Sentenza 11 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
T5422/ 01 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 14367/98 - Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere 17373/98 Cron. 11702 Dott. Gianḍonato NAPOLETANO Consigliere- Rep.1972 Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere- - Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Ud.25/01/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 91 SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. --IL SOLE 24 ORE per diritti L. 60000 sul ricorso proposto da: il☐ 11 APR. 2001 RO VI AN FU SALVATORE, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA, VIA VI FANGORRA 12, presso lo studio dell'avvocato CATRICALA' DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato TASSONE VITO, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLER A 3
contro
ON NI, ON VA;
intimati contro 2001 RO AN AN, RO NI LD;
137 - intimati con integrazione del contraddittorio -1- e sul 2° ricorso n° 17373/98 proposto da: ON NI, ON VA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato LOMBARDI COMITE, che li difende unitamente all'avvocato SQUILLACE AN, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
RO VI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VI TANGORRA 12, presso 10 studio dell'avvocato CATRICALA' DOMENICO, che lo difende unitamente all'avvocato TASSONE VITO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale W la sentenza n. 119/98 del Tribunale di avverso A CATANZARO, depositata il 11/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Salvatore ITALIA, per delega dell'Avv.CATRICALA D. dep. in udienza, difensore del ' ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato ES SQUILLACE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso -2- principale 'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Aut -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Salvatore PI conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, CO e OV AO proponendo appello avverso la sentenza 7.4 - 5.5.93 del Pretore di Chiaravalle Centrale con la quale era stata rigettata la domanda possessoria avanzata dal PI nei confronti dei AO ed avente ad oggetto la condanna di questi ultimi alla demolizione del fabbricato costruito e delle vedute aperte in violazione delle distanze legali e della normativa urbanistico-edilizia ed antisismica. Assumeva l'appellante che la domanda di tutela s u possessoria era stata rigettata dal Pretore sulla A base di taluni erronei chepresupposti;
il comportamento tenuto dai AO ovvero l'aver costruito un fabbricato in cemento armato in appoggio alla propria abitazione senza premunirsi dell'autorizzazione del Genio civile prescritta dalla normativa antisismica e senza rispettare le prescrizioni tecniche imposte dalla medesima non costituisse lesione del possesso, e che la parete in vetrocemento apposta dagli appellati a copertura della finestra aperta sul fondo di esso PI non gravasse il medesimo di una servitù di luce irregolare. Chiedeva, pertanto, che, previa riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la domanda possessoria proposta in prime cure con conseguente condanna degli appellati alla demolizione о all'arretramento del fabbricato e della veduta in conformità alle distanze legali ed alle prescrizioni della normativa antisismica. Si costituivano i AO i quali contestavano la domanda avversaria chiedendo il rigetto del gravame con conseguente conferma della gravata in subordine, in accoglimento pronunzia e, dell'appello incidentale, che l'appellante PI IR venisse dichiarato decaduto dall'azione possessoria per decorso del termine annuale previsto dall'art. 1170 c.c. Prodotti alcuni documenti il Tribunale, con sentenza 15 luglio 1997 - 11 febbraio 1998, rigettava l'appello proposto dal PI e lo condannava al pagamento, in favore dei AO, delle spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, PI EN AN, quale erede di PI Salvatore, nelle more deceduto. Resistono con controricorso AO CO e 5 OV i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale affidato a due censure, illustrate da memoria, contrastate dal ricorrente principale con controricorso. E' stato integrato il contraddittorio nei confronti di PI AN ES e PI AN DO che non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 ник c.p.c.). Ritiene il Collegio che debba essere esaminato д incidentale in via pregiudiziale il ricorso con il quale vieneproposto dai AO e riproposta l'eccezione di decadenza del PI dall'azione possessoria per decorrenza del termine annuale di cui all'art. 1170 C.C., eccezione asseritamente non esaminata né dal primo né dal secondo giudice. E ciò nonostante che tale ricorso sia stato definito come "condizionato" sostanzialmente del ricorso principale proposto all'accoglimento dal PI, a seguito del rigetto nel merito della introdotta azione possessoria. Sul problema della necessità di esaminare il ricorso principale in ogni caso prima di quello incidentale quando quest'ultimo sia stato proposto condizionatamente, questa Suprema Corte, partita da posizioni di assoluta intransigenza (cfr. sentenza n. 1541 del 24 maggio 1955 con la quale si dichiarò il ricorso incidentale condizionatoinammissibile vertente su una questione di legittimazione processuale rispetto alla quale il resistente era rimasto soccombente in grado di appello, avendo la Corte ritenuto che il ricorso sul punto avrebbe ll dovuto esser proposto in forma non condizionata onde esser deciso prioritariamente rispetto a A quello principale) ha nel corso degli anni mutato atteggiamento ritenendo possibile l'esame preliminare del ricorso incidentale, pur se condizionato, nell'ipotesi in cui lo stesso abbia per oggetto questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, in considerazione che il giudice ha il dovere inderogabile di verificare "in limine" il proprio potere a garanzia dell'interesse superiore della legge che trascende i limiti dell'interesse : privato (cfr. Cass.
2.2.1963 n. 183). In questa sentenza si affermò il principio che nel caso di questioni pregiudiziali rilevabili eventualmente apposta al d'ufficio la condizione incidentale vien meno e la Corte deve ricorso procedere all'esame di esso preliminarmente. Questo indirizzo fu contraddetto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 832 del 10.2.1982 nella quale si specificò che se la questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio (per esempio quella di giurisdizione) fosse stata affrontata e decisa dal giudice del merito, non essendo nel legittimità rilevabile successivo giudizio di d'ufficio ma soltanto in forza d'impugnazione, il ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito, se condizionato, non poteva essere esaminato in via prioritaria, ritenendosi che l'interesse del ricorrente incidentale alla decisione nascesse esclusivamente nel momento dell'accertamento della fondatezza del ricorso principale. Tale opinione è stata successivamente contrastata dalle stesse Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 11795 dell'll dicembre 1990, hanno affermato il principio della necessità del previo esame del ricorso incidentale, condizionato con il quale la parte vittoriosa deduce ilo meno, difetto di giurisdizione escluso in appello. 8 L'arresto, che costituisce un vero e proprio "revirement" rispetto all'orientamento precedente, è fondato sul diverso modo di valutare l'interesse all'impugnazione. Nell'orientamento precedente, infatti, l'esistenza dell'interesse al ricorso incidentale al momento in cui esso è proposto non è negato;
ma poi si distingue un interesse astratto, sufficiente per la proposizione dell'impugnazione incidentale ma non per ottenere una pronuncia su di esso, da un interesse concreto alla decisione che t u sorge solo dal riscontro della fondatezza del ricorso principale. Tale scissione, osservano le A Sezioni unite, "appare artificiosa e male si accorda con la nozione dell'interesse ad impugnare come requisito di ammissibilità dell'impugnazione, certo non condizionabile ad un evento successivo all'impugnazione stessa". "Se dunque si ammette", prosegue la Corte," che la parte vittoriosa nel merito possa (e debba) proporre ricorso incidentale contro una statuizione a lei sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale, rilevabile о no bisogna riconoscere che la sua d'ufficio, soccombenza diventa rilevante e il suo interesse ad impugnare sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita è resa incerta dalla proposizione stessa del ricorso principale, e che l'esistenza di tale interesse non soltanto è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso incidentale, ma giustifica l'immediato esame di esso nel rispetto dell'ordine logico delle questioni" indicato dall'art. 276 secondo comma c.p.c., applicabile anche nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 141 disp. att. stesso codice (v. sul punto, conformi, anche Cass. n. 6997/93, n. 12820/95, n. 11253/98, n. s u 12559/98, n. 4056/99). A di economica Né va sottaciuta una ragione processuale. Se il ricorso incidentale condizionato risulti fondato è evidente che del tutto inutilmente la Corte avrà prioritariamente esaminato e deciso il spreco di attività ricorso principale, con decisionale. Pronuncia sul ricorso principale che avrebbe il carattere, come pure osservano le Sezioni unite nella sentenza n. 11795 del 1990, della provvisorietà e della strumentalità. Ebbene, nella fattispecie che ne occupa, appare del tutto evidente l'interesse del ricorrente incidentale a che il ricorso principale, che mette in pericolo la sua vittoria nel merito, non venga prioritariamente esaminato, ed in ogni caso egli 10 nella scelta fra il limitarsi alla difesa contro il ricorso principale, confidando nel suo rigetto, e l'usare l'arma della riproposizione della questione pregiudiziale, temendo l'accoglimento del ricorso principale, ha optato per la seconda soluzione, accettando di veder annullata la sentenza a lui favorevole per effetto dell'accoglimento della sua impugnazione incidentale. Del pari evidente è che il ricorso incidentale, il cui previo esame è necessitato per tutte le suesposte ragioni, è palesemente fondato essendo la gravata sentenza affetta dal denunciato vizio di omessa pronunzia non avendo il giudice d'appello esaminato il gravame incidentale proposto dai AO in merito alla eccepita decadenza del dall'azione introdotta con ricorso delPI ! 14.3.89 per decorso dell'anno dal preteso spoglio o molestia, questione sulla quale neppure il primo (nonostante che sia giudice si era pronunciato nella comparsa di costituzione dei AO del 4 aprile 1990, sia nelle conclusioni finali di prime fosse eccepita l'inammissibilità, cure si improponibilità e perenzione della "ex adverso" proposta azione) e che, se ritenuta fondata, avrebbe reso superfluo l'esame dell'appello 11 principale dello stesso PI, soccombente nel merito in primo grado. Alla stregua delle svolte argomentazioni l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgsl. 19.2.98 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (v. Cass. S.U. sent. n. 1044/2000), alla Corte d'appello di Catanzaro che riparerà alla denunciata omissione. L'accoglimento del ricorso incidentale comporta е l'assorbimento sia del ricorso principale sia del secondo motivo del ricorso incidentale giacché le н relative questioni verranno esaminate dal giudice del rinvio solo nell'ipotesi di rigetto del gravame incidentale proposto in sede di appello avente ad eccezione di decadenza oggetto la proposta dall'azione possessoria. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo e l'intero ricorso principale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte 12 d'appello di Catanzaro. Roma 25 gennaio 2001.Love Pandated FE TI VO IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico CO DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Roma 11 APR 2001 IL CANCELLIERE O telerico 100T 250 000 14537.80000 TOT. 330000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 27 MAR. 2001 Registrato in data Sene 4 al n. 13011 versate € 170,43 (euro выло волеиз p. Il Dirigente Area Servizi Dott.ssa Maria Grazia DAFIPPO Responsabile Servizio A udi 2 (Dr. M. RACCHINI 0 0 13