Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di validità del decreto di citazione a giudizio, la sottoscrizione dell'ausiliario è elemento costitutivo, ma non per questo, essenziale del suddetto decreto nel rito pretorile (oggi avanti al tribunale in composizione monocratica), in quanto diretto ad attestare lo svolgimento della funzione di assistenza dello stesso ausiliario. La sua mancanza costituisce, pertanto, mera irregolarità, perché non genera incertezza circa l'autorità da cui l'atto emana ed il fine perseguito, che è quello della "vocatio in ius" della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale. (In motivazione la Suprema corte ha chiarito che il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il decreto di rinvio a giudizio innanzi al Pretore è inoperante, ai fini della interruzione della prescrizione, se non reca la sottoscrizione dell'ausiliario, è espressione esemplificativa, atta semplicemente a rimarcare che il decreto, se carente di elementi necessari alla riconoscibilità della sua completezza e provenienza, è -più che nullo- inesistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2000, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Guido IETTI Presidente del 11.1.2000
1. Dr. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio CICCHETTI " N.22
3. " Vittorio EBNER " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N.35932/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G. presso la C.A. di SALERNO avverso sentenza C.A. Salerno 18.6.99, nel procedimento
contro
OR IL, n. 16.8.49 a Olevano S.T.;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s. P.G., Dr. A. SINISCALCHI di annullamento con rinvio;
ritenuto
1 - La C.A. di Salerno ha dichiarato nulla la sentenza del Pretore di Vallo della Lucania - Agropoli 9.3.98, di condanna di TO IL per il reato di lesioni aggravate a m.4 rec., e del giudizio di 1^ grado, ordinando la trasmissione degli atti al p.m.. Ha ritenuto, facendo tra l'altro riferimento a S.U. 14/98 e a Cass. sez. V, n. 2909/99 (p.m. in proc. Di Carlo), e ad ordinanze (citata 555/97) della C. Costituzionale (con cui in effetti si conferma la legittimità delle norme vigenti, secondo l'interpretazione corrente del giudice di diritto) che il decreto di citazione del p.m. ex art. 555 CPP è inesistente quando, come nel caso, è privo della sottoscrizione dell'ausiliario. Ricorre il P.G. per violazione artt. 555 e 126 CPP. Rileva che le SU non hanno affrontato il tema relativo alla validità del decreto di citazione a giudizio, in caso di mancata sottoscrizione del solo ausiliario. E, poiché l'art. 126 CPP prevede la mera funzione di assistenza dell'ausiliario, la sua mancata sottoscrizione non è ragione di inesistenza a di nullità, ma di mera irregolarità dell'atto. In tal senso, nel solco di giurisprudenza costante sotto il vecchio codice, è l'indirizzo attuale (cfr. Cass. sez. IV, 11.2.98 n. 3352 rv. 210164).
2 - Il ricorso è fondato. Nessun giudice di diritto ha sinora annullato un decreto di citazione di cui all'art. 555 CPP, per mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario.
Le S.U., con sentenza n. 3760/94 (p.m. in proc. Munaro, CED 196573), hanno stabilito che per l'interruzione della prescrizione non è necessaria la notifica all'imputato di uno degli atti indicati dall'art. 160 CP, perché a tal fine ne è sufficiente l'emissione, come si desume dalla previsione nel loro novero della richiesta di rinvio a giudizio (art. 417 CPP vig.), che non è atto ricettizio. S.U. 14/98 (n. 13390/98, p.m. in proc. Boschetti + 6) ha stabilito che il decreto di citazione del p.m. interrompe la prescrizione nel momento in cui è emesso completo in ogni sua parte, e quindi anche del requisito di cui all'art. 555/1 lett. h CPP (data, sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario). La sentenza spiega che il decreto imperfetto è inesistente, e che è perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma con la sottoscrizione dell'ausiliario "volta a certificare l'autenticità dell'atto" (ed è l'argomento della sentenza impugnata).
Questa Corte (sez. V, 28.9 - 19.10.99, p.g. in proc. Capuano, in Gazzetta Giuridica n. 43, 3.12.99, pg. 55), rispondendo direttamente al quesito di validità processuale del decreto, ha precisato che la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario genera una mera irritualità, e che l'inciso di S.U. 14/98 attiene sola alla questione del momento perfettivo dell'atto ai fini della prescrizione del reato (ed è l'argomento invocato dal ricorrente P.G.). In effetti, S.U. 14/98 trae argomento dalla prescrizione dei requisiti di cui all'art. 555/1 CPP, per risolvere la questione suscitata dalla prassi di formazione progressiva del decreto di citazione, per cui la richiesta d'indicazione d'udienza al pretore dirigente (in esecuzione dell'iter burocratico previsto dagli artt. 132/2 e 160 D.lgs 271/99 - norme di attuazione), è redatta dal p.m. in forma di decreto provvisorio privo della vocatio in ius, al quale tuttavia la giurisprudenza ha ricollegato l'effetto sostanziale. Nell'economia della motivazione, la sottolineatura relativa alla mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario (che è apposta solo sull'atto completo delle indicazioni ottenute dal pretore dirigente) serve a rimarcare il principio che il decreto, carente di elementi essenziali per la sua stessa riconoscibilità, è, più che nullo, inesistente, pertanto inidoneo a qualsivoglia effetto.
3 - Sennonché, fermo questo principio, l'osservazione incidentale che la sottoscrizione del segretario, apposta sul decreto completo di vocatio in ius, è volta a certificare l'autenticità dell'atto, dice troppo, e non dimostra l'implicazione di inesistenza del decreto per la sua sola mancanza.
Il decreto si modella, letteralmente per quanto concerne l'ultimo requisito, su quello del GUP (cfr. art. 429 lett. g CPP). E la disposizione dell'art. 555: "Il decreto di citazione a giudizio contiene [ultimo requisito]:... h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste" non autorizza a ritenere che l'ausiliario debba attestare altro che la sua partecipazione alla redazione dell'atto, nell'esercizio della sua funzione ordinaria di assistenza al magistrato, prevista dall'art.126 CPP per l'ipotesi che la legge non disponga altrimenti. Pertanto
la sottoscrizione del p.m., che è il p.u. da cui il decreto emana, fa fede per sè della provenienza del provvedimento e del suo tenore, senza abbisognare di alcuna autenticazione dell'ausiliario che lo assiste.
A riprova, la mancanza degli elementi di cui al requisito sub h (data e sottoscrizione del p.m. e dell'ausiliario) non è sanzionata da nullità dall'art. 555/2, a differenza di quella dei requisiti relativi alla vocatio in ius (come osserva la sentenza Capuano, cit.).
Data la previsione generale di nullità assoluta degli artt. 178 lett.c e 179/1 CIPP, per la mancanza di sottoscrizione del p.m. non è necessaria una previsione specifica, ché la funzione dell'atto non è riconoscibile se il decreto non proviene dall'organo di iniziativa penale (in proposito, per quanto ovvio possa apparire, si rimarca che la novella del libro VIII 'procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, che sostituisce l'art. 552 'decreto di citazione a giudiziò con l'art. 555, ferma la previsione dei requisiti ed in particolare della lettera h, esordisce appunto nel nuovo articolo 550: 'Il p.m. esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio... '). Ma, proprio per questa ragione, nessuna ulteriore e specifica disposizione di nullita' si riferisce agli altri due elementi del requisito sub h (data e sottoscrizione dell'ausiliario), perche' essi ineriscono bensì all'atto inteso come documento, ma non direttamente alla sua funzione.
Difatti circa l'assenza di data sull'atto, essa si identifica in quella del momento in cui il decreto può ritenersi emesso, e cioè del deposito del provvedimento, completo della vocatio in ius, ex art. 554/4, che è autonomamente attestato dalla segreteria (cfr. Cass., sez. V, n. 13990/98, p.m. in proc. Chiodo, CED rv. 212724). Il principio, relativo ad ogni provvedimento scritto, è pacifico in giurisprudenza (v. Cass., sez. II, n. 1616/96, CED 205875, circa il momento in cui il magistrato 'si libera dell'atto' e la relativa rilevanza dell'attestazione di deposito;
sez. V, n. 435/98, Trifolone, CED 209956, ancora sul punto della rilevanza della data del deposito, a preferenza di quella apposta in calce;
sez. VI n. 476/98, Ferretti, CED 210081, in genere circa l'assenza di nullità per mancanza di data).
La sottoscrizione dell'ausiliario sul decreto, infine, non ha a che fare con la sua speciale funzione di provvedere alla documentazione degli atti, disciplinata nel titolo III del libro II dei CPP. Difatti, quando la legge prevede la redazione del verbale (art. 135), non fa riferimento agli atti redatti ad substantiam in forma scritta (art. 125/6 CPP), la cui attestazione di contenuto è resa dall'autore (in tal caso, perciò la documentazione di deposito dà conto indiretto della provenienza e della data dell'atto secondo il suo genere, ma non del suo tenore specifico).
Trattandosi di verbale, l'art. 142 CPP commina specifica nullità, per la mancanza di sottoscrizione del p.u. che lo ha redatto, secondo regola l'ausiliario, perché l'autore del verbale deve con essa attestare non solo la propria attività di documentazione, ma anche il tenore specifico, come s'intende dalla previsione contestuale di nullità, innanzitutto se vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute. Dunque, purché vi sia la documentazione, anche nel caso del verbale la regola, che ad esso provveda l'ausiliario, non esclude la validità di quello redatto in sua assenza dallo stesso magistrato, che è parimenti p.u.. Difatti, vigendo il vecchio codice, in relazione alla funzione di documentazione, si era stabilito che la mancata assistenza del segretario nella redazione del verbale istruttorio, costituisce una mera irregolarità. E si era spiegato che la mancanza della firma (dell'ausiliario) non genera nullità, quando non ne derivi incertezza assoluta sull'autorità da cui l'atto emana e quando l'interessato possa identificare l'atto stesso in relazione ai fini perseguiti (cfr. Cass., n. 2638/85, Piccininni, CED 168383, e n. 12212/85, CED 171930). Nella vigenza del nuovo codice, mentre si precisa, in relazione all'art. 142, che l'omessa sottoscrizione del redattore del verbale (di norma l'ausiliario) importa nullità relativa deducibile a norma dell'art. 182 (cfr.: sent. 3917/98 - CED 210637), è ripetuto il principio della mera irregolarità di un provvedimento (cioè dell'atto in sè) non sottoscritto dall'ausiliario (cfr. recentemente n. 3352/98, P.M. in proc. Baci ed a., CED 210164). Questo indirizzo, che rimarca il diverso regime dell'atto rispetto a quello della sua documentazione, non risulta altrimenti contrastato. Perciò non vi è ragione di ritenere che, ove carente della sottoscrizione dell'ausiliario, il decreto depositato ex art. 554/4, sicuramente proveniente dal p.m., men che inesistente, sia nullo.
In conclusione, la sottoscrizione dell'ausiliariò è un elemento costitutivo, ma non essenziale, del decreto di citazione del p.m. nel rito pretorile (oggi avanti al tribunale in composizione monocratica), in quanto diretto ad attestare lo svolgimento della funzione di assistenza dello stesso ausiliario. La sua mancanza costituisce mera irregolarità, perché non genera incertezza circa l'autorità da cui l'atto emana e il fine perseguito, che è quello della vocatio in ius della persona nei cui confronti è esercitata l'azione penale.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2000