Sentenza 21 giugno 2017
Massime • 1
In tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l'arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l'ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente.
Commentari • 2
- 1. Art. 640 - Truffahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 2. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2017, n. 32056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32056 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
Testo completo
32056-17 sentenza N. 1664 R. Gen. N. 47710/2016 U.P. del 21/06/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da DOMENICO GALLO Presidente GEPPINO RAGO Relatore IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. NO ER, nata il [...];
2. NA IC nato il [...]; contro la sentenza del 26/11/2015 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. SO TE e IN CO condannati per il reato di truffa hanno proposto separati ricorsi per cassazione, peraltro perfettamente sovrapponibili quanto al contenuto - contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la violazione dell'art. 640 cod. pen. sia sotto il profilo dell'elemento materiale (assenza di artifizi e raggiri) che psicologico (desumibile dall'offerta di restituzione della merce a causa delle difficoltà economiche);
1.2. la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto il fatto così come ricostruito dalla Corte di Appello era diverso da quello contestato con il capo d'imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, è pacifico che fra i ricorrenti, titolari di un negozio di abbigliamento, e la persona offesa (venditore all'ingrosso), si era instaurato un rapporto commerciale che fu caratterizzato, all'inizio, da regolare adempimento e, poi, da pagamenti tramite titoli di credito privi di fondi: ciononostante la persona offesa continuò a dare corso agli ordinativi: tanto si evince, in modo assolutamente pacifico, dalle stesse dichiarazioni della persona offesa TA e dal teste FI (addetto alla contabilità della società del TA) riportate a pag. 1 ss della sentenza di primo grado. Entrambi, infatti, hanno dichiarato che, nonostante il IN avesse in sospeso dei pagamenti per circa settemila euro e che gli assegni consegnati in pagamento erano stati protestati, si presentò nuovamente nei magazzini della società chiedendo di pagare l'arretrato (cosa che fece pagamento in contanti) e di acquistare altra merce a debito che, però, non pagò. Ad avviso della Corte Territoriale che, sul punto, ha confermato la sentenza di primo grado, la condotta fraudolenta «consisteva nel concludere acquisti di merce, e poi provvedere parzialmente ai pagamenti per precedenti forniture, in occasione di nuovi acquisti per i medesimi importi, così da in generare nella controparte convincimento che, a parte i ritardi e le irregolarità nei pagamenti, vi fosse l'intenzione di intrattenere rapporti commerciali a lunga scadenza. Pertanto, la vittima poteva essere a conoscenza delle difficoltà economiche dell'agente, tali da comportare un ritardo dei pagamenti, ma non dell'artificio costituito dalla più articolata condotta sopra descritta. Detta prassi - fondata sulla sequenza tra ordinativi regolarmente pagati onde carpire la fiducia del fornitore, e successivi pagamenti parziali, seguiti da nuovi acquisti- integra il paradigma della truffa, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, a nulla valendo la eventuale imprudenza della p.o. nel proseguire la fornitura pur a fronte di un debito crescente, come invece vorrebbe l'appellante». La Corte cita, a sostegno della decisione, il principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità secondo il quale «in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, il raggiro può essere integrato da una serie preordinata di acquisti successivi, dapprima per modesti importi regolarmente onorati, in modo da ingenerare nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte a un contraente solvibile e degno di credito, e poi per importi maggiori che non vengono invece pagati, purché l'inadempimento degli obblighi contrattuali sia l'effetto di un precostituito proposito fraudolento desumibile in base alle caratteristiche del fatto come ad esempio la notevole differenza di importo tra i crediti onorati e quelli insoluti;
né l'eventuale 2 mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale»: Cass. n. 24499/15. Ora, dalla ricostruzione del fatto così come effettuato da entrambi i giudici di merito, risulta che: a) il IN (e la madre SO) non erano affatto dei buoni debitori se è vero che pagavano non solo in ritardo ma anche con assegni privi di copertura che venivano protestati;
b) il RA, nonostante fosse, ovviamente, perfettamente a conoscenza della suddetta situazione, quando il IN si presentò chiedendo di acquistare altra merce, accettò di eseguire il nuovo ordinativo;
c) quando il IN non fu più in grado di adempiere si offrì di restituire la merce (pag. 2 sentenza impugnata), offerta che, però, il TA rifiutò. Questa essendo la pacifica situazione di fatto, non si comprende né in cosa siano consistiti gli artifizi e raggiri né tantomeno la dissimulazione dello stato d'insolvenza. A questo ultimo proposito va stigmatizzata la motivazione della sentenza impugnata in quanto la Corte, da una parte, dà per pacifico che «la vittima poteva essere a conoscenza delle difficoltà economiche dell'agente» (pag. 3), e, dall'altra, in modo palesemente contraddittorio, afferma che la condotta dell'imputato era finalizzata a celare lo stato d'insolvenza (pag. 4). In realtà, come si è detto, il TA, proprio per le pregresse altalenanti vicissitudini del rapporto commerciale (caratterizzato da ripetuti inadempimenti conclusosi anche con il protesto degli assegni dati in pagamento) era perfettamente a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava il IN: il che porta ad escludere, innanzitutto, il reato di insolvenza fraudolenta che si caratterizza per la condotta fraudolenta dell'agente attuata con la dissimulazione del proprio reale stato di insolvenza. Resta, quindi, da verificare se quella condotta stigmatizzata da entrambi i giudici di merito, possa essere considerata decettiva, ossia sussumibile entro il paradigma del reato di truffa che si caratterizza perché la condotta frodatoria è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore. La Corte Territoriale ha ritenuto che quella condotta integrasse gli estremi della truffa, citando a sostegno il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 24499/2015 rv 264224. Sennonché, quel principio di diritto, che anche questa Corte condivide e fa proprio, non è applicabile al caso di specie. Infatti, la fattispecie di cui alla sentenza 24499/2015 era relativa ad una condotta tenuta da una imputata che «effettuando inizialmente acquisti di merci 3 per modesti importi da lei puntualmente pagati, ha posto in essere artifici e raggiri, con i quali ha ingenerato nel venditore l'erroneo convincimento di trovarsi di fronte ad una acquirente solvibile e meritevole di fiducia, per poi effettuare successivi acquisti di mercè in rapida successione e per notevoli importi (pari ad oltre 23.000 Euro) da lei invece non pagati. A tal fine, va rilevato come l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non è atta ad escludere l'idoneità del mezzo in quanto determinata come nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito dalla fiducia che l'agente, con l'inganno, ha saputo - conquistarsi presso la controparte contrattuale». E', quella, la classica truffa la cui caratteristica consiste, normalmente, nell'essere architettata in un breve lasso di tempo in cui, appunto, si succedono acquisti di modesto importo (che vengono regolarmente pagati per carpire la fiducia del venditore) finchè si effettua uno (o più) acquisto per un notevole importo il cui pagamento resta insoluto. Non avvenne, così, invece, nella fattispecie in esame, perché il rapporto contrattuale durava da oltre un anno e non era affatto caratterizzato da regolari adempimenti che potessero aver carpito la fiducia del venditore: al contrario, il TA, quando decise di dare seguito all'ultimo ordinativo, era perfettamente a conoscenza dell'insolvenza cronica in cui versava il IN. Inoltre, la condotta del IN che, quando si rese conto di non poter adempiere, si offrì di restituire la merce, offerta che GI rifiutò, porta ad escludere una volontà truffaldina perché il truffatore, una volta che abbia raggiunto il proprio scopo, di certo non si offre di restituire la merce frutto della truffa. Il comportamento tenuto dal TA, non può neppure qualificarsi come mancanza di diligenza o prudenza da parte della persona offesa, come tale inidoneo ad escludere la sussistenza di artifizi e raggiri, perché si tratta di un comportamento che egli assunse ben consapevole dei rischi che correva nel vendere della merce ad un cliente che si era mostrato ripetutamente insolvente. In conclusione, la sentenza impugnata essendo insussistente l'elemento materiale degli artifizi o raggiri - va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste dovendosi ravvisare nella vicenda processuale solo un inadempimento di natura civilistica, alla stregua del seguente principio di diritto: «non costituisce raggiro o artifizio bensì mero inadempimento civilistico la condotta dell'agente che, dopo avere intrattenuto con il venditore molteplici rapporti contrattuali caratterizzati anche da pagamenti in ritardo, insoluti e titoli di credito protestati, effettui un ulteriore ordinativo di merce al quale il venditore dà corso pur essendo consapevole dello stato di precarietà economica in cui versa l'acquirente». Le statuizioni civili s'intendono automaticamente revocate ex art. 574/4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perché fatto non sussiste e revoca le statuizioni civili Così deciso il 21/06/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Gallefollo Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 4 LUG. 2017 IL MADI Il Cancelliere E R CANCELLIERE P U Claudia Planelli/ 5