivazionale, laddove ha condannato al risarcimento del danno, senza verificare previamente se sussistono gli elementi costitutivi del reato ascritto ed il nesso causale col danno lamentato, in virtù di un inesistente automatismo fra il proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p. e la sussistenza dei danni risarcibili.
È pervenuta memoria, con la quale la difesa delle parti civili contrasta le deduzioni del ricorrente.
Il ricorso è fondato, con riferimento alla condizione di procedibilità, la cui valutazione è assorbente.
È pur vero che sez. 5^, 30.5.08, n. 21950 ha statuito che la legge non prescrive ne' che la firma venga apposta alla presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), ne' che l'atto debba pervenire al difensore stesso con determinate modalità piuttosto che con altre (es. fax).
Si ritiene, peraltro, che vada accolto l'opposto orientamento, già espresso da sez. 5^, 23.2.93, Mancini, rv. 193686: "L'espressione sottoscrizione autentica" contenuta dell'art. 337 c.p.p., comma 1, va intesa nel senso di "sottoscrizione autenticata" da soggetto a ciò legittimato e, quindi, anche dal difensore, ai sensi dello art. 39 disp. att. c.p.p., valendo a tal fine, anche l'autenticazione del difensore che non sia stato espressamente nominato, giacché in tal caso, proprio sulla base della stessa autenticazione e dell'attività contestuale alla sottoscrizione dell'atto di querela (oltre che, eventualmente, della presentazione di quest'ultimo, da parte del legale, all'autorità competente), può validamente desumersi l'esistenza d'una nomina tacita.
L'art. 39 disp. att. cit., d'altro canto, non definisce le modalità dell'autenticazione, sicché va applicata la disposizione di cui all'art. 2703 c.c., secondo cui essa consiste "nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Il p. u. deve previamente accertare l'indennità della persona che sottoscrive."
Nè può dirsi che valga nel caso in esame la presunzione che sottoscrizione e autenticazione (della querela da parte delle p.o. e rispettivamente del difensore avvocato Fiore) siano contestuali (sez. 4^, 4.6.08, m. 240562, Schou). Ed infatti è certo che i querelanti risiedevano all'estero, mentre l'autentica è stata apposta in Italia. La scritta che figura in calce all'istanza di punizione "Londra-Roma" denota, in maniera in equivoca, che manca il requisito della contestualità di firma e autenticazione, con la conseguente invalidità della querela. Nè va taciuto che l'art. 337 c.p.p., comma 1, prescrive per il soggetto che si trovi all'estero la presentazione della querela presso un agente consolare.
Va, infine, ricordato che questa Sezione, pronunciandosi in caso analogo nel corso di un procedimento con le stesse parti, ha deciso:
"La querela proposta da soggetto non residente o reperibile in Italia e presentata dal difensore incaricato che ne abbia autenticato la sottoscrizione, si presume valida salvo prova contraria, solo se l'attestazione del difensore, abilitato all'esercizio della professione nel territorio nazionale, offre certezza dell'apposizione della stessa sottoscrizione in sua presenza e nello stesso territorio. (Nella specie in calce alla querela figurava la indicazione "Londra-Roma" significativa di luoghi e di tempi diversi con conseguente attestazione priva del requisito di unicità, necessario ai fini della validità della querela)" (sez. 5^, 18.6.08, n. 41128, invalida. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio, poiché l'azione penale non poteva essere promossa.
Resta assorbita ogni altra censura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché l'azione penale non poteva essere iniziata, per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009