Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1842
CASS
Sentenza 11 gennaio 2000

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In tema di validità del decreto di citazione a giudizio, la sottoscrizione dell'ausiliario è elemento costitutivo, ma non per questo, essenziale del suddetto decreto nel rito pretorile (oggi avanti al tribunale in composizione monocratica), in quanto diretto ad attestare lo svolgimento della funzione di assistenza dello stesso ausiliario. La sua mancanza costituisce, pertanto, mera irregolarità, perché non genera incertezza circa l'autorità da cui l'atto emana ed il fine perseguito, che è quello della "vocatio in ius" della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale. (In motivazione la Suprema corte ha chiarito che il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il decreto di rinvio a giudizio innanzi al Pretore è inoperante, ai fini della interruzione della prescrizione, se non reca la sottoscrizione dell'ausiliario, è espressione esemplificativa, atta semplicemente a rimarcare che il decreto, se carente di elementi necessari alla riconoscibilità della sua completezza e provenienza, è -più che nullo- inesistente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1842
    Data del deposito : 11 gennaio 2000

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