CASS
Sentenza 9 novembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2023, n. 45285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45285 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA TO nato a [...] il [...] RE CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del TRIB. LIBERTA di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso come da requisitoria già depositata. udito il difensore L'avvocato PASSARELLO GIUSEPPE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso riportandosi e insistendo anche nella memoria di replica inviata a mezzo PEC il 27.09.2023. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45285 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/10/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa del 22 dicembre 2022, che ha rigettato i ricorsi di AN AL, persona sottoposta alle indagini, e HI IC, terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo - diretto e per equivalente - emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa fino alla concorrenza di euro 853.932,94 su richiesta del pubblico ministero. Per quanto di interesse per il presente procedimento e dalla lettura del provvedimento impugnato, il AN, in qualità di amministratore di fatto della BMC S.R.L., dichiarata fallita, avrebbe sottratto o distrutto l'impianto contabile ed avrebbe distratto tutti i beni dell'impresa - capi di abbigliamento e risorse liquide, contabilmente rilevate dal curatore fallimentare - per un ammontare complessivo pari alla somma in relazione alla quale è stato poi disposto il sequestro;
il AN, in tale qualità, avrebbe illecitamente trasferito tali disponibilità ad altre società a lui collegate, amministrate formalmente dalla consorte HI IC, tra il 2016 e il novembre 2018; il pubblico ministero ha ipotizzato - a carico dell'indagato - il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attraverso tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa - appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - dei beni e del denaro trasferiti ad altre imprese e società a lui di fatto, anche tramite la coniuge, riconducibili. 1.11 ricorso è articolato in tre motivi. 1.1. Il primo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen., in quanto l'ipotizzato delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso "a partire da un'epoca precedente alla dichiarazione" di fallimento, intervenuta il 22 gennaio 2018 e tale rilievo impedirebbe di configurarlo, perché la sua consumazione, nella prospettazione accusatoria, si sarebbe realizzata in assenza del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che potrebbe venire ad esistenza soltanto con la declaratoria di fallimento. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. Il tribunale di Ragusa si sarebbe "appiattito" sull'ipotesi accusatoria, limitandosi a registrare il dirottamento delle disponibilità asseritamente distratte sulla società amministrata dalla moglie dell'indagato, HI IC che, in quanto "terzo" interposto, varrebbe a ritenere soddisfatto il necessario requisito della c.d. clausola modale;
la difesa aveva invece confutato tale assunto, sulla scorta del rilievo secondo cui la condotta attribuita come "distrazione" fallimentare coinciderebbe con quella oggetto dell'accusa di autoriciclaggio - che, di contro, esigerebbe un quid pluris consistente nell'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni - e, sullo specifico profilo, il tribunale avrebbe omesso di prendere posizione. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento all'esecuzione del sequestro del profitto del delitto, inteso come "diretto", avente per oggetto le quote di partecipazione (pari al valore di euro 72.000) di HI IC nella WORLD SPORT S.R.L., di cui AN è a sua volta socio ed amministratore;
sarebbe stata necessaria la prova, sulla quale il tribunale non si sarebbe pronuncíato, che la HI sia un soggetto fittiziamente interposto e che le quote, in realtà, appartengano al marito. Ancora, la difesa avrebbe dimostrato che la somma di euro 120.000, sequestrata sul conto corrente della WORLD SPORT S.R.L., proviene da un risarcimento assicurativo conseguente al decesso del padre della HI in un sinistro stradale, originariamente accreditato sul conto corrente personale della stessa e successivamente fatto confluire tra le disponibilità della citata società; il tribunale, con motivazione apparente, si sarebbe limitato a replicare che il conto corrente destinatario del sequestro sarebbe cointestato all'indagato. Il difensore, in data 27 settembre 2023, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1.Quanto al primo motivo, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ah origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa" (Cass. Sez. 5, n, 1203 del 2019, Hu, Rv. 277854, che ha richiamato sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessi, Rv. 267497 e sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600). In tale prospettiva interpretativa, l'inquadramento giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità - sul quale si è profusa la doglianza di ricorso - non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell'amministratore della società - integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società - si sarebbe comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione ed elemento 2 costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 cod. pen.), a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio. 2.Anche il secondo motivo è infondato. Va premesso che "in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi" (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti", in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015,Rv. 263053). La condotta contestata al AN nell'incolpazione provvisoria di autoriciclaggio sub C) - in virtù della quale è stato ordinato il sequestro preventivo oggetto dell'impugnazione - non consiste nell'operazione di mero dirottamento delle risorse patrimoniali della fallita - già addebitata al capo B) come bancarotta fraudolenta patrimoniale - ma nel reimpiego delle disponibilità, anche attraverso il loro trasferimento, in altre attività imprenditoriali a lui riconducibili, caratterizzate da diverse denominazioni e, sia pure in parte, attribuite formalmente alla gestione di terzi, tra cui la moglie HI IC. Il procedimento di "occultamento" della loro sorte, anche a riguardo della fase della "confusione" nel patrimonio e nel dinamismo operativo delle imprese di destinazione, è stato senza dubbio agevolato dalla sottrazione dell'intero impianto contabile della fallita, che ne ha ostacolato, se non del tutto impedito, il tracciamento. Tali modalità comportamentali integrano il distinto delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., come del resto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di conformarsi, secondo cui "sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali" ; e "in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato 3 attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento" (Cass. sez.2, n. 13352 del 14/03/2023, PMT c. Carabetta, Rv.284477; conf. sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407). L'ordinanza genetica prima (pag. 3) e il Tribunale del riesame poi (pag.7), con motivazione piana, razionale e non illogica, hanno dato conto del "fumus" dei profili decettivi dell'investimento delle risorse, oggetto di distrazione fallimentare, in autonome realtà imprenditoriali, anche per tramite dell'interposizione di soggetto terzo, con la ragionevole finalità di proseguire l'attività commerciale precedentemente svolta dalla società fallita. Né vale ipotizzare, in tale scenario, l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 648 ter.1 comma 5 cod. pen., perché i meccanismi manipolativi e di "schermatura" adottati e così illustrati nulla hanno a che vedere con i connotati "statici" dell'utilizzo o del godimento personale del bene proveniente dal delitto presupposto. 3.11 terzo motivo è invece fondato a riguardo della ritenuta fittizietà della intestazione della quota della WORLD SPORT S.R.L. in capo al soggetto terzo interessato, perché la motivazione del provvedimento, sullo specifico punto, tradisce profili di mera apparenza. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008). Il collegio osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. - a pagg. 4 e 5 - ha puntualizzato che "le acquisizioni investigative hanno così permesso di accertare che il MA ha avuto la piena ed effettiva gestione non solo della "BMC S.r.l.", ma anche - evidentemente - della ditta individuale intestata al coniuge RE IC, nella quale sono confluiti i beni sottratti alla società poi fallita e tramite la quale sarebbero state impiegate le somme di denaro ottenute grazie alla vendita non tracciabile delle merci, nonché della "World Sport S.r.l.s." che avrebbe costituito, al pari della ditta individuale, ulteriore canale di distribuzione dei beni sottratti". La WORLD SPORT s.r.l.s., in base alle informazioni testimoniali riportate nel decreto (dichiarazioni di Re Martina, pag.4), era la denominazione di un negozio gestito dal AN, che vendeva la medesima tipologia di merce. Il provvedimento impugnato, confermativo del decreto del primo giudice, ne ha condiviso il percorso espositivo e ha rimarcato il ruolo di mera interposizione della consorte con le seguenti proposizioni (pag.4). "...il p.m. ipotizzava a carico del MA AL il delitto di auto- riciclaggio, potendo ragionevolmente ipotizzarsi che, tramite le plurime operazioni di 4 trasferimento dei beni, l'indagato avesse operato per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa - appunto dal delitto di bancarotta di cui al capo precedente - dei beni e del denaro trasferiti ad altre società a lui di fatto, tramite la coniuge, riconducibili"). Il sequestro delle quote della WORLD SPORT s.r.l.s., formalmente intestate alla HI, ed il sequestro delle somme di denaro depositate sul conto corrente della società sono pertanto stati operati in quanto tali entità sono state ritenute disponibilità "di fatto" attribuite alla titolarità del AN ed a lui evidentemente pervenute come effetto "profittevole" della condotta di autoriciclaggio. Tuttavia, mentre con riferimento al vincolo apposto agli apporti in denaro - in disparte il pur significativo rilievo che la documentazione processuale e bancaria menzionata nel ricorso non sia stata ad esso allegata - non si ritiene rilevante che una parte delle risorse abbia avuto l'origine lecita esplicitata dai ricorrenti - perché, per un verso, le disponibilità sono state veicolate sul conto corrente della World Sport s.r.l.s., amministrata e comunque di fatto "gestita" dall'indagato, che ne è controllore, sia pure in minima parte, del capitale di rischio, con piena abilitazione ad operarvi (come esplicitato dall'ordinanza del Tribunale del riesame a pag. 8) e perché, per altro verso, è principio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso che "la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione" (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.,Rv. 282037; cfr. anche nello stesso senso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437) - coglie nel segno la ragione di ricorso che lamenta una determinante carenza di motivazione a riguardo dell'assunta veste di soggetto fittiziamente interposto assegnato alla consorte HI IC, con riferimento alla quota di maggioranza della World Sport s.r.l.s., sia perché il provvedimento impugnato non ha, su detto profilo, preso un'appagante posizione, limitandosi a "glissare" che si tratterebbe di "accertamento di merito, precluso al collegio", sia perché la qualifica di amministratore "di fatto" e di protagonista del predominio "gestorio", plausibilmente riservata al di lei coniuge, non ne comporta un'ineluttabile estensione alla titolarità dell'intero patrimonio dell'impresa; anzi, deve aggiungersi che il decreto di sequestro preventivo (pag.3) ha espressamente ricondotto "ad entrambi i coniugi" la proprietà del complesso aziendale della suddetta società. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa che rivaluterà l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. limitatamente all'apposizione del vincolo del sequestro sulla quota della società WORLD SPORT, formalmente di pertinenza di HI IC, alla luce delle indicazioni ermeneutiche evidenziate dal Collegio. 5
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato limitatamente "alla partecipazione per la quota di euro 72.000,00 nella società WORLD SPORT intestata a HI IC", con rinvio al Tribunale di Ragusa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 03/10/2023 Il con Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso come da requisitoria già depositata. udito il difensore L'avvocato PASSARELLO GIUSEPPE si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso riportandosi e insistendo anche nella memoria di replica inviata a mezzo PEC il 27.09.2023. Penale Sent. Sez. 5 Num. 45285 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 03/10/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa del 22 dicembre 2022, che ha rigettato i ricorsi di AN AL, persona sottoposta alle indagini, e HI IC, terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo - diretto e per equivalente - emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa fino alla concorrenza di euro 853.932,94 su richiesta del pubblico ministero. Per quanto di interesse per il presente procedimento e dalla lettura del provvedimento impugnato, il AN, in qualità di amministratore di fatto della BMC S.R.L., dichiarata fallita, avrebbe sottratto o distrutto l'impianto contabile ed avrebbe distratto tutti i beni dell'impresa - capi di abbigliamento e risorse liquide, contabilmente rilevate dal curatore fallimentare - per un ammontare complessivo pari alla somma in relazione alla quale è stato poi disposto il sequestro;
il AN, in tale qualità, avrebbe illecitamente trasferito tali disponibilità ad altre società a lui collegate, amministrate formalmente dalla consorte HI IC, tra il 2016 e il novembre 2018; il pubblico ministero ha ipotizzato - a carico dell'indagato - il delitto di auto-riciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attraverso tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa - appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - dei beni e del denaro trasferiti ad altre imprese e società a lui di fatto, anche tramite la coniuge, riconducibili. 1.11 ricorso è articolato in tre motivi. 1.1. Il primo motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen., in quanto l'ipotizzato delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso "a partire da un'epoca precedente alla dichiarazione" di fallimento, intervenuta il 22 gennaio 2018 e tale rilievo impedirebbe di configurarlo, perché la sua consumazione, nella prospettazione accusatoria, si sarebbe realizzata in assenza del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che potrebbe venire ad esistenza soltanto con la declaratoria di fallimento. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio. Il tribunale di Ragusa si sarebbe "appiattito" sull'ipotesi accusatoria, limitandosi a registrare il dirottamento delle disponibilità asseritamente distratte sulla società amministrata dalla moglie dell'indagato, HI IC che, in quanto "terzo" interposto, varrebbe a ritenere soddisfatto il necessario requisito della c.d. clausola modale;
la difesa aveva invece confutato tale assunto, sulla scorta del rilievo secondo cui la condotta attribuita come "distrazione" fallimentare coinciderebbe con quella oggetto dell'accusa di autoriciclaggio - che, di contro, esigerebbe un quid pluris consistente nell'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni - e, sullo specifico profilo, il tribunale avrebbe omesso di prendere posizione. 1.3.11 terzo motivo ha lamentato violazione di legge con riferimento all'esecuzione del sequestro del profitto del delitto, inteso come "diretto", avente per oggetto le quote di partecipazione (pari al valore di euro 72.000) di HI IC nella WORLD SPORT S.R.L., di cui AN è a sua volta socio ed amministratore;
sarebbe stata necessaria la prova, sulla quale il tribunale non si sarebbe pronuncíato, che la HI sia un soggetto fittiziamente interposto e che le quote, in realtà, appartengano al marito. Ancora, la difesa avrebbe dimostrato che la somma di euro 120.000, sequestrata sul conto corrente della WORLD SPORT S.R.L., proviene da un risarcimento assicurativo conseguente al decesso del padre della HI in un sinistro stradale, originariamente accreditato sul conto corrente personale della stessa e successivamente fatto confluire tra le disponibilità della citata società; il tribunale, con motivazione apparente, si sarebbe limitato a replicare che il conto corrente destinatario del sequestro sarebbe cointestato all'indagato. Il difensore, in data 27 settembre 2023, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1.Quanto al primo motivo, il collegio reputa di dare continuità al principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano "ah origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa" (Cass. Sez. 5, n, 1203 del 2019, Hu, Rv. 277854, che ha richiamato sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Dessi, Rv. 267497 e sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600). In tale prospettiva interpretativa, l'inquadramento giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità - sul quale si è profusa la doglianza di ricorso - non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell'amministratore della società - integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società - si sarebbe comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione ed elemento 2 costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 cod. pen.), a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio. 2.Anche il secondo motivo è infondato. Va premesso che "in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi" (Sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti", in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n.15254 del 10/03/2015,Rv. 263053). La condotta contestata al AN nell'incolpazione provvisoria di autoriciclaggio sub C) - in virtù della quale è stato ordinato il sequestro preventivo oggetto dell'impugnazione - non consiste nell'operazione di mero dirottamento delle risorse patrimoniali della fallita - già addebitata al capo B) come bancarotta fraudolenta patrimoniale - ma nel reimpiego delle disponibilità, anche attraverso il loro trasferimento, in altre attività imprenditoriali a lui riconducibili, caratterizzate da diverse denominazioni e, sia pure in parte, attribuite formalmente alla gestione di terzi, tra cui la moglie HI IC. Il procedimento di "occultamento" della loro sorte, anche a riguardo della fase della "confusione" nel patrimonio e nel dinamismo operativo delle imprese di destinazione, è stato senza dubbio agevolato dalla sottrazione dell'intero impianto contabile della fallita, che ne ha ostacolato, se non del tutto impedito, il tracciamento. Tali modalità comportamentali integrano il distinto delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., come del resto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di conformarsi, secondo cui "sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali" ; e "in tema di autoriciclaggio, è configurabile la condotta dissimulatoria nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato 3 attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento" (Cass. sez.2, n. 13352 del 14/03/2023, PMT c. Carabetta, Rv.284477; conf. sez.2, n. 16059 del 18/12/2019, Fabbri, Rv. 279407). L'ordinanza genetica prima (pag. 3) e il Tribunale del riesame poi (pag.7), con motivazione piana, razionale e non illogica, hanno dato conto del "fumus" dei profili decettivi dell'investimento delle risorse, oggetto di distrazione fallimentare, in autonome realtà imprenditoriali, anche per tramite dell'interposizione di soggetto terzo, con la ragionevole finalità di proseguire l'attività commerciale precedentemente svolta dalla società fallita. Né vale ipotizzare, in tale scenario, l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 648 ter.1 comma 5 cod. pen., perché i meccanismi manipolativi e di "schermatura" adottati e così illustrati nulla hanno a che vedere con i connotati "statici" dell'utilizzo o del godimento personale del bene proveniente dal delitto presupposto. 3.11 terzo motivo è invece fondato a riguardo della ritenuta fittizietà della intestazione della quota della WORLD SPORT S.R.L. in capo al soggetto terzo interessato, perché la motivazione del provvedimento, sullo specifico punto, tradisce profili di mera apparenza. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008). Il collegio osserva che il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. - a pagg. 4 e 5 - ha puntualizzato che "le acquisizioni investigative hanno così permesso di accertare che il MA ha avuto la piena ed effettiva gestione non solo della "BMC S.r.l.", ma anche - evidentemente - della ditta individuale intestata al coniuge RE IC, nella quale sono confluiti i beni sottratti alla società poi fallita e tramite la quale sarebbero state impiegate le somme di denaro ottenute grazie alla vendita non tracciabile delle merci, nonché della "World Sport S.r.l.s." che avrebbe costituito, al pari della ditta individuale, ulteriore canale di distribuzione dei beni sottratti". La WORLD SPORT s.r.l.s., in base alle informazioni testimoniali riportate nel decreto (dichiarazioni di Re Martina, pag.4), era la denominazione di un negozio gestito dal AN, che vendeva la medesima tipologia di merce. Il provvedimento impugnato, confermativo del decreto del primo giudice, ne ha condiviso il percorso espositivo e ha rimarcato il ruolo di mera interposizione della consorte con le seguenti proposizioni (pag.4). "...il p.m. ipotizzava a carico del MA AL il delitto di auto- riciclaggio, potendo ragionevolmente ipotizzarsi che, tramite le plurime operazioni di 4 trasferimento dei beni, l'indagato avesse operato per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa - appunto dal delitto di bancarotta di cui al capo precedente - dei beni e del denaro trasferiti ad altre società a lui di fatto, tramite la coniuge, riconducibili"). Il sequestro delle quote della WORLD SPORT s.r.l.s., formalmente intestate alla HI, ed il sequestro delle somme di denaro depositate sul conto corrente della società sono pertanto stati operati in quanto tali entità sono state ritenute disponibilità "di fatto" attribuite alla titolarità del AN ed a lui evidentemente pervenute come effetto "profittevole" della condotta di autoriciclaggio. Tuttavia, mentre con riferimento al vincolo apposto agli apporti in denaro - in disparte il pur significativo rilievo che la documentazione processuale e bancaria menzionata nel ricorso non sia stata ad esso allegata - non si ritiene rilevante che una parte delle risorse abbia avuto l'origine lecita esplicitata dai ricorrenti - perché, per un verso, le disponibilità sono state veicolate sul conto corrente della World Sport s.r.l.s., amministrata e comunque di fatto "gestita" dall'indagato, che ne è controllore, sia pure in minima parte, del capitale di rischio, con piena abilitazione ad operarvi (come esplicitato dall'ordinanza del Tribunale del riesame a pag. 8) e perché, per altro verso, è principio ermeneutico affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso che "la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione" (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C.,Rv. 282037; cfr. anche nello stesso senso Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437) - coglie nel segno la ragione di ricorso che lamenta una determinante carenza di motivazione a riguardo dell'assunta veste di soggetto fittiziamente interposto assegnato alla consorte HI IC, con riferimento alla quota di maggioranza della World Sport s.r.l.s., sia perché il provvedimento impugnato non ha, su detto profilo, preso un'appagante posizione, limitandosi a "glissare" che si tratterebbe di "accertamento di merito, precluso al collegio", sia perché la qualifica di amministratore "di fatto" e di protagonista del predominio "gestorio", plausibilmente riservata al di lei coniuge, non ne comporta un'ineluttabile estensione alla titolarità dell'intero patrimonio dell'impresa; anzi, deve aggiungersi che il decreto di sequestro preventivo (pag.3) ha espressamente ricondotto "ad entrambi i coniugi" la proprietà del complesso aziendale della suddetta società. L'ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa che rivaluterà l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. limitatamente all'apposizione del vincolo del sequestro sulla quota della società WORLD SPORT, formalmente di pertinenza di HI IC, alla luce delle indicazioni ermeneutiche evidenziate dal Collegio. 5
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato limitatamente "alla partecipazione per la quota di euro 72.000,00 nella società WORLD SPORT intestata a HI IC", con rinvio al Tribunale di Ragusa. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 03/10/2023 Il con Il Presidente