Sentenza 9 agosto 2002
Commentario • 1
- 1. L'alimentazione forzata di detenuti in sciopero della fame al vaglioMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della pronuncia qui illustrata, clicca qui. 1. Segnaliamo una decisione dello scorso 26 marzo, in cui la seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa a maggioranza sull'ammissibilità dell'alimentazione forzata di un detenuto in sciopero della fame, dichiarando inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Questi i fatti: il ricorrente, sig. Rappaz - detenuto per reati legati al traffico di stupefacenti - intraprende uno sciopero della fame per protestare contro la condanna ricevuta, ritenuta eccessivamente gravosa, e per chiedere la legalizzazione in Svizzera dell'utilizzo e della vendita della cannabis. Le autorità, preso atto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12066 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C. 66975 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 66, REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 23369/99 Consigliere Cron. 29676 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 24/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIMET IN. 66975 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - e da UFF DISTRETTUALE II DD CASALE MONFERRATO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente -
235 -1-
contro
LE AR;
- intimata avversO la sentenza n. 152/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La contribuente RI IA ha presentato all'IN di AN di AN istanza di riliquidazione, prevista dalla legge n.482 del 1985, dell'IRPEF relativa alla propria indennità di fine rapporto. L'Istanza veniva respinta con la motivazione che la contribuente aveva omesso di dichiarare nel modello 740 per l'anno 1984 l'acconto della liquidazione percepito nello stesso anno. La contribuente proponeva ricorso in sede giurisdizionale inviandone copia all'IN di AN di AN. La segreteria della commissione tributaria di primo grado inviava l'avviso di trattazione all'Ufficio di Casale Monferrato, il quale, peraltro, lo respingeva in quanto la competenza amministrativa, e conseguentemente la legittimazione a contraddire la richiesta della contribuente RI IA non sarebbero state sue, ma della Direzione Regionale delle Entrate di AN. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di AN. La pronunzia veniva impugnata dall'Ufficio di Casale Monferrato, il quale ne chiedeva l'annullamento in quanto non emessa in contraddittorio con la struttura competente, vale a dire la Direzione Regionale delle Entrate di AN. Peraltro, con sentenza, in data 21 maggio / 28 dicembre 1998, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte confermava la pronunzia del primo giudice. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese, ed allegando un solo motivo di impugnazione, con il quale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 10 del decreto legislativo n.546 del 1992, nonché la nullità della sentenza e del procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel proprio ricorso l'Amministrazione Finanziaria sostiene che il provvedimento, impugnato dalla contribuente, di inammissibilità dell'istanza di restituzione, era stato emanato dalla locale IN di AN, poi divenuta Direzione Generale delle Entrate, Sezione Staccata di AN, e non dall'Ufficio delle Imposte Dirette. Quest'ultimo, perciò, non sarebbe stato dotato di legittimazione passiva al procedimento. Anzi l'Ufficio delle Imposte Dirette non era stato parte neppure formale del procedimento. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria è fondato e deve essere accolto. L'atto che ha leso la posizione sostanziale della contribuente è costituito, infatti, dal provvedimento adottato dall'IN di AN di AN, che aveva respinto l'istanza dell'RI di riliquidazione dell'IRPEF sul suo trattamento di fine rapporto. и E' questo l'atto impugnato (o, comunque, che avrebbe dovuto essere impugnato) dalla contribuente. In ogni caso con quel provvedimento la competenza amministrativa a provvedere sulla pratica è passata all'IN proprio perché era stata quest'ultima a negare il rimborso. L'impugnazione in via giurisdizionale avrebbe dovuto essere proposta perciò nei confronti dell'IN di AN di AN (o della sezione distaccata dell'Ufficio delle Entrate, che ne aveva assunto le veci ai sensi del quinto comma dell'art. 79 del D.P.R. 27 marzo 1992, n.287) e non dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Casale Monferrato. Di conseguenza il ricorso di merito, proposto dal contribuente nei confronti di un ufficio diverso e non di quello competente, non è ammissibile. Il ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione Finanziaria deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr.Michele Cantillo) (dr. Stefano Monaci) IL GANCELLIERE C1 DEPOSITATO Oggi __ -9 AGO. 2002 DO NO s صو A Crois