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Sentenza 16 agosto 2023
Sentenza 16 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/08/2023, n. 34919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34919 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. Francesca Carnicelli, con atto scritto insisteva per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 34919 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di AN RA per i delitti di ricettazione di assegni smarriti e per il reato di truffa. Si contestava a RA di avere acquistato olio per oltre 14.000 euro con gli assegni ricettati traendo in inganno il venditore 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 23-bis d.l. 137 del 2020) e vizio di motivazione: il contraddittorio cartolare non sarebbe stato integrato in quanto la Corte d'appello dava atto, erroneamente, che il difensore non aveva depositato conclusioni scritte;
invero tali conclusioni erano state regolarmente trasmesse in data 28 aprile 2022; vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa per difetto di contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della ricettazione: non sarebbe stato adeguatamente scrutinato il possibile concorso del ricorrente nel reato presupposto;
si deduceva (a) che RA viveva nelle zone limitrofe allo smarrimento, (b) che non vi era alcun elemento concreto che indicasse la ricezione, (c) che vi era contiguità tra lo smarrimento e la spendita, (d) che il proprietario degli assegni aveva dichiarato di essere andato a cena, almeno in due occasioni, nel ristorante gestito da RA;
2.3. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 648, comma 4 cod. pen.: per valutare la lieve entità del fatto avrebbe dovuto tenersi conto non solo del valore intrinseco del bene ricettato, ma di tutti gli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen.; 2.4.violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di truffa: mancherebbe la prova degli artifici e raggiri, che non potrebbe essere rinvenuta nella semplice consegna di assegni non riconducibili all'acquirente; non vi sarebbero gli elementi neanche per ritenere integrata l'insolvenza fraudolenta non essendo emersa alcuna azione dissimulatoria;
si deduceva che il venditore non sarebbe stato in alcun modo influenzato dalla condotta ipoteticamente truffaldina, sicché non poteva ritenersi che tra gli ipotetici artifici raggiri e la consegna della merce vi fosse un nesso;
2.5. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, non assegnando prevalenza alle attenuanti generiche, nonostante la pena fosse stata contenuta nei minimi edittali e fosse stato applicato un minimo aumento per la continuazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio condivide e riafferma il principio secondo cui in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca Rv. 284004 - 01). Invero la deduzione delle nullità deve essere sorretta da un concreto interesse e non essere invocata in relazione alla mera violazione formale di regole procedurali cui non sia conseguito alcun pregiudizio all'accusato (sulla necessità dell'interesse a far valere il vizio: Sez. U., n. 4419 del 25/01/2005, Rv. 229982). Nel caso in esame, le conclusioni scritte, erroneamente non considerate dalla Corte territoriale si risolvevano in un richiamo ai motivi di appello, ma non introducevano alcun elemento nuovo, la cui omessa considerazione avrebbe potuto ledere le prerogative difensive. 1.2.11 secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di vizi manifesti e decisivi del percorso logico argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, La Corte d'appello rilevava che il ricorrente si era limitato ad allegare delle ipotesi (circa l'impossessamento degli assegni) senza fornire alcun elemento conoscitivo utile per vagliare la tesi alternativa proposta;
a tal fine, secondo non poteva essere valorizzata neanche la distanza temporale tra lo smarrimento degli assegni ed il momento in cui gli stessi sono stati dal ricorrente, in quanto la persona offesa non era stata in grado di precisare quando sarebbe avvenuto lo 3 smarrimento. La Corte di appello riteneva pertanto, con motivazione che non si presta a censure, che sebbene non fosse stato possibile accertare in che modo il ricorrente avesse ottenuto gli assegni, era innegabile che egli avesse la piena consapevolezza non solo del fatto che la loro utilizzazione integrasse un illecito, ma anche della loro provenienza illecita, essendo sicuro che appartenessero ad altra persona. 1.3.Anche la doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuate prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, la Corte di appello rilevava - tenendo in considerazione tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - che la condotta era stata posta in essere da una persona già gravata da precedenti specifici e che non era affatto trascurabile l'importo degli assegni. In sintesi si riteneva che le complessive modalità dell'azione, unitamente alla personalità del ricorrente ed al valore economico dell'operazione truffaldina, ostavano al riconoscimento della tenuità del fatto. Anche in questo caso la motivazione non si presta da alcuna censura. 1.4. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il quarto motivo, con il quale si contestava la sussistenza della truffa contrattuale invocando il riconoscimento del semplice inadempimento civilistico. Premesso che per integrare il reato di truffa è necessario che la condotta dell'accusato abbia una riconoscibile capacità decettiva (tra le altre Sez. 2, Sentenza n. 32056 del 21/06/2017, Musolino, Rv. 270525), nel caso di specie l'idoneità fraudolenta della condotta deve essere senz'altro riconosciuta. Invero la Corte di appello rilevava come fosse emerso con certezza il consapevole utilizzo da parte di RA di assegni di provenienza illecita: tale condotta era sicuramente idonea costituire una truffa ed ad escludere qualsiasi ipotesi di riconducibilità della stessa alla fattispecie dell'insolvenza fraudolenta. La dazione in pagamento di assegni non propri è, infatti azione con inconfutabile e manifesta capacità decettiva. 1.5. Infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava che il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente si presentasse non solo equo, ma anzi particolarmente mite, sicché in relazione alla gravità dei fatti contestati, lo stesso non era suscettibile di ulteriore 4 mitigazione attraverso un diverso bilanciamento delle circostanze: si tratta di una motivazione che esprime con chiarezza le ragioni nell'esercizio della discrezionalità in ordine definizione del trattamento senatorio che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avv. Francesca Carnicelli, con atto scritto insisteva per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 2 Num. 34919 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di AN RA per i delitti di ricettazione di assegni smarriti e per il reato di truffa. Si contestava a RA di avere acquistato olio per oltre 14.000 euro con gli assegni ricettati traendo in inganno il venditore 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 23-bis d.l. 137 del 2020) e vizio di motivazione: il contraddittorio cartolare non sarebbe stato integrato in quanto la Corte d'appello dava atto, erroneamente, che il difensore non aveva depositato conclusioni scritte;
invero tali conclusioni erano state regolarmente trasmesse in data 28 aprile 2022; vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa per difetto di contraddittorio;
2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della ricettazione: non sarebbe stato adeguatamente scrutinato il possibile concorso del ricorrente nel reato presupposto;
si deduceva (a) che RA viveva nelle zone limitrofe allo smarrimento, (b) che non vi era alcun elemento concreto che indicasse la ricezione, (c) che vi era contiguità tra lo smarrimento e la spendita, (d) che il proprietario degli assegni aveva dichiarato di essere andato a cena, almeno in due occasioni, nel ristorante gestito da RA;
2.3. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'articolo 648, comma 4 cod. pen.: per valutare la lieve entità del fatto avrebbe dovuto tenersi conto non solo del valore intrinseco del bene ricettato, ma di tutti gli elementi indicati dall'articolo 133 cod. pen.; 2.4.violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di truffa: mancherebbe la prova degli artifici e raggiri, che non potrebbe essere rinvenuta nella semplice consegna di assegni non riconducibili all'acquirente; non vi sarebbero gli elementi neanche per ritenere integrata l'insolvenza fraudolenta non essendo emersa alcuna azione dissimulatoria;
si deduceva che il venditore non sarebbe stato in alcun modo influenzato dalla condotta ipoteticamente truffaldina, sicché non poteva ritenersi che tra gli ipotetici artifici raggiri e la consegna della merce vi fosse un nesso;
2.5. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato quantificato in misura eccessiva, non assegnando prevalenza alle attenuanti generiche, nonostante la pena fosse stata contenuta nei minimi edittali e fosse stato applicato un minimo aumento per la continuazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO LI1 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio condivide e riafferma il principio secondo cui in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca Rv. 284004 - 01). Invero la deduzione delle nullità deve essere sorretta da un concreto interesse e non essere invocata in relazione alla mera violazione formale di regole procedurali cui non sia conseguito alcun pregiudizio all'accusato (sulla necessità dell'interesse a far valere il vizio: Sez. U., n. 4419 del 25/01/2005, Rv. 229982). Nel caso in esame, le conclusioni scritte, erroneamente non considerate dalla Corte territoriale si risolvevano in un richiamo ai motivi di appello, ma non introducevano alcun elemento nuovo, la cui omessa considerazione avrebbe potuto ledere le prerogative difensive. 1.2.11 secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove senza l'indicazione di vizi manifesti e decisivi del percorso logico argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, La Corte d'appello rilevava che il ricorrente si era limitato ad allegare delle ipotesi (circa l'impossessamento degli assegni) senza fornire alcun elemento conoscitivo utile per vagliare la tesi alternativa proposta;
a tal fine, secondo non poteva essere valorizzata neanche la distanza temporale tra lo smarrimento degli assegni ed il momento in cui gli stessi sono stati dal ricorrente, in quanto la persona offesa non era stata in grado di precisare quando sarebbe avvenuto lo 3 smarrimento. La Corte di appello riteneva pertanto, con motivazione che non si presta a censure, che sebbene non fosse stato possibile accertare in che modo il ricorrente avesse ottenuto gli assegni, era innegabile che egli avesse la piena consapevolezza non solo del fatto che la loro utilizzazione integrasse un illecito, ma anche della loro provenienza illecita, essendo sicuro che appartenessero ad altra persona. 1.3.Anche la doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuate prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, la Corte di appello rilevava - tenendo in considerazione tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - che la condotta era stata posta in essere da una persona già gravata da precedenti specifici e che non era affatto trascurabile l'importo degli assegni. In sintesi si riteneva che le complessive modalità dell'azione, unitamente alla personalità del ricorrente ed al valore economico dell'operazione truffaldina, ostavano al riconoscimento della tenuità del fatto. Anche in questo caso la motivazione non si presta da alcuna censura. 1.4. Non supera la soglia di ammissibilità neanche il quarto motivo, con il quale si contestava la sussistenza della truffa contrattuale invocando il riconoscimento del semplice inadempimento civilistico. Premesso che per integrare il reato di truffa è necessario che la condotta dell'accusato abbia una riconoscibile capacità decettiva (tra le altre Sez. 2, Sentenza n. 32056 del 21/06/2017, Musolino, Rv. 270525), nel caso di specie l'idoneità fraudolenta della condotta deve essere senz'altro riconosciuta. Invero la Corte di appello rilevava come fosse emerso con certezza il consapevole utilizzo da parte di RA di assegni di provenienza illecita: tale condotta era sicuramente idonea costituire una truffa ed ad escludere qualsiasi ipotesi di riconducibilità della stessa alla fattispecie dell'insolvenza fraudolenta. La dazione in pagamento di assegni non propri è, infatti azione con inconfutabile e manifesta capacità decettiva. 1.5. Infine, sono manifestamente infondate anche le doglianze proposte nei confronti del trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che in punto di quantificazione della pena i giudici di merito godono di un ampio margine di discrezionalità che deve essere esercitato nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., il collegio rileva che, nel caso in esame, la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio risulta ineccepibile in quanto priva di illogicità manifeste ed aderente alle emergenze processuali. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello rilevava che il trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, alla luce dei precedenti specifici del ricorrente si presentasse non solo equo, ma anzi particolarmente mite, sicché in relazione alla gravità dei fatti contestati, lo stesso non era suscettibile di ulteriore 4 mitigazione attraverso un diverso bilanciamento delle circostanze: si tratta di una motivazione che esprime con chiarezza le ragioni nell'esercizio della discrezionalità in ordine definizione del trattamento senatorio che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023 L'estensore