Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2017, n. 32056
CASS
Sentenza 21 giugno 2017

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Massime1

In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l'arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l'ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.

Commentari2

  • 1Art. 640 - Truffa
    https://www.filodiritto.com/

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  • 2Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenza
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021

    Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2017, n. 32056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32056
Data del deposito : 21 giugno 2017

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